Differenza tra gli istituti, forma e termini, l’obbligo di presentazione
La differenza
Spesso si sentono usare i termini “querela” e “denuncia” come due sinonimi, tendendo ad adottare impropriamente un termine al posto dell’altro. Diciamo “ti querelo” quando dovremmo dire “ti denuncio” e viceversa.
Essi, tuttavia, sono due istituti giuridici molto diversi tra loro, sia nell’aspetto tecnico ma soprattutto nella loro natura.
La querela è un istituto previsto dal Codice di Procedura Penale ed è disciplinata dagli artt. 336 a 340. Essa rappresenta lo strumento mediante il quale la persona che ha subito un reato, appartenente alla categoria dei reati non perseguibili d’ufficio, manifesta la volontà che il colpevole sia perseguito penalmente.
La denuncia, di contro, riguarda i reati perseguibili d’ufficio ed è lo strumento mediante il quale la Polizia Giudiziaria o il Pubblico Ministero prendono atto di un fatto che consiste in un reato.
Da quel momento in poi si avvia d’ufficio un procedimento penale nei confronti della persona che ha commesso il reato, senza che sia necessario il suo intervento, potendo comunque quest’ultimo, costituirsi parte civile per potersi difendere.
Presentare una querela
Può essere presentata sia dalla persona offesa, cioè da colui che ha subìto il reato, sia dal suo legale rappresentante.
Non sono previste delle regole specifiche per redigere una querela. Essa deve solo contenere obbligatoriamente la descrizione dettagliata del fatto che consiste nel reato, e deve risultare in maniera chiara ed inequivocabile la volontà del querelante che si proceda nei confronti del colpevole.
Va presentata ad una Autorità Giudiziaria: ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, oppure ad un Pubblico Ministero; nel caso in cui la persona offesa si trovi fuori dall’Italia, essa va presentata ad un agente consolare, sempre, tuttavia, entro un termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui si ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
Se quest’ultimo appartiene alla categoria dei reati contro la libertà sessuale, come ad esempio violenza sessuale, atti sessuali contro minori e stalking, i termini per la presentazione della querela si allungano a sei mesi.
Può essere presentata in forma orale e, in questo caso, colui che accoglie la querela sarà tenuto a redigere un verbale indicante gli elementi della querela, oppure in forma scritta. Nel secondo caso, inoltre, essa può essere sia recapitata brevi manu, sia spedita a mezzo raccomandata, ma sempre debitamente firmata in maniera autentica.
Nel momento in cui si presenta querela, viene rilasciata una ricevuta, che può essere consegnata sia al querelante che al suo avvocato.
Il Codice di Procedura Penale prevede che possa essere ritirata tramite la remissione di querela che può essere presentata, anch’essa, sia dal querelante che dal proprio difensore, in forma sia scritta che orale.
Tuttavia, è necessario precisare che la remissione di querela può essere fatta in forma tacita, cioè senza che il querelato venga sentito, ma ciò può avvenire solo quando accadono fatti palesemente contrari alla volontà di persistere nella querela.
In tutti gli altri casi, invece, la remissione di querela può essere eseguita solo se anche il querelato accetta, poiché se egli è innocente e vuole dimostrarlo mediante il processo può decidere di non archiviare la querela ed affrontare ugualmente il procedimento penale, al fine di poter dimostrare la sua completa estraneità al reato.
Se si tratta di reati sessuali nei confronti di minori, la querela non può essere rimessa, poiché è irrevocabile.
Si parla, invece, di rinuncia alla querela, quando il querelante prima ancora di aver esercitato il diritto di querela rinuncia a presentarla.
Presentare una denuncia
È una dichiarazione con cui un cittadino comunica ad un’autorità istituzionale un fatto che costituisce un reato. Il destinatario è obbligato ad accogliere tale dichiarazione.
Qualunque cittadino che venga a conoscenza di un fatto, di un elemento o di una circostanza che costituisce un reato, infatti, è obbligato a darne comunicazione alle Autorità preposte (Pubblico Ministero o un ufficiale di Polizia Giudiziaria).
La denuncia si configura come un preziosissimo strumento di collaborazione tra il cittadino e lo Stato, che consente alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura di venire a conoscenza di fatti che, altrimenti, non sarebbero scoperti con facilità. Lo scopo è chiaramente quello di perseguire gli autori di reati di varia natura, più frequentemente di natura penale, tributaria o amministrativa. Ma è prevista anche la denuncia in ambito privato, pensiamo ad esempio alla denuncia che almeno una volta nella vita abbiamo fatto nei confronti della nostra compagnia assicuratrice o nei confronti di un automobilista che ci ha tamponati.
L’obbligo di denuncia
Il libero cittadino, seppur in obbligo morale di denunciare un reato di cui è a conoscenza, non ha un vero e proprio obbligo giuridico che gli impone di sporgere denuncia.
Ad eccezione di alcuni casi questa diventa atto obbligatorio se si è a conoscenza di un reato contro lo Stato, come un atto terroristico, un attentato o una strage che possa minare la pubblica sicurezza, oppure nel caso in cui si riceva del denaro falso, o ci si accorga di aver acquistato oggetti di origine dubbia. Infine, anche nel caso di smarrimento di un’arma, di una parte di essa o di materiale esplosivo è obbligatorio per il cittadino italiano sporgere immediatamente denuncia, così da tutelare la sicurezza propria e altrui.
Alcune categorie di soggetti, invece, hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità la notizia di ogni reato perseguibile di ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o in ragione delle funzioni che svolgono.
Fanno parte di questa categoria i medici e il personale tecnico-sanitario, che durante lo svolgimento della loro professione siano venuti a conoscenza o abbiano un sospetto che una qualsiasi azione penalmente perseguibile abbia provocato la morte o gravi lesioni ad una persona, oppure quando una persona maggiorenne incapace di tutelare i propri interessi sia stata vittima di sevizie, trascuratezza, o abuso sessuale.
L’obbligo di denuncia vige, altresì, per gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e, in generale, per gli incaricati di pubblico servizio.
Termini e forma
La denuncia va, presentata entro 48 ore per i soggetti obbligati a sporgerla, entro tre mesi dall’evento o dalla conoscenza di esso, per tutti gli altri cittadini, negli Uffici delle Forze dell’Ordine, anche tramite telefono o utilizzando l’apposito modulo disponibile negli stessi uffici.
L’omessa denuncia da parte di un cittadino di un delitto contro lo Stato che preveda l’ergastolo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa. In caso di colpa da parte di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, è prevista la reclusione fino a 5 anni.
Così come la querela, anche la denuncia può essere presentata sia in forma scritta che orale e può essere, ma non è obbligatorio, rilasciata una ricevuta che attesti l’avvenuta denuncia.
Conclusioni
Non tutti sono a conoscenza delle sanzioni previste per noi cittadini in caso di omessa denuncia. Mentre, infatti, la querela è uno strumento a disposizione dei cittadini per far sì che un soggetto colpevole sia perseguito dalla legge e si configura, quindi, come un diritto in capo a ciascuno di noi; la denuncia è lo strumento con cui lo Stato si assicura la collaborazione dei cittadini alla loro stessa tutela contro i reati.
Essa è quindi, un vero e proprio dovere morale e giuridico per tutti noi.