In attesa della conversione in legge
A causa della profonda crisi sanitaria che ha colpito il nostro Paese, il Governo ha licenziato il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 per far fronte ad una serie di problematiche dell’apparato della giustizia, con particolare riferimento a specifiche tipologie di persone detenute o internate, tentando di offrire soluzioni utili alla questione della auspicata detenzione domiciliare, del differimento dell’esecuzione della pena, della sostituzione – laddove possibile – della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.
È bene subito precisare che la decretazione d’urgenza offre la possibilità – ricorrendone i presupposti costituzionali – di colmare vulnus normativi, ma fino a quando non si determina la conversione in legge (con eventuali innesti e potature legislative apportate dal Parlamento durante l’iter procedimentale) presta inevitabilmente il fianco a possibili difficoltà interpretative che dovessero emergere nell’applicazione prima facie della prima versione un testo normativo di tale portata e la versione “ultima” definitivamente approvata.
Le misure adottate sul versante dell’ordinamento penitenziario
La legge 26 luglio 1975, n. 354, all’articolo 47-ter prevede la possibilità che la detenzione domiciliare possa essere revocata qualora il soggetto abbia – rispetto alla legge o alle prescrizioni dettate – una condotta “incompatibile con la prosecuzione delle misure”.
Inoltre, alla luce dell’emergenza da Covid-19, il nuovo comma settimo della norma citata prevede che la detenzione domiciliare venga revocata allorché vengano a mancare le condizioni tassativamente elencate, ma anche nel caso positivizzato nel comma 1-ter che prescrive:
“Quando potrebbe essere disposto il rinvio (…) della esecuzione della pena (…), il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato (…)”.
Le misure adottate in tema di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi
L’articolo 2 del decreto legge in commento volge l’attenzione verso i soggetti condannati e/o internati afferenti le ipotesi delittuose di cui agli articoli 270 c.p. (Associazioni sovversive), 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) e art. 74, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), nonché per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, o commessi con finalità di terrorismo, ovvero per quei medesimi soggetti sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Si stabilisce l’ammissione di tali condannati e/o internati alla detenzione domiciliare o la possibilità di usufruire del differimento della pena.
Nel dettaglio, previo parere vincolante del Procuratore distrettuale antimafia del locus commissi delicti e, per i condannati ed internati sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il singolo magistrato (o il tribunale) di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, dovrà valutare la persistenza delle cause legate alla crisi sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile.
Se il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (D.a.p.) annuncia la possibilità di impiegare strutture penitenziarie o reparti di medicina adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena, la valutazione di cui sopra dovrà essere effettuata senza indugio, prima che decorrano i termini sopra riportati.
Sulla situazione sanitaria locale dovrà esprimersi anche l’autorità sanitaria regionale, conseguendo dal D.a.p. informazioni relativamente alla disponibilità di strutture ad hoc, in cui i condannati o gli internati possano proseguire nella detenzione o nell’internamento senza pregiudizio per le condizioni di salute.
Sarà in ogni caso l’autorità giudiziaria a dover provvedere nel merito stabilendo il permanere dei motivi giustificativi dell’adozione del singolo provvedimento nei confronti dei soggetti sopra indicati: i provvedimenti che revocano la detenzione domiciliare o il differimento della pena hanno efficacia immediatamente esecutiva.
La norma si applica ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020; per quelli già emessi alla data del 11 maggio 2020, il termine di quindici giorni decorre da tale data.
Le misure adoperate sul in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi
Qualora nei confronti di imputati per delitti descritti nell’articolo 2 del decreto legge 10 maggio 2020, numero 29 sia stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, il magistrato del pubblico ministero dovrà riscontrare la presenza dei medesimi motivi che hanno condotto all’adozione del provvedimento entro quindici giorni dall’adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il D.a.p. esprima la disponibilità di strutture adeguate alle condizioni di salute dei soggetti nei confronti dei quali sia stata formulata l’imputazione con decreto di citazione a giudizio.
A questo punto è interessante descrivere il comportamento che dovranno avere le parti: da un lato, il magistrato del pubblico ministero – una volta acquisiti gli elementi che dimostrino il cambiamento dei presupposti che hanno determinato l’adozione del provvedimento in fase emergenziale – può chiedere al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari; dall’altro, il giudice – sentita l’autorità sanitaria regionale e il D.a.p. – può ripristinare la misura della custodia cautelare in carcere.
Il fine ultimo, in ogni caso, consiste nell’evitare ogni possibile pregiudizio per la salute dell’imputato.
Anche tale norma si applica ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020.
Le determinazioni adottate sul per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni.
A partire dal 19 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020, l’articolo 4 del decreto legge prevede che nelle strutture adibite allo sconto di pena dei minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i soggetti minorenni possono essere svolti a distanza, attraverso l’uso di apparecchiature e collegamenti in dotazione presso l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica.
Avv. Iacopo Correa