È possibile svolgere, dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, l’attività di ristorazione con servizio al tavolo nella Regione Calabria?
La prima sezione del T.A.R. per la Calabria – Catanzaro, con la recente sentenza numero 841 del 9 maggio 2020, è intervenuta a dirimere un contrasto tra organi di vertice del potere esecutivo regionale e nazionale.
Oggetto di controversia è stata quella parte dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37 – impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – concernente le misure volte a prevenire e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-2019, con specifico riferimento alla riapertura nel territorio regionale delle “attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto” nel rispetto delle precauzioni di carattere igienico sanitario, andando ben oltre alla sola attività di consegna a domicilio e asporto, deliberata dal governo con il recente d.P.C.M. del 26 aprile 2020, ed il cui intervento nella gestione dell’emergenza sanitaria trova riscontro normativo nell’art. 32, comma 3, della legge n. 833 del 1978.
L’esame delle questioni esaminate dal T.A.R.: la carenza di potere per incompetenza assoluta
Preliminarmente l’ordinanza gravata violerebbe le disposizioni normative di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
Ciò in quanto il primo comma del citato articolo 2 conferisce la competenza alla adozione delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 e quelle della gestione dell’emergenza esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale è il solo a poter provvedere in tal senso con l’atto tipico del decreto presidenziale, tipico atto amministrativo generale.
Orbene, giusta d.P.C.M. del 26 aprile 2020 è stata disposta la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, consentendo al contempo e a determinate condizioni la ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020; è stato inoltre tassativamente stabilito il divieto di consumo dei prodotti all’interno dei locali.
L’ordinanza regionale sarebbe non solo in contrasto con tale disposizione, ma anche con il potere conferitole dall’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che consente l’adozione di misure ad efficacia locale – ed ispirate ai principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità – in materia di interventi che non solo devono produrre effetti nelle more dell’adozione di un nuovo d.P.C.M., ma che siano giustificati da “situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario” regionale, e pur sempre “ulteriormente restrittive” delle attività sociali e produttive che possono essere esercitate all’interno della specifica Regione.
Nella situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo non vi sarebbe contrasto tra l’articolo 41 della Costituzione – che riconosce libertà di iniziativa economica – e una disposizione legislativa che demandi al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre, con provvedimento amministrativo, limitazione o sospensione di alcune attività commerciali: non essendo prevista una riserva di legge relativamente alle prescrizioni che pongano limiti alla possibilità di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.), le medesime possono essere imposte anche con un atto di natura amministrativa (dunque col d.P.C.M.).
La fonte di rango costituzionale che conferisce la competenza legislativa esclusiva all’adozione dell’oggetto del provvedimento impugnato al governo è rinvenibile dalla lettura sistematica degli articoli 117, comma 2, lett. q) Cost., in materia di “profilassi internazionale”, del terzo comma della citata disposizione costituzionale (che conferisce allo Stato competenza concorrente in materia di “tutela della salute” e “protezione civile”), nonché dell’art. 118, comma 1 Cost..
Secondo quanto statuito dal giudice di prime cure:
“il principio di sussidiarietà impone che, trattandosi di emergenza a carattere internazionale, l’individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello amministrativo unitario” (cfr. Corte costituzionale, sentenza dell’1 ottobre 2003, n. 303).
In conclusione, compete al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di identificare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre le Regioni possono prendere provvedimenti nei limiti descritti dall’art. 3, comma 1 del D.L. n. 19 del 2020.
Il ruolo del giudice amministrativo quale giudice naturale della funzione pubblica
Il T.A.R. ha sgomberato il campo da ogni possibile equivoco di natura sostanziale, spogliandosi da qualsiasi ruolo teso a vederlo quale sostituto delle Amministrazioni interessate, ed investendosi essenzialmente della diversa funzione giurisdizionale di corretto bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti all’interno del provvedimento amministrativo.
Ciò anche in considerazione del fatto che l’ordinanza oggetto di sindacato giurisdizionale è stata adottata dal vertice politico-amministrativo di una delle Amministrazioni regionali da cui la Repubblica è formata, ed è stata impugnata dall’organo di vertice del potere esecutivo: entrambi sono dotati infatti – seppur nei rispettivi ambiti – di piena legittimazione democratica.
Rebus sic stantibus, il G.A. si pone con funzione meramente tecnica, e finalizzata a verificare la conformità del provvedimento oggetto di richiesta di annullamento al modello legale tipizzato.
Avv. Iacopo Correa