CORSA AGLI ARMAMENTI O MAGGIOR SICUREZZA?
Che la legittima difesa sia uno dei problemi sociali di cui più si discute negli ultimi anni, è testimoniato dal fatto che le attuali modifiche del codice penale in discussione abbiano origine da una proposta di iniziativa popolare, approvata dal Senato a fine 2018 con alcune modifiche.
Il provvedimento, intitolato “Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa” (A.C. 1309-A) prevede un totale di 9 articoli – approvati definitivamente in Parlamento il 28/03/2019 – che come la maggior parte dei provvedimenti legislativi recentemente discussi, provoca divisioni e tumulti.
Di seguito, verranno esposti i principi e le modifiche più importanti che il provvedimento vorrebbe innestare in alcuni importanti articoli del codice penale, del codice civile e di procedura penale.
LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE ED ECCESSO COLPOSO
La modifica introdotta dal primo articolo del provvedimento in esame, che andrebbe a modificare il secondo comma dell’art. 52 c.p., consiste nell’introduzione di una “presunzione” di proporzionalità tra la difesa e l’offesa.
Viene inoltre aggiunto un quarto comma all’articolo 52 c.p. che, giocando sulla stessa “presunzione” introdotta nel secondo comma, considera sempre in stato di legittima difesa chi respinge una violazione di domicilio posta in essere con violenza e minaccia di utilizzo di armi o altri mezzi di coazione.
L’articolo 2 invece effettua importanti modifiche all’articolo 55 c.p. (“Eccesso colposo”), che devono essere esaminate alla luce della legittima difesa domiciliare, introducendo una causa di non punibilità quando la difesa viene posta in essere da un soggetto in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento a causa della situazione di pericolo.
La modifica è rilevante in quanto rappresenterebbe una non trascurabile eccezione al venir meno del principio di proporzionalità tra difesa e offesa.
VIOLAZIONE DI DOMICILIO E INASPRIMENTO SANZIONATORIO
La modifica all’art. 165 c.p. (“Obblighi del condannato”) verrebbe imposta invece dall’articolo 3 dell’atto in esame, occupandosi di due fattispecie criminose previste dall’articolo 624-bis c.p (condanna per furto in appartamento e furto con strappo).
In entrambi i casi, l’ottenimento della sospensione condizionale della pena da parte del condannato sarebbe subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Tale disciplina si collega direttamente all’articolo 5 dell’A.C. 1309-A, che per le medesime fattispecie criminose (furto in appartamento e furto con strappo), prevede un inasprimento di pena, senza però specificarne l’entità (attualmente prevista nel minimo dai 3 ai 4 anni, nel massimo dai 6 ai 7 anni).
Il punto 4 del provvedimento si addentra in un altro tema portante della riforma, quello della violazione di domicilio, aumentando l’entità della pena:
- Nel minimo da sei mesi a un anno;
- Nel massimo da tre a quattro anni;
L’ennesimo aggravamento di pena è statuito dall’articolo 6 relativamente al reato di rapina (art. 628 c.p.), elevata nel minimo da 4 a 5 anni, nel massimo a 10 anni.
DISCIPLINA CIVILISTICA E GRATUITO PATROCINIO
Per quanto concerne invece la disciplina civilistica della legittima difesa e dell’eccesso colposo, l’articolo 7 dell’A.C. 1309-A, aggiunge due ulteriori commi all’articolo 2044 c.c. (intitolato “Legittima difesa”).
In particolare, nel secondo comma si esclude in ogni caso la responsabilità di chi ha posto in essere la difesa legittima nei casi espressamente previsti, mettendolo così al riparo – in caso di assoluzione in sede penale – da un eventuale obbligo di risarcimento del danno.
Inoltre, in tema di eccesso colposo, il nuovo terzo comma dell’articolo 2044 c.c., riconoscerebbe al danneggiato il diritto all’indennità.
Poi, l’articolo 8 si occupa dell’articolo 115-bis del T.U. delle spese di giustizia, applicando
il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.
LE CRITICHE: CORSA AGLI ARMAMENTI E DELEGITTIMAZIONE GIUDIZIARIA
Nonostante l’intento “sociale” della riforma, che intenderebbe porre rimedio ad alcuni casi giudiziari da molti considerati discutibili – condanne per eccesso colposo e risarcimenti pecuniari ai rapitori – alcuni punti non convincono parte dei legislatori e penalisti.
In particolare, si teme che modificare il principio di proporzionalità tra difesa e offesa potrebbe portare a una “corsa agli armamenti”, creando una sorta di Far West gestito da cittadini con il grilletto facile.
La seconda principale critica si collega direttamente alla precedente: prevedendo casi in cui la legittima difesa è “sempre” legittima, verrebbe minimizzato il ruolo dei giudici nel valutare, caso per caso, se sussista o meno l’eccesso colposo ex art. 55 c.p.
Dalla sponda opposta, i promotori della riforma – Lega in testa – difendono i nuovi principi adducendo il ruolo primario degli organi di polizia nella difesa del cittadino e negando l’annullamento del potere discrezionale dei giudici, assicurando così il successo di una riforma che solo il tempo può giudicare.