Chi perde è condannato a pagare
Il criterio della soccombenza
Uno dei tanti interrogativi che assilla chi si accinge a valutare l’opportunità di iniziare una lite o di resistere in giudizio attiene al rischio di un’eventuale condanna alle spese processuali. Nonostante la materia sia caratterizzata da un ampio potere discrezionale del giudice, cercheremo di fare un po’ di chiarezza, analizzando la disciplina codicistica che costituisce il limite a detto potere.
La condanna al rimborso comprende le spese in senso stretto, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato. È utile preliminarmente esplicitare che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno ma è un’applicazione del principio di causalità, in altre parole, l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo.
Il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, sancito dall’art. 91 c.p.c.. La norma in parola prevede che:
il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.
L’individuazione della parte soccombente è affidata al potere discrezionale del giudice ed è insindacabile in Cassazione. In generale, può definirsi soccombente la parte le cui domande non siano state accolte o nei confronti della quale siano state accolte le domande delle parte avversaria. Non necessariamente deve trattarsi di una soccombenza su un punto di merito, potendo riguardare anche esclusivamente una questione processuale. Soltanto la parte interamente vittoriosa, dunque, non può essere condannata alle spese processuali.
Per il vero, il primo comma dell’art. 92 c.p.c. introduce un’eccezione al suddetto principio, prevedendo un’ipotesi in cui il giudice può condannare al rimborso delle spese indipendentemente dalla soccombenza. Si tratta delle spese sostenute da una parte a causa della trasgressione dell’altra al dovere di comportarsi secondo lealtà e probità.
Nel caso in cui, invece, una parte sia risultata vittoriosa su un punto e un’altra su un altro oppure nel caso in cui, in presenza di più domande formulate dalla stessa parte, solo alcune siano state accolte, è rimesso all’apprezzamento del giudice scegliere su chi gravare l’onere delle spese o se compensare, parzialmente o per intero, le spese stesse tra le parti. Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., infatti, il giudice può compensare le spese, lasciandole a carico delle parti che le hanno anticipate, nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca o nel caso in cui ricorrano gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione.
Prima della l. 69/2009, l’art. 92 c.p.c. prevedeva la facoltà di compensazione delle spese in presenza di «giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione». Il riferimento alle «gravi ed eccezionali ragioni» sottende l’intento del legislatore della novella di limitare le ipotesi di compensazione al fine ultimo di spingere le parti ad un uso cosciente del proprio diritto di difesa o, meglio, di dissuadere sempre più il ricorso alla giustizia.
Le spese si intendono, inoltre, compensate, se tra le parti sia intervenuta una conciliazione giudiziale, salvo diversa convenzione tra le stesse.
Altre ipotesi
Nell’ipotesi in cui cessi la materia del contendere, il giudice provvede alla liquidazione delle spese applicando il principio della soccombenza virtuale. Il giudice deve, cioè, accertare la fondatezza delle domande ed eccezioni formulate dalle parti, al fine di appurare quale sarebbe stata la parte soccombente se il giudizio fosse pervenuto ad una pronuncia sul merito.
In caso di estinzione del processo, per rinuncia agli atti, il rinunciante è tenuto a rimborsare alle altre parti i costi sostenuti, salvo diverso accordo. Le spese del processo estinto, invece, rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute, salvo diversi accordi, se l’estinzione deriva dall’inattività delle parti.
La pronuncia sulle spese processuali costituisce una pronuncia accessoria e può essere emessa dal giudice anche d’ufficio, cioè anche in mancanza di un’espressa richiesta di condanna alle spese formulata dalla parte risultata vittoriosa.
La contumacia
Circostanza diversa è quella in cui la parte vittoriosa sia rimasta contumace. Non costituendosi in giudizio, difatti, la parte contumace non spiega alcuna attività processuale e non sopporta le relative spese, conseguentemente, non ha diritto al rimborso delle stesse.
Se il giudice omette di statuire sulle spese processuali, nella sentenza o nel provvedimento che definisce il processo, il provvedimento sarà affetto da un vizio di omessa pronuncia emendabile soltanto con l’impugnazione. Al mancato regolamento sulle spese può rimediarsi con la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c., soltanto qualora fosse possibile desumere, dal contesto della pronuncia, che il giudizio sulle spese fu effettivamente compiuto e non fu estrinsecato per mera svista del giudice.
I compensi professionali
Infine, risultano utili due ultime segnalazioni in ordine ai compensi dell’avvocato ed alle spese di registrazione.
Relativamente al compenso professionale, l’avvocato ha, comunque, la facoltà di richiedere al proprio assistito la parte di credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice ed eventualmente corrisposta dalla parte soccombente.
In ordine alle spese di registrazione della sentenza, queste sono da erogarsi successivamente alla definizione del processo e per il cui pagamento, in forza della normativa tributaria, sono responsabili solidalmente le parti del processo, con diritto di regresso nei rapporti interni.
Avv. Ilaria Golia
Quindi il giudice può salvare o rovinare una persona che dopo 7 anni di tentativi di una mediazione andata a vuoto è stato obbligato a citare in giudizio Inail che ad una lezione progetto scio anche io con mono sci per disabili affida gli stessi ad una scuola incompetente con mezzo obsoleti e non idonei legando con lacci da portapacchi la gamba del disabile al mezzo ,essendo volente pubblico sembra verso l’infortunato che è caduto ed ha riportato gravissimi lesioni non gli venga riconosciuto art. 3 della costituzione , ed accanendosi sullo stesso condannandolo al soccombenza delle parti incluse quelle citate non dall’attore ma dalla controparte ,rovinando la vita ad una persona già su una sedia a rotelle ,ma la scritta la legge è uguale per tutti ? Tutti gli stessi ?
Ho vinto una causa civile edebbo essere risarcito delle spese legali. Quando saro’ rimborsato? Se
poi il mio avversario dovesse appellarsi e vincere in appello, dovro’ ridargli le spese che mi ha rimborsato nel primo giudizio?
Sono parte convenuta in una causa civile per danni alla persona da incidente stradale. È stata convenuta anche la mia assicurazione per mancato accordo sulla entità dei danni.e stata disposta anche una CTU e il quantum è superiore a quanto già liquidato dalla mia compagnia. Sono tenuto personalmente a farmi carico delle spese conseguenti alla causa o queste di regola vengono poste a carico della mia compagnia di assicurazioni?grazie