I principi fondamentali e l’incertezza sull’applicazione negli Stati membri
Ci sono molte aspettative e preoccupazioni in Italia per l’approvazione di una riforma (la “direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale”) che potrebbe portare a importanti ribaltamenti in una disciplina complessa e intricata come quella del diritto d’autore.
Il lungo iter che ha portato all’approvazione della normativa europea si è concluso dapprima con il voto del Parlamento Europeo (26 marzo 2019) che ne ha formulato i principi, poi con la decisione del Consiglio Europeo in data 15 aprile 2019.
Dal momento della pubblicazione del testo normativo nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, gli Stati Membri avranno a disposizione 24 mesi per l’attuazione della direttiva nei rispettivi ordinamenti giuridici.
Di seguito verranno enunciati i tratti fondamentali e le critiche a una normativa il cui futuro nei Paesi Membri è incerto.
LO SCOPO DELLA DIRETTIVA
Libertà di espressione su internet e remunerazione degli autori
I primi dubbi sull’attuazione della direttiva derivano dal fatto che l’Italia è uno dei sei Stati che ha votato contro i principi elaborati dal Parlamento Europeo e successivamente approvati dal Consiglio UE come Punto A, ossia senza discussione.
La ratio sottesa alla suddetta normativa consiste nella tutela della libertà di espressione su internet, nonché nella volontà di garantire agli autori di contenuti protetti da copyright un’adeguata remunerazione.
In realtà, più che di principi nuovi in senso stretto, si tratterebbe dell’adattamento di una legge europea del 2001 sul diritto d’autore a una realtà tutto sommato “giovane” come quella di Internet, circondata da notevoli buchi normativi.
IL CONTENUTO DELLA DIRETTIVA
Accordi economici con le piattaforme online e controllo preventivo dei contenuti
Dunque, la direttiva europea opererebbe nel senso di una garanzia del diritto d’autore online e sarà compito della Commissione Europea vigilare sull’attuazione delle disposizioni nei vari Stati membri.
E se proprio il presidente della Commissione UE Juncker ha manifestato la propria soddisfazione di un provvedimento di cui si è sentita la necessità, a sua volta la Germania avrebbe demandato all’organo dell’Unione Europea di evitare l’applicazione di filtri di upload.
In questo ultimo caso, d’altronde, sono previsti rapidi meccanismi di reclamo volti all’eliminazione di contenuti coperti da diritto d’autore e caricati su una determinata piattaforma senza il rispetto delle regole comunitarie.
Un’altra novità consiste nella possibilità di accordi economici tra gli autori e le varie piattaforme, che dovranno impegnarsi in un controllo preventivo dei contenuti caricati e provvedendo, se necessario, alla loro rimozione.
Inoltre, il provvedimento europeo stabilisce l’assenza di sanzioni per l’utente che carica contenuti online illegalmente, fermo restando che ogni sanzione resta a carico del sito Internet in cui è stata commessa la violazione.
I DUBBI SUI DESTINATARI DELLA NORMATIVA
Le multinazionali e le piccole imprese
In alcuni punti del testo normativo si adombrano dubbi interpretativi, tra cui la delicata questione dei destinatari del provvedimento.
Se in molti sembrano voler riferire i principi europei solo alle grandi piattaforme multinazionali, escludendo i soggetti privi di scopo di lucro come Wikipedia e le piccole imprese, altri invece non escludono questi ultimi dall’applicazione della direttiva.
Nonostante le perplessità, la direttiva pare escludere dal proprio campo di applicazione recensioni, critiche e parodie (meme e gif), nonché contenuti con scopo di ricerca scientifica e insegnamento per utilizzo privato e non commerciale.
Altro nodo cruciale riguarda la questione “snippet”, ossia quelle frasi che riassumono un articolo o una notizia (si parla di “aggregatori di notizie”) e la linea di demarcazione per l’applicazione della direttiva riguarderebbe la brevità o meno del riassunto.
LE CRITICHE ALLA DIRETTIVA SUL COPYRIGHT
I rischi di un’applicazione troppo “libera”
Come previsto, non sono poche le critiche a un provvedimento che, ancor prima di essere approvato, ha fatto parlare a lungo di sé.
Da un lato infatti, troviamo le speranze degli autori di acquisire un forte potere contrattuale nei confronti delle piattaforme più potenti e una adeguata remunerazione per i propri contenuti.
Dall’altra, invece, oltre alle citate piattaforme, si aggiungono i timori di coloro che, rifacendosi alla disciplina americana del fairy use, si mantengono grazie alla monetizzazione di articoli o video in parte coadiuvati da contenuti coperti da copyright.
Una perplessità di non poco conto riguarda poi la richiesta alle piattaforme di profondere il massimo sforzo nell’applicazione dei principi comunitari.
Questo principio è stato sottoposto a dura critica da parte di giuristi e autori a causa della generalità della formula, che rischia di lasciare troppa libertà alle citate piattaforme, con il rischio che non si giunga a nessun significativo cambiamento.
Inoltre, la direttiva è un provvedimento europeo che lascia liberi gli Stati membri riguardo ai mezzi di attuazione e questa autonomia potrebbe portare a tante diverse normative interne quanti sono gli Stati membri destinatari, portando a una evidente confusione.
E se si pensa che l’Italia è uno degli Stati membri che ha votato contro l’adozione del provvedimento, il timore di un’applicazione distorta della direttiva appare piuttosto realistico.
Come detto, dalla pubblicazione della direttiva nella G.U. europea, gli Stati membri avranno 24 mesi per l’attuazione interna e allora vedremo se la complicata normativa sul diritto d’autore online si troverà di fronte a un’importante svolta o a una situazione sostanzialmente invariata.
dott. Franco Fusé