Avverso il rigetto è possibile opporsi
Requisiti di reddito, limiti e disciplina
Quanto può essere salato il conto presentato dal proprio difensore alla conclusione di una causa? A volte può risultare addirittura impossibile, dati i tempi di particolare austerity, potersi permettere un avvocato.
La nostra Costituzione ci viene in soccorso in tal senso; avendo previsto un istituto che tutela il diritto di tutti, assolutamente inviolabile ed universalmente riconosciuto, di difendersi in ogni ambito giuridico, quello del Gratuito Patrocinio.
Si tratta del diritto inviolabile al beneficio disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 30/5/2002 con cui ogni cittadino può difendersi in giudizio, a spese dello Stato italiano. Ciò significa che gli onorari e le spese processuali vengono liquidate alla conclusione del processo dal Giudice competente e pagate interamente dallo Stato.
Per poter essere ammessi all’assistenza gratuita, è necessaria la presenza di determinati requisiti, in particolare l’impossibilità economica o la difficoltà materiale di difendersi a spese proprie. La difficoltà va provata mediante la presentazione di un’istanza la quale attesti che la capacità reddituale non superi il tetto massimo previsto dalla legge che attualmente è di € 11.528,41 (G.U. n.186, 12/08/2015). Tale somma viene aggiornata ogni due anni, mediante un decreto del Ministero della Giustizia. Inoltre, se il richiedente convive con altri soggetti il reddito è dato dalla somma dei redditi dei membri della famiglia.
In questo caso, le dichiarazioni rese devono, ovviamente, essere veritiere, anche perché sottoposte a controllo da parte della Guardia di Finanza, che effettua periodiche indagini bancarie. Di contro, ogni falsa dichiarazione è punibile con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da € 309,87 a € 1.549,37 oltre al recupero delle somme pagate interamente dallo Stato se già liquidate.
Anche il difensore di colui che usufruisce del gratuito patrocinio è soggetto ad alcuni doveri: egli, infatti, non può in alcun modo pretendere dal proprio assistito nessun compenso o rimborso. La violazione di questo divieto viene punita con una grave sanzione disciplinare professionale. In presenza di determinati requisiti si ha dunque diritto all’assistenza legale gratuita.
Chi può chiedere l’ammissione
La possibilità di chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio riguarda ogni cittadino dello Stato italiano. Lo stesso trattamento viene riservato agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, agli apolidi e agli extracomunitari. Infine, vi possono essere ammessi gli enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.
In quali giudizi è possibile presentare istanza
È possibile presentare istanza di ammissione alla difesa gratuita per ogni ambito di giudizio: per cause civili, penali, amministrative, tributarie e contabili, cause che hanno come oggetto affari di volontaria giurisdizione come separazione tra coniugi, affidamento dei figli e potestà genitoriale. Il ricorso al Patrocinio è possibile per ogni grado e fase del processo, procedure connesse comprese.
Si può usufruire, quindi, di tale istituto davanti ad ogni giurisdizione. In particolare:
- Tribunali
- Corti d’Appello
- Corte di Cassazione
- Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
- Magistrati e ai Tribunali di Sorveglianza
- Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
- Consiglio di Stato
- Corte dei conti
La disciplina del gratuito patrocinio si applica in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione e nei processi di competenza dei Tribunali di Sorveglianza.
Chi può prestare assistenza
Possono prestare assistenza con il gratuito patrocinio solo gli avvocati iscritti in speciali albi istituiti presso i Consigli dell’Ordine. L’elenco speciale, è formato dagli avvocati che ne fanno domanda, con particolari attitudini professionali e con un esercizio della professione di almeno sei anni. L’elenco speciale è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari di ciascuna Provincia.
Motivi di esclusione
Non tutti possono essere ammessi al diritto alla difesa gratuita.
La disciplina, in particolare l’articolo 76 del già citato D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, ha, infatti, introdotto, una forte limitazione all’accessibilità all’assistenza gratuita per coloro che hanno subìto una condanna, con sentenza definitiva, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, anche straniera; produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e per coloro che risultano indagati, imputati o condannati per quanto attiene i reati di evasione fiscale.
Sono invece ammessi al gratuito patrocinio, indipendentemente dal loro reddito, secondo il recente Decreto Antistupro del 20/2/2009, tutti coloro che sono stati vittima di reati di violenza sessuale.
Presentazione dell’istanza
L’istanza per l’ammissione deve essere redatta in carta semplice, sottoscritta dall’interessato e autentificata dal difensore, e deve contenere a pena di inammissibilità:
- La richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce;
- I dati anagrafici dell’istante ed eventualmente delle persone con lui conviventi;
- Un’autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito e la determinazione del reddito complessivo;
La documentazione in carta semplice va presentata:
- Alla cancelleria del Giudice competente nei giudizi penali, al direttore del carcere per i detenuti o all’ufficiale di polizia giudiziaria per chi si trova agli arresti domiciliari o in luogo di cura;
- Alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nei giudizi civili;
- Al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), nei giudizi amministrativi.
Entro 10 giorni il magistrato ammette o respinge l’istanza ed emette un decreto.
In caso di ammissione al beneficio, si procede con la verifica dell’esattezza del reddito dichiarato e se risulta che il beneficio è stato concesso erroneamente si richiede la revoca dello stesso. L’istanza non sottoscritta dall’interessato è inammissibile.
Avverso un decreto di rigetto, è possibile per l’istante presentare ricorso.
Effetto dell’ammissione
Gli effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta al magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore.
Per effetto dell’ammissione sono spese gratuite le copie degli atti processuali necessari; sono invece, anticipate dall’erario, le indennità e le spese di viaggio per le trasferte di magistrati, ufficiali giudiziari e testimoni; i diritti e le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari, l’onorario e le spese agli avvocati.
La Liquidazione e il decreto di pagamento
L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria, al termine di ciascuna fase del processo, con un decreto di pagamento avvalendosi dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, previo parere del Consiglio dell’Ordine e tenendo conto dell’impegno professionale nel processo. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti ed è esecutivo dopo 20 giorni. Anche avverso tale decreto è possibile opporsi. Difendersi è un diritto di tutti e come tale va tutelato.
La Legge di Stabilità 2014 e l’aggravio dei costi
La Legge di Stabilità 2014 inserisce un aggravio dei costi del Gratuito Patrocinio provocando l’abbattimento di circa il 30% dei compensi spettanti degli avvocati. In tal senso, tutto questo, pregiudica la possibilità di ricorrere a tale istituto, minando il diritto alla difesa di chi ha scarse disponibilità economiche non potendo permettersi un avvocato e fare ricorso a spese proprie.
Difendersi in giudizio a spese dello Stato, in questi tempi di particolare austerity diventa più difficile.
Queste le novità:
- rincaro della marca da bollo per l’iscrizione a ruolo delle cause civili da € 8 a € 24. Riguarda per le cause iscritte a ruolo successivamente l’entrata in vigore della legge (01/01/2014);
- riduzione di un terzo dei compensi spettanti ai professionisti (gli avvocati, investigatori, magistrati, etc.). Anche in questo caso, la riduzione riguarda gli onorari liquidati successivamente il 01/01/2014.