Analisi dell’istituto e differenza con il regime del carcere duro
Negli ultimi tempi l’istituto dell’ergastolo ostativo è stato al centro di numerose discussioni e confronti. Tutto è nato dalla pronuncia del 13/06/2019 della Corte Europea dei diritti dell’uomo che ha messo in crisi la legalità di tale regime di detenzione.
Nel nostro ordinamento giuridico l’ergastolo è la pena più grave che possa essere comminata ad un individuo dal momento che consiste in una reclusione a vita.
Possono ravvisarsi due tipologie di ergastoli: quello semplice e quello ostativo anche detto fine pena mai. La differenza sostanziale tra questi due istituti non è da individuare nella durata della sanzione, ma nella possibilità per il condannato di accedere a dei benefici premiali quali il lavoro all’esterno del carcere, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (esclusa naturalmente la liberazione anticipata).
L’articolo di riferimento dell’ergastolo ostativo è il 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario (l.1975 n.354) che prevede l’impossibilità di accedere a benefici premiali per i condannati all’ergastolo che non collaborano con la giustizia e che hanno commesso reati particolarmente gravi quali ad esempio delitti di mafia o di terrorismo.
Le novità in tema giurisprudenziale
La Sez. I della Corte Europea dei diritti dell’uomo in data 13/06/2019 con la sentenza n. 77633, ha sostenuto l’illegittimità del cd. ergastolo ostativo per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti codificato dall’art. 3 della CEDU.
Il 23 Ottobre del 2019 la Corte Costituzionale, si è riunita per pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario a seguito dei ricorsi proposti dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia e dalla Corte di Cassazione.
La Consulta:
“ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, della legge sull’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione […] sempre che il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”.
Ufficio stampa della Corte Costituzionale, comunicato del 23 ottobre 2019
Le problematiche etico-morali
Da queste recenti pronunce sono nate numerose problematiche etico-morali. Il dilemma sta infatti nel contemperare due diversi interessi parimenti importanti.
Da una parte vi è il diritto dell’ergastolano ad essere in qualche modo reinserito all’interno della società e a subire una pena anche se perpetua comunque rieducativa in conformità dell’art. 27 Cost. ed oltretutto non degradante in piena conformità con l’art. 3 della CEDU. Dall’altra parte però c’è una questione ben più delicata proprio inerente alla gravità dei reati commessi degli ergastolani.
La domanda essenziale è: come sia possibile che una persona che abbia commesso dei reati così efferati e che non mostri alcun segno di ravvedimento possa accedere a dei benefici premiali?
La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto in ogni caso degradante il trattamento riservato ai condannati in regime di ergastolo ostativo sottolineando la violazione di alcuni diritti umani fondamentali che vanno riconosciuti anche ai criminali più spietati in quanto uomini a prescindere dal reato commesso.
La questione però non è di pronta risoluzione tanto che la stessa Corte Costituzionale si è espressa sull’illegittimità del fine pena mai sottolineando però la necessità di un ravvedimento da parte del condannato che deve necessariamente dare dei segnali di pentimento.
Ergastolo ostativo e carcere duro
Da queste numerose discussioni si è iniziato a ragionare nuovamente su un altro particolare regime carcerario, quello del cd. carcere duro disciplinato dall’art. 41 bis della legge sull’ordinamento penitenziario. Ritengo sia opportuno comprendere le differenze tra queste due forme di detenzione.
In primo luogo è importante sottolineare come il regime del carcere duro non sia analogo a quello dell’ergastolo ostativo.
Infatti il carcere duro è applicabile per brevi periodi di tempo (massimo 4 anni prorogabile per periodi di due anni) ai detenuti condannati in via definitiva “per motivi di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza”, “per motivi di ordine e sicurezza pubblica” o nel caso di commissione di reati particolarmente gravi quali delitti di mafia o di terrorismo con la finalità essenziale di interrompere qualsiasi legame tra l’associazione criminosa ed il detenuto nel carcere.
Il regime del 41 bis limita fortemente i contatti con l’esterno del carcere ed il condannato vive in una condizione di isolamento che non è prolungabile per più del tempo previsto dalla legge.
È possibile pertanto che per un lasso temporale circoscritto un condannato all’ergastolo ostativo sia anche sottoposto al regime del carcere duro, ma non è detto che tutti coloro che si trovano detenuti ex art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario siano sottoposti al regime del fine pena mai.
Dottoressa Giulia Mancino
Buonasera, Dottoressa Mancino! Complimenti per il suo articolo sull’ergastolo ostativo ecc.
Lo trovo chiaro, conciso e senza fronzoli. Ok!
Cordiali saluti
Mery Carol