Questioni problematiche
Deve considerarsi non legittimo il diniego del rinnovo di un permesso di soggiorno adottato dalla Questura nei confronti di un extracomunitario a causa di scarso reddito di lavoro, salvo diversa prova contraria.
È essenziale infatti che il soggetto documenti adeguatamente (ad esempio allegando buste paga) di aver percepito nel corso degli anni cui il provvedimento fa riferimento proventi lavorativi che, sommati, superino il limite minimo stabilito dalla legge; non è richiesta la registrazione degli stessi all’interno dei tabulati dell’ente previdenziale (che può essere dovuta anche a colpe e/o omissioni del datore di lavoro), non potendo tale disattenzione andare in danno del dipendente immigrato, gravando la sua delicata posizione tesa a dimostrare la sua idoneità ad aver prodotto reddito.
È quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 4416 del 26 giugno 2019, all’esito di una attenta disamina della documentazione versata agli atti del giudizio, letta alla luce del copioso orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione giuridica (cfr. Cons. Stato, n. 4082 del 4 ottobre 2016).
Una eventuale illegittimità del provvedimento di diniego – e delle conseguenti attribuzioni stimate dal Questore prima di adottare diniego del permesso di soggiorno – va stabilita secondo il principio del c.d. “tempus regit actum”: non si valutano rapporti lavorativi di un extracomunitario formalizzati a conclusione della attività procedimentale amministrativa, neanche alla luce di una stratta interpretazione dell’articolo 5, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I.), che permette di valutare ogni possibile situazione sopravvenuta prima dell’adozione del provvedimento, sempre che siano opportunamente posti all’attenzione della p.A., o comunque dalla stessa conosciuti, prima della formale adozione dell’atto.
Il caso esaminato dalla giurisprudenza amministrativa
Un cittadino extracomunitario ha avanzato una richiesta per rinnovare il permesso di soggiorno a causa dell’attuale esercizio di lavoro subordinato.
Il Questore si è espresso successivamente adottando un provvedimento di diniego motivato sulla insussistenza della capacità reddituale in capo al soggetto, così come esplicitato dal terzo comma dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), a causa della inadeguatezza del reddito prodotto nelle annualità precedenti.
Relativamente al requisito della insufficienza della capacità reddituale in capo al soggetto extracomunitario richiedente il permesso di soggiorno, quest’ultimo ha sostenuto energicamente – anche in considerazione della grave crisi economica che ha colpito il Paese – di non aver potuto lavorare in modo continuativo, ma di essersi costantemente dato da fare nel tentativo di trovare un lavoro che gli potesse garantire una certa stabilità.
In tale prospettiva, secondo la tesi del ricorrente, una possibile mancanza del requisito reddituale previsto dal Testo Unico, può emergere solo utilizzando un parametro valutativo elastico e non formale, che si spinga oltre i meri estratti risultanti dagli archivi dell’INPS, e guardi alla sussistenza di ogni possibile attività lavorativa “rebus sic stanti bus” e secondo il principio della “prognosi del reddito futuro”, presumendo che in un futuro prossimo esisterà il requisito prescritto dalla normativa di settore.
Tuttavia, come stabilito dal Giudice di seconde cure, l’articolo 4, comma 3, del T.U.I. permette di rilasciare il permesso di soggiorno, nonché di rinnovarlo, solamente in favore di chi provi il possesso di una rendita minima che sia bastevole al proprio mantenimento di tutta la sua (eventuale) famiglia.
Il requisito della Rendita Minima
Si tratta di un requisito che è letto alla luce di un criterio di stretta interpretazione, non consentendo una diversa lettura parte delle Amministrazioni pubbliche, in quanto sancito dal legislatore in rapporto al totale dell’assegno sociale annuo, secondo quanto meglio chiarito dagli articoli 29, comma 3, lett b) e 22, comma 11, T.U.I..
Nel caso di specie non è stato provato che il richiedente possedesse la soglia minima del prescritto requisito del reddito da lavoro, che avrebbe dovuto essere maturato nei due anni precedenti la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, né rileva in senso contrario l’eventuale svolgimento di attività lavorativa sorta in epoca successiva alla emanazione del provvedimento di diniego.
L’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa considera il requisito reddituale minimo per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno una condizione soggettiva ineludibile, in quanto finalizzata a scongiurare l’inserimento di individui che non siano in grado di mettere a disposizione della comunità una contropartita in termini di lavoro e di compartecipazione al gettito fiscale pubblico; d’altronde, dimostrare di possedere un reddito di lavoro è tendenzialmente garanzia che il cittadino extracomunitario sia estraneo ad ogni possibile provento economico proveniente da attività illecite (cfr. ex multis Cons. Stato, 2 novembre 2017, n. 5082).
Avv. Iacopo Correa