L’obbligo all’iscrizione, cos’è e a cosa serve
Il registro delle imprese è un registro pubblico informatico in cui tutte le imprese italiane, estere (con sede o unità operative in Italia) ed altri enti (ad esempio associazioni e fondazioni che svolgono un’attività commerciale rivolta a terze persone sono obbligate ad iscriversi).
È istituito presso la Camera di Commercio, la quale deve provvedere alla tenuta dello stesso. È inoltre posto sotto la sorveglianza di un giudice che riceve la delega dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia.
Il registro delle imprese rappresenta la fonte primaria per quello che riguarda la certificazione dei dati costitutivi di coloro che risultano iscritti. Tramite esso, è possibile conservare informazioni di carattere economico e giuridico, allo scopo di fornire una più esaustiva conoscenza degli “interlocutori” contrattuali.
Il registro delle imprese opera in conformità agli articoli 2188 ss.cc., e alle disposizioni della legge 580/93 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Chi è tenuto a iscriversi. La domanda
L’iscrizione al registro delle imprese avviene su domanda del richiedente.
Nel caso in cui il soggetto fosse obbligato ad iscriversi ma non ha presentato domanda, l’ufficio è tenuto ad avvisare l’imprenditore tramite raccomandata e a richiederne l’iscrizione entro un dato termine. Se il termine stabilito decorre, il giudice del registro ha la facoltà di ordinare l’iscrizione tramite decreto.
Va precisato che la circoscrizione di competenza può variare, anche se la legge prevede che i cittadini ne abbiano a disposizione una per ogni Regione. Queste sono connesse tra loro mediante la InfoCamere s.c.p.a., la società informatica di riferimento della Camera di Commercio.
Sono escluse dall’iscrizione al registro delle imprese le libere professioni ordinistiche (notai, avvocati, medici). Ad eccezione però, di chi si avvale dell’esercizio di attività di impresa, come ad esempio la direzione di una struttura privata.
L’iscrizione al registro delle imprese risulta obbligatorio per: imprenditori commerciali, società di capitali, enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo un’attività commerciale, i consorzi, società estere che hanno sede in Italia o unità operative sul territorio nazionale, gruppi europei di interesse economico, società di persone (con la sola eccezione della forma di società semplice).
Per quanto riguarda le società di capitali, la loro iscrizione possiede un’efficacia costitutiva, mentre nei restanti casi l’efficacia è solamente dichiarativa. Gli atti, i documenti e i fatti soggetti all’iscrizione non sono uguali per tutte le imprese. Questi infatti, differiscono a seconda della struttura dell’impresa in questione. L’iscrizione di un atto o di un fatto per il quale non vi è obbligo di legge, risulta privo di qualsiasi validità.
Se colui che è tenuto all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese non rispetta questa procedura, può andare incontro a sanzioni pecuniarie per via amministrativa.
Come consultare il Registro delle Imprese
È possibile consultare online il registro delle imprese recandosi sul sito istituzionale.
Una volta entrati nel motore di ricerca interno al sito, si ha la possibilità di ricercarvi dentro un’impresa o una persona fisica mediante l’inserimento del codice fiscale e altri criteri di ricerca. Le informazioni contenute in esso, includono aziende italiane ed europee, compresi i soci e i loro amministratori.
Nel caso in cui si ricercasse un’impresa, oltre alla Visura sarà possibile selezionare anche i Prospetti Informativi sintetici. La consultazione può essere effettuata tramite i terminali degli elaboratori elettronici. Questi possono essere installati nell’ufficio di competenza, o in alternativa sui terminali remoti degli utenti, che vengono collegati attraverso il sistema informativo delle Camere di Commercio. Tramite i terminali, si può accedere alla visura diretta del numero di iscrizione e dei restanti dati.
Attività e controlli e rifiuto dell’iscrizione
L’ufficio del registro ha l’obbligo di tenere e conservare il protocollo, l’archivio degli atti e dei documenti e il registro delle imprese. Nel momento in cui la domanda del richiedente viene protocollata, l’ufficio deve inserire i dati dell’impresa nel terminale e metterli a disposizione del pubblico. È inoltre tenuto a provvedere all’iscrizione entro il termine di dieci giorni.
In base alla normativa vigente (con particolare riferimento alle disposizione contenute nella legge 580 del 1993 e del d.P.R n.581, 29 dicembre 1995), l’ufficio è inoltre tenuto a provvedere:
- alla conservazione, tenuta predisposizione e gestione del registro delle imprese e alla conservazione e relativa esibizione di documenti e atti che sono soggetti deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese. Questo deve inoltre avvenire mediante tecniche informatiche nel rispetto della normativa vigente.
- al rilascio a qualunque soggetto ne faccia richiesta, (tramite corrispondenza o via telematica) dei certificati di iscrizione, annotazione nel registro delle imprese, certificati che attestino il depositi di atti o di mancata di mancata iscrizione.
- al rilascio di una copia (parziale o integrale) di ogni atto per il quale è previsto il deposito o l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’ufficio ha anche il compito di provvedere, restando sotto sorveglianza ministeriale, alla tenuta della REA e al rilascio delle visure, alle annotazione nel registro delle imprese e dei certificati che riguardano le iscrizioni.
Prima però di attivare la procedura di iscrizione, l’ufficio è tenuto a effettuare dei controlli. Deve ad assicurarsi che ciò che il richiedente vuole iscrivere e la documentazione da esso presentata, siano realmente esistenti, veritieri e formalmente regolari. In assenza di questi presupposti, l’ufficio deve negare l’iscrizione.
Il richiedente deve a questo punto rettificare la domanda presentata, integrando la documentazione entro un termine stabilito. Decorso il termine l’ufficio può rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato. Il rifiuto deve essere comunicato al richiedente entro otto giorni dalla raccomandata inviata.
I fatti e gli atti che vengono iscritti nel registro delle imprese riguardano i dati fondamentali che concernono l’esercizio di un’attività commerciale. Questi dati però, non sono uguali per tutte le imprese ma variano in riferimento alla struttura dell’impresa. L’iscrizione nel registro di un atto o un fatto per i quali non è previsto l’obbligo di legge, risulta privo di qualunque validità giuridica.
Con l’entrata in funzione di ComUNica, a partire dal mese di Dicembre 2010, l’ufficio è tenuto a inviare i provvedimenti di rigetto o archiviazione della richiesta alla Pec contenuta nel modello “Comunica”. Questo vale come vero e proprio domicilio elettronico per tutte le imprese che accedendovi, possono consultare tutte le comunicazioni e i documenti concernenti la loro pratica.
Laddove fosse contrario al provvedimento di rifiuto emanato dall’ufficio, il richiedente ha la possibilità di fare il ricorso al Giudice del registro imprese. È ammissibile il ricorso in tribunale a patto che avvenga entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione.
Se un’azienda cessa la propria attività commerciale, e l’imprenditore non ha fatto la dovuta comunicazione, l’ufficio può cancellare l’impresa dal registro. Per contestare l’iscrizione o la cancellazione d’ufficio, il richiedente ha a disposizione la stessa formula di ricorso prevista per la negazione dell’iscrizione.
Registro delle Imprese: sezioni in cui è diviso
I registro delle imprese è diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale.
La sezione ordinaria si occupa: degli imprenditori individuali che svolgono un’attività commerciale di dimensione considerevole, società di persone (con l’eccezione della società semplice), società di capitali, consortili e cooperative, consorzi tra imprenditori con attività esterna, enti pubblici economici, aziende speciali di enti locali, consorzi tra enti locali, società estere con sede o unità operative in Italia e gruppi europei di carattere economico
La sezione speciale riunisce quattro sezioni che sono dedicate agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori, all’annotazione delle società artigiane e alle società semplici. Di norma, l’iscrizione nella sezione speciale non produce effetti dichiarativi (come invece accade nella sezione ordinaria) ma svolge la semplice funzione di pubblicità notizia e certificazione semplice anagrafica.
Attuazione della pubblicità
Qualore il richiedente volesse avvalersi dell’attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, questi deve presentare una domanda che rispetti nel contenuto e nelle modalità ciò che viene previsto dalla normativa di riferimento. La richiesta può essere presentata presso l’ufficio della Camera di Commercio della provincia nella quale risiede il richiedente.
L’iscrizione prevede l’inserimento del numero di iscrizione e dei dati nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione a pubblico dei terminali per visura diretta. Il registro delle imprese, il protocollo, l’archivio degli atti e dei documenti sono di natura pubblica, a disposizione dei cittadini.
La consultazione può inoltre essere fatta attraverso i terminali da remoto a disposizione degli utenti. Questo avviene tramite il sistema informativo della Camere di Commercio e ci si può anche avvalere della stampa recante la dicitura: “visura senza valore di certificazione”
I certificati vengono rilasciati sulla base di modelli che devono essere approvati mediante decreto ministeriale. Tramite l’archivio degli atti e dei documenti vengono estratte, attraverso modalità informatica, le copie (integrali o parziali) degli atti.
Ogni ufficio preposto rilascia, tramite corrispondenza o modalità telematica, certificati e copie estratte dai rispettivi archivi informatici. Affinché sia garantita una veloce trasmissione dei certificati e delle copie su tutto il territorio nazionale, ogni ufficio ha il diritto ad utilizzare il sistema informatico delle Camere di Commercio.
L’ufficio rilascia le copie su richiesta. Ma questo avviene soltanto mediante modalità non informatiche. Il registro delle imprese (che ricordiamo, è istituito presso ogni Camera di Commercio) assicura alle aziende iscritte, la pubblicità delle informazioni ad esse relative.
Dott. Carmelo Giuffrè