La ripartizione dei poteri, quando si opera in situazioni di urgenza
In questi giorni l’emergenza del Covid-19 sta mettendo a dura prova il nostro legislatore che si trova a dover attuare misure urgenti per far fronte sia all’emergenza sanitaria sia alle problematiche economiche discendenti direttamente dal diffondersi del virus.
Durante l’ultima settimana di febbraio del 2020 si è assistito ad una curiosa controversia e ad un conflitto di attribuzioni che ha visto coinvolte la Regione Marche e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’ordinanza emessa senza il presupposto fondamentale
Il Governo ha emanato in data 23.02.2020 il decreto legge n. 6 per dettare delle misure urgenti al fine di contrastare il diffondersi del coronavirus. In tale decreto si è stabilito che le Regioni possono ordinare la sospensione delle attività didattiche e il divieto di riunirsi in luoghi pubblici quali ad esempio cinema, palestre, musei etc. quando nella zona risulti “positiva almeno una persona”.
La positività di almeno una persona è pertanto il requisito essenziale e fondamentale per poter sospendere le attività a livello regionale o locale.
A dispetto però di quanto sancito all’interno del decreto legge n.6/2020 la Regione Marche il 25.02.2020 con ordinanza della Giunta Regionale avente ad oggetto: “misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado, chiusura delle Università ed in generale la sospensione di tutte quelle attività che comportino l’aggregazione di persone (musei, cinema, teatri).
Il ricorso al Tar
Di fronte alla violazione di uno dei presupposti fondamentali per l’emissione dell’ordinanza di sospensione delle attività la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato urgentemente il provvedimento ricorrendo al Tar Marche.
Il ricorso è stato proposto secondo l’art. 56 c.p.a. che sancisce la possibilità per il tribunale amministrativo in casi di “estrema gravità ed urgenza” di disporre misure cautelari provvisorie.
Il Tar Marche con il decreto n. 56 del 2020 in data 27.02.2020 si è espresso sospendendo l’efficacia dell’ordinanza regionale evidenziando proprio la mancanza del presupposto essenziale per l’emanazione di un’ordinanza così preclusiva della libertà dei cittadini marchigiani.
La nuova ordinanza
La curiosità però è stata che poche ore dopo lo stesso 27.02.2020 la situazione fattuale si è modificata dal momento che anche nelle Marche si sono verificati dei casi di COVID-19. Così la Giunta della Regione Marche ha provveduto ad emettere una seconda ordinanza, la n.2/2020 con la quale si è prevista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, la sospensione di tutte le attività educative e di ogni manifestazione ed attività pubblica o che in ogni caso prevede anche in luoghi privati la riunione di una pluralità di persone dalle 24,00 di giovedì 27 febbraio 2020 fino alle 24,00 del 29 febbraio del 2020.
La ripartizione dei poteri tra lo Stato e gli altri enti territoriali
Questa curiosa vicenda spinge a riflettere su come si ripartiscono i poteri in situazioni emergenziali tra lo Stato e le varie autonomie locali.
In data 02.03.2020 è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha previsto delle regole ben precise da osservare nelle varie regioni a seconda del grado di emergenza e della gravità dei casi di COVID-19.
Al di là però delle disposizioni a livello statale c’è da ricordare che vi è un’autonomia dei sindaci dei vari comuni d’ Italia e dei Presidenti delle Regioni di disporre eventualmente la chiusura di scuole, Università e luoghi di aggregazione pubblica.
Un esempio aiuterà a chiarire la complessa relazione che in questa situazione coinvolge tutti i vari livelli di governo territoriale.
Nella regione Lazio sono risultati positivi tre membri di una famiglia di ritorno da un viaggio a Bergamo tra cui una persona di età minore ai diciotto anni che frequentava un istituto scolastico a Fiumicino. Il sindaco di Fiumicino di fronte a questa situazione ha disposto la chiusura in via precauzionale della scuola frequentata dal minorenne. Anche a Pomezia a seguito di casi accertati di COVID-19 si è proceduto a disporre la chiusura della scuola frequentata dalle persone positive ai test.
A fronte però di queste sospensioni restano aperte le Università e le scuole a livello regionale.
Restano aperte anche tutte le chiese anche se quella di San Luigi dei Francesi a Roma a seguito della positività del prete della stessa è stata temporaneamente chiusa al pubblico.
È interessante notare dal punto di vista giuridico come in una situazione del genere vengano presi svariati provvedimenti a livello di Stato, Regioni, Province e Comuni.
Dott.ssa Giulia Mancino