Accesso, presentazione della domanda e calcolo
L’articolo 38 della Costituzione
Si fa un uso così ricorrente (e spropositato) del termine “pensione” quasi da non distinguere più di che tipo di erogazione si stia parlando e di quale sia l’Ente erogatore.
La pensione di inabilità rientra, tuttavia, nel pensiero comune, tra le pensioni “giuste”: quelle cioè che spettano ai cittadini italiani perché vittime di un handicap, i cosiddetti inabili civili.
Essa viene erogata da un Ente preposto che è l’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) che distribuisce la prestazione solo dopo aver accertato l’esistenza e la sussistenza dei requisiti necessari. La pensione spetta, infatti, a tutti coloro i quali sono stati dichiarati, da una Commissione sanitaria esaminatrice (costituita da medici specialisti), impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale impossibilità deve essere, tuttavia, assoluta e permanente, dovuta dalla presenza di una grave infermità mentale o fisica o di una malattia che rende il soggetto totalmente inabile al lavoro.
L’invalidità necessaria per poter accedere alla pensione deve essere, infatti, totale (deve cioè essere riconosciuto il 100% di handicap). Una categoria che sicuramente può accedere alla prestazione è quella dei mutilati, ad esempio.
Il diritto a ricevere tale assistenza sociale da parte dell’invalido civile è tutelato dal comma 1 dell’art. 38 della Costituzione italiana, la quale riconosce tra i diritti fondamentali del cittadino italiano invalido o minorato, e quindi sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ed impossibilitato al sostentamento personale, la possibilità di essere mantenuto dallo Stato, per mezzo di organi ed istituti predisposti a tale fine.
Si tratta di una prestazione economica erogata su domanda: ciò significa che chi ritiene di possedere i requisiti necessari deve inoltrare la domanda all’INPS, ormai solo ed esclusivamente per via telematica, ed attendere l’esito della pratica.
Differenza con l’assegno ordinario di invalidità
Inoltre è necessario che si faccia un’ulteriore distinzione tra la pensione di inabilità e l’assegno ordinario di invalidità: la prima, come già detto, viene erogata dopo aver accertato una invalidità del 100%, l’assegno, invece, è concesso ai soggetti ai quali è stata riconosciuta un’invalidità con percentuale compresa tra il 66% e il 99%. Tale prestazione ha validità triennale, ciò significa che ogni tre anni l’invalido dovrà sottoporsi ad accertamento sanitario al fine di verificare la permanenza della sua invalidità.
Alla presenza di tale tipo di invalidità (che non raggiunge il 100%) il soggetto non è totalmente inabile al lavoro: l’assegno di invalidità, infatti, può anche integrare un normale stipendio, poiché il soggetto presenta una ridotta capacità lavorativa e non un’invalidità totale.
Come si accede
E’ più complicato di quanto non sembri, requisito principale è infatti l’esistenza di un’invalidità totale del 100%.
Chi può farne richiesta
Possono richiedere l’assegno di inabilità sia i lavoratori dipendenti, sia quelli autonomi (ad esempio commercianti, artigiani, coltivatori diretti) di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, con cittadinanza e residenza italiana.
Infine, possono accedere a tale prestazione anche coloro i quali risultano iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo elettrici, Fondo dazio, Fondo autoferrotranvieri, Fondo volo, Fondo telefonici, Fondo per i dirigenti di aziende industriali, Fondo per i lavoratori dello spettacolo, Fondo per i giornalisti, tutti gestiti dall’INPS, tranne quello dei giornalisti).
Requisiti contributivi
Oltre a tali requisiti fondamentali è necessario possedere precisi requisiti relativamente alla condizione contributiva del lavoratore. E qui la situazione si complica notevolmente.
Il soggetto che intende accedere a questa prestazione economica deve possedere un ricco estratto conto contributivo INPS: deve, infatti, aver versato almeno 260 contributi di anzianità assicurativa settimanali, equivalenti ad almeno cinque anni di contribuzione (52 settimane x 5 anni = 260).
Di questi 260 contributi settimanali, almeno 156 settimanali (cioè tre anni di contribuzione ed assicurazione) devono essere stati versati nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di pensione. Dal calcolo dei contributi settimanali nel quinquennio antecedente alla presentazione dell’istanza sono esclusi i cosiddetti periodi neutri, cioè i periodi di malattia.
Per poter ricevere la prestazione è necessario, tra le altre cose, che il soggetto cessi l’esercizio di qualsiasi tipo di attività lavorativa, sia come dipendente sia come lavoratore autonomo; che, se iscritto, si cancelli dagli elenchi di categoria dei lavoratori e da qualsiasi Albo professionale; e che rinunci al trattamento dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione o a qualsiasi altro trattamento destinato alla sostituzione o integrazione della propria retribuzione.
Nel caso in cui, dopo essersi aggiudicato l’erogazione della prestazione, le condizioni del pensionato migliorino e la sua invalidità si ridimensioni (non più 100%), la pensione può essere revocata ed il soggetto può ad esempio richiedere l’erogazione dell’assegno di invalidità.
Il Metodo di Calcolo e la determinazione dell’Importo
Per fissarne l’importo, così come per l’assegno ordinario di invalidità, si usa lo stesso sistema di calcolo utilizzato per le pensioni di vecchiaia.
Esso può essere:
- retributivo: se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- contributivo: se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 1995;
- misto: se il lavoratore ha iniziato l’attività prima del 31 dicembre 1995 ma a quella data non può far valere 18 anni di contributi (così una quota viene calcolata con il sistema retributivo e una con quello contributivo).
L’importo calcolato con l’utilizzo di questi sistemi, può anche risultare eccessivamente esiguo e quindi non sufficiente al sostentamento del pensionato, può addirittura risultare inferiore alla pensione minima. In questi casi, l’invalido può richiedere l’integrazione al trattamento minimo.
La Presentazione della domanda
Come già evidenziato, la domanda per l’accesso alla prestazione può essere inoltrata all’INPS solo per via telematica. I soggetti che non sono in condizioni di poter presentare la domanda in tali modalità possono farlo gratuitamente con il supporto dei Patronati riconosciuti dalla legge. Il cittadino è chiamato a compilare una domanda telematica, corredata da un certificato medico digitale, che ha una validità di 30 giorni, che attesta la natura della malattia invalidante.
Documentazione da presentate insieme alla domanda:
Va allegata la seguente documentazione:
- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa allo stato di famiglia;
- modello Isee che accerti la situazione reddituale dell’inabile, la fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- CUD degli ultimi tre anni, un’altra autocertificazione sulla situazione relativa agli obblighi di leva o servizio civile, la dichiarazione dell’INPS attestante i periodi di malattia o maternità, la dichiarazione dell’INAIL attestante i periodi di infortuni;
- dichiarazione relativa al diritto alle detrazioni d’imposta, eventuali fotocopie delle ricevute di versamento dei contributi volontari, ed infine la data di cessazione dell’attività lavorativa subordinata o di cancellazione dall’Albo.
Se il soggetto risulta idoneo, la pensione verrà erogata a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Infine, è bene precisare che la pensione è reversibile ai superstiti, al contrario dell’assegno ordinario di invalidità che non risulta reversibile. Inoltre, come già precisato, la pensione di inabilità non è definitiva, può essere sottoposta a revisione o revoca e non viene convertita in pensione di vecchiaia.
Conclusioni
Al di là della difficoltà ad accedere all’erogazione della prestazione, dovuta dalla necessità di sussistenza di tutti i requisiti necessari, la speranza è quella di non dover più assistere ad inaccettabili ingiustizie sociali: i cosiddetti falsi invalidi che, a causa della disonestà di alcuni medici, accedono facilmente a pensioni d’oro e persone realmente bisognose escluse da questa preziosa assistenza sociale.
Mio figlio può chiedere il cumulo gratuito dei contributi per ottenere la pensione di inabi lità accumulati nella Cassa Geometri per 4 anni? Vi ringrazio anticipatamente della vs. risposta e invio cordiali saluti.
Ho 50 anni lavoro da 30 purtroppo dal 2015 mi hanno diagnosticato un tumore olfattivo in più ho avuto due infarti. Ora ho un invalidità del80% le chiedo se posso accedere alla pensione di inabilità e quanto mi spetterebbe al mese grazie
Buongiorno.
Sono un 38enne disabile totale 100% in gravità (ex Lg. 104/92 art. 3 comma 3) a causa di un grave incidente sul lavoro del 2012 (INAIL = nessun rimborso, causa patologia diabetica mellito precedente), con inabilità lavorativa riconosciuta da 7 anni ma non resa valida, ad oggi ancora dipendente presso grande azienda privata ma con stato di salute che non mi permette più di svolgere in mio impiego lavorativo.
Secondo voi (considerando di sottopormi a nuova visita legale INPS richiedendo venga resa finalmente attivo lo stato di inabilità assoluto) la pensione potrebbe essere di importo sufficiente al sostentamento, considerando che sono stato assunto nel 2005 ma i contributi Inps vengono accantonati solamente da 4 anni circa in quanto prima l’intero TFR veniva accantonato in una pensione integrativa aziendale che però è stato da me successivamente ESTINTA causa gravi problematiche economiche personali? Pertanto i contributi Inps pur lavorando da 14 anni sono stati accantonati per meno di 5 anni?
Grazie