Le modifiche introdotte dall’INPS
L’INPS, con un messaggio del 10 Dicembre 2019 n. 4601, ha informato i cittadini di un nuovo servizio che riguarda l’accesso semplificato alle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Il servizio, che era già attivo per i soggetti non più in età lavorativa, è stato adesso esteso a tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 67 anni.
La semplificazione introdotta dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, consente di poter anticipare, nel momento in cui si presenta la domanda, le informazioni di natura socio-economica, che nella prassi tradizionale vengono comunicate solo in caso di esito positivo dell’accertamento sanitario volto a stabilire l’invalidità del soggetto richiedente.
Inizialmente, queste modifiche stabilite sulla procedura di acquisizione della domanda online di invalidità civile, riguarderanno soltanto le domande inoltrate dai patronati.
Come presentare la domanda di invalidità
Per presentare la domanda semplificata di invalidità, occorre in primo luogo rispondere ai requisiti anagrafici richiesti. Il soggetto richiedente deve dunque rientrare in una fascia d’età compresa tra i 18 e i 67 anni.
La prima verifica avviene in automatico, inserendo il proprio codice fiscale nel pannello “Compilazione online domande”.
Completato questo passaggio, spetta al Patronato preposto, verificare la validità dei requisiti anagrafici presentati, attraverso l’accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’istituto.
Una volta accertato il requisito anagrafico, sarà possibile procedere all’acquisizione della domanda presentata, che sarà suddivisa in più pannelli.
Alcuni pannelli avranno lo scopo di verificare la situazione sanitaria del richiedente, mentre altri si occuperanno di acquisire i dati finalizzati all’erogazione della prestazione economica.
Le informazioni necessarie per la liquidazione della prestazione di invalidità sono: dati di un eventuale ricovero, informazioni riguardanti lo svolgimento di attività lavorativa, reddito del soggetto richiedente, modalità di pagamento, delega alla riscossione tramite un terzo soggetto, delega in favore delle associazioni.
Bisogno poi compilare, nella sezione “Allegati”, eventuali dichiarazioni di responsabilità e i documenti necessari all’acquisizione della domanda.
Una volta inseriti questi dati, la domanda deve essere inoltrata all’istituto attraverso l’apposita funzione “Invio Domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socio-economici, può essere trasmessa soltanto se vengono compilati in maniera esaustiva i campi obbligatori.
Le informazioni inserite, verranno inviate automaticamente, senza che ci sia un ulteriore intervento da parte del Patronato.
L’Inps ha inoltre precisato che, considerato l’avvio sperimentale di questa domanda semplificata, rimangono comunque disponibili le modalità di trasmissione ordinarie del modello “AP70”, previo completamento della fase di accertamento sanitaria.
In alcuni casi, se ad esempio il soggetto risulta ricoverato nel momento in cui presenta la domanda, o se risulta titolare di altre prestazioni di invalidità, si dovrà obbligatoriamente utilizzare il modello “AP70” ( successivamente però alla definizione dell’iter sanitario), avvalendosi dell’attuale procedura della fase concessoria.
Come funziona l’accertamento sanitario
Per iniziare il processo di accertamento atto a verificare lo stato di invalidità civile, il soggetto richiedente dovrà recarsi da un medico certificatore. Questa figura può essere ricoperta dal proprio medico di base. Il medico certificatore dovrà rilasciare un certificato in cui, oltre ai dati anagrafici, dovranno essere indicati le seguenti informazioni: codice fiscale, tessera sanitaria, diagnosi e natura delle patologie considerate invalidanti.
Completato questo passaggio, il certificato dovrà essere inoltrato all’INPS, e bisognerà inoltre stampare una ricevuta che sia completa del numero univoco del certificato della procedura attivata.
La ricevuta dovrà essere consegnata dal medico certificatore all’interessato, unitamente a una copia del certificato medico originale. La copia del certificato andrà presentata dall’interessato nel momento in cui effettua la visita medica di accertamento. Il certificato medico introduttivo, indispensabile per iniziare l’iter sanitario, ha una validità di 90 giorni.
L’accertamento sanitario sul soggetto che richiede la prestazione di invalidità, viene condotto dalle aziende sanitarie locali. Nelle province dove invece la Regione ha espressamente delegato la verifica, l’accertamento viene effettuato direttamente dall’INPS.
Nel caso in cui l’interessato non abbia la possibilità, a causa delle sue condizioni di salute, di potersi recare fisicamente alla visita medica, il medico certificatore, che non necessariamente deve coincidere con colui che ha certificato l’invalidità, è tenuto a compilare e inviare on-line il certificato medico di richiesta di visita domiciliare. Questo deve però avvenire almeno cinque giorni prima della data stabilita per la visita ambulatoriale.
Nel caso in cui si verificasse un impedimento il giorno della visita medica, il soggetto interessato potrà scegliere tra una serie di date indicate dall’ente sanitario che conduce l’accertamento. Se però, l’interessato non risponde alla seconda convocazione, la sua assenza sarà formalmente considerata una rinuncia, e la domanda presentata decadrà.
Durante la visita medica, l’interessato ha inoltre la possibilità di essere accompagnato da un medico di fiducia.
Nel momento in cui si presenta per sostenere la visita, è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento e l’intera documentazione sanitaria in proprio possesso.
Completati gli accertamenti, la Commissione elabora un verbale di visita in formato elettronico, che viene poi inoltrato all’interessato in duplice copia. In una, viene espresso esclusivamente il giudizio finale sulla visita sanitaria effettuata, mentre nell’altra sono contenuti tutti i dati sanitari e le informazioni sensibili del soggetto.
Se la percentuale di invalidità riconosciuta risulta superiore al 74 per cento, il soggetto richiedente, laddove sia in possesso dei requisiti amministrativi previsti dalla legge, può avere diritto a una prestazione economica che può essere erogata sotto forma di pensione, assegno di invalidità o indennità.
Oltre ai benefici economici, la legge prevede inoltre che l’interessato possa usufruire di altri vantaggi quali agevolazioni fiscali, diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, permessi ex legge 104/1992 e assistenza sanitaria gratuita.
Con la sola eccezione delle domande di aggravamento (legge 80/2006), il soggetto richiedente non può presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non termina la procedura di acquisizione della domanda.
Inoltre, se la Commissione ritiene che le minorazioni e le patologie rilevate durante la visita medica possano variare ed evolversi nel tempo, può predisporre nel verbale sanitario una data entro cui l’interessato dovrà obbligatoriamente sottoporsi a una nuova visita medica di accertamento.
Dott. Carmelo Giuffrè