Obbligatoria per lavoratori autonomi ed imprenditori
La partita IVA (acronimo di “Imposta sul valore aggiunto”) è un regime fiscale al quale sono sottoposti lavoratori autonomi ed imprenditori. Consiste in un numero di 11 cifre che identifica una società o una persona fisica in qualità di contribuenti.
Le prime 7 cifre identificano il nome di colui che ne risulta titolare, le altre 3 corrispondono al codice identificativo a cui deve fare riferimento l’Ufficio delle Entrate, mentre l’ultimo numero ha una funzione di controllo.
Questa serie numerica serve ad identificare il titolare dell’attività commerciale e la sua posizione fiscale.
Come aprire una Partita IVA
Per aprire una partita IVA occorre presentare un modulo presso l’Agenzia delle Entrate nel quale si comunica di aver intrapreso un’attività che identifica il soggetto come lavoratore autonomo. Questo va presentato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa per la quale si richiede l’apertura.
I modelli a cui fare riferimento per presentare la domanda sono due. Nel caso in cui a richiederne l’apertura sia un’impresa individuale o un singolo soggetto, bisogna compilare il modello AA9/12. Se invece si tratta di soggetti diversi da persone fisiche (associazioni, enti, società, etc.) bisogna compilare il modello AA7/10.
I modelli possono essere scaricati dai siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Una volta compilato il modello scelto, questo può essere presentato all’Agenzia delle Entrate in duplice copia a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, oppure in via telematica.
In alternativa, lo si può anche presentare utilizzando il servizio postale tramite raccomandata. Il modello deve essere spedito in tal caso in un’unica copia, allegando la copia di un documento identificativo del soggetto che ne richiede l’apertura, presso l’indirizzo di un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui i soggetti risultino iscritti al Rea (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) o al Registro delle Imprese, questi possono utilizzare la Comunicazione Unica, introdotta con il d.l n 7/2007, che permette di assolvere in un unico passaggio agli adempimenti amministrativi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Questo procedura (obbligatoria per le imprese dall’Aprile 2010), consente di redigere i modelli AA9/12 e AA7/10 e inoltrarli in via telematica al Registro delle Imprese.
Nel momento in cui il richiedente ottiene l’apertura della Partita IVA, questi ha l’obbligo di comunicare il codice ATECO. Tale codice consiste in una combinazione alfanumerica che identifica l’attività commerciale.
Nel caso in cui un soggetto titolare di Partita IVA cambi la natura commerciale dell’attività lavorativa svolta, questi è obbligato a trasmettere un nuovo codice identificativo in riferimento alla nuova attività commerciale intrapresa.
I titolari di partita IVA, ad eccezione di professionisti e titolari di ditte individuali che non hanno a loro carico dipendenti, hanno l’obbligo di effettuare l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL e aprire una posizione previdenziale all’INPS al fine di pagare i contributi.
Coloro che aprono una partita Iva, hanno a disposizione tre tipologie di regimi fiscali a cui possono aderire: il regime forfettario, il regime contabile ordinario e il regime contabile semplificato.
Va precisato che per accedere a uno di questi tre regimi fiscali, il richiedente deve però soddisfare determinati requisiti.
Regime forfettario
Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva al 5 per cento per i primi 5 anni di attività, e del 15 per cento negli anni successivi.
Possono accedere al regime forfettario:
- I soggetti che hanno raggiunto ricavi (o percepito compensi) non superiori a 65 mila euro.
- I soggetti che hanno sostenuto spese per un valore complessivo non superiore ai 20 mila euro lordi sul lavoro accessorio, dipendente e compensi a collaboratori esterni.
Risultano invece esclusi da tale regime:
- I soggetti che usufruiscono di regimi forfettari di determinazione del reddito o di regimi speciali ai fini Iva.
- I non residenti in Italia, ad eccezione di coloro che risiedono in uno stato membro dell’UE o in uno Stato che aderisce pallacorda sullo Spazio Economico, a patto però che almeno il 75 per cento del reddito sia prodotto in Italia.
- Coloro che svolgono un’attività commerciale con un datore di lavoro con i quali mantengono in corso il rapporto di lavoro, o li hanno mantenuti nei due periodi d’imposta precedenti. Ad eccezione però, di chi intraprende una nuova attività imprenditoriale dopo aver svolto un tirocinio obbligatorio per poter esercitare la professione.
- I soggetti che hanno dichiarato nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente di una valore superiore ai 30 mila euro, eccetto il caso il il rapporto si sia interrotto nell’anno precedente. Questo però a patto che che in quell’anno il soggetto non abbia percepito un reddito da lavoro o da pensione proveniente da un’altro rapporto di lavoro.
Regime contabile ordinario
Indipendentemente dal valore complessivo dei ricavi ottenuti, il regime contabile ordinario risulta obbligatorio per le seguenti categorie: enti privati e pubblici che hanno per oggetto principale o unico lo svolgimento di attività commerciali, società ed enti non residenti in Italia, consorzi e associazioni non riconosciute che hanno per oggetto unico o principale lo svolgimento di attività commerciali, S.p.A, S.r.l.s., S.a.p.a, società cooperative e mutue assicuratrici.
Nel caso in cui i ricavi conseguiti siano superiori a quelli previsti dal regime agevolato, tale regime diventa obbligatorio anche per le Società di persone (s.a.s e s.n.c.), soggetti fisici che svolgono attività commerciali ed enti non commerciali che svolgono attività commerciali in grado non prevalente.
Quest’ultima categoria, anche qualora i parametri relativi ai ricavi risultati inferiori ai limiti fissati dalla normativa, ha però la possibilità di optare comunque per questo regime allo scopo di mantenere una contabilità trasparente.
Coloro che aderiscono al regime contabile ordinario hanno l’obbligo di tenere a disposizione il registro dei cespiti ammortizzabili e il libro giornale.
A partire dall’introduzione della fattura elettronica B2B nel 2019, la stampa e la tenuta dei registri Iva non è più obbligatoria.
Per quanto riguarda le imprese in forma societaria di capitali, queste sono obbligate alla tenuta dei seguenti libri sociali: il libro soci, il libro degli strumenti finanziari, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. Quest’ultimo però soltanto nel caso in cui l’impresa in questione si sia avvalsa di un prestito obbligazionario.
Regime contabile semplificato
Il regime contabile semplificato (denominato anche regime contabile delle imprese minori), può essere utilizzato dalle seguenti categorie di soggetti: persone fisiche che svolgono attività commerciali nella forma di ditta individuale e che non possiedono i requisiti per accedere al regime forfettario, enti non commerciali che svolgo un’attività commerciale in grado non prevalente e società di persone (s.a.s. e s.n.c.).
È necessario però che tali soggetti abbiano maturato nell’anno precedente ricavi minori a 400 mila euro in caso di attività di prestazione di servizi, e ricavi inferiori ai 700 mila euro in caso di altre attività.
Va precisato che il limite di 700 mila euro vale sia come limite per attività differenti dalla prestazioni di servizi, sia come tetto complessivo.
Nel caso in cui il soggetto intraprenda contemporaneamente attività di prestazione servizi ed altre attività bisogna rispettare due condizioni: se i ricavi ottenuti dalla singola attività vengono annotati in modalità separata, la verifica sul limite si svolge sull’attività principale, tenendo conto che il totale non deve comunque superare il limite dei 700 mila euro.
In caso contrario, si può accedere al regime semplificato esclusivamente se non si supera l’importo di 700 mila euro.
I soggetti che accedono al regime contabile semplificato hanno inoltre la possibilità di attivare l’opzione, che ha validità per un anno, per l’applicazione della contabilità ordinaria.
Per poterla esercitare, occorre compilare la casella del quadro VO della dichiarazione IVA. Nel momento in cui si applica questo regime vale il comportamento concludente.
È obbligatorio inoltre, per chi aderisce a questo regime, tenere i seguenti libri: registri Iva dove segnare l’intera documentazione rilevante ai fini Iva e gli oneri deducibili per quanto riguarda le imposte sui redditi e il registro cespiti ammortizzabili.
Chi opera in questi tipo di regime è esonerato dalla tenuta della predisposizione del bilancio di esercizio e dal libro giornale.
Dott. Carmelo Giuffrè