Un Importante strumento di sostegno al reddito
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è uno strumento di sostegno al reddito che prevede un’indennità mensile di disoccupazione.
Requisiti e presentazione della domanda
La NASpI è rivolta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione. Sono pertanto esclusi i rapporti di lavoro cessati in seguito a dimissioni volontarie o risoluzione consensuale.
Non possono usufruire della NASpI i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che lavorano nella Pubblica Amministrazione, gli operai del settore agricolo a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori extracomunitari che possiedono un permesso di lavoro stagionale, i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia e i lavoratori che risultano titolari di assegno ordinario di invalidità. A questi ultimi però, è concesso di scegliere tra questa misura di sostegno e la NASpI.
La presentazione della domanda NASpI comporta il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità. Nei 15 giorni successivi alla richiesta, bisogna obbligatoriamente recarsi presso il centro dell’impiego e stipulare un patto di servizio personalizzato.
Per accedere all’indennità di disoccupazione bisogna presentare un’apposita domanda all’INPS entro 68 giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro. Se questo termine non viene rispettato, il soggetto richiedente perde il diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione.
Il richiedente deve essere inoltre in grado di far valere, ai fini dell’accettazione della domanda, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La domanda può essere presentata per via telematica attraverso il servizio dedicato sul sito dell’INPS. L’istituto mette inoltre a disposizione alcuni tutorial che guidano l’utente nella compilazione della domanda.
In alternativa, è possibile presentare la richiesta tramite il Contact Center dell’INPS al numero 803 164 da rete fissa, e al numero 06 164 164 da rete mobile. Ci si può anche rivolgere ad enti padronali e intermediari dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, attraverso i loro servizi telematici.
Dopo aver compilato il modulo di presentazione della domanda, il richiedente deve allegare i seguenti documenti: documento di identità valido, codice fiscale, autocertificazione della residenza, modulo SR163 compilato e timbrato dalla banca, copia del cedolino con indicazione dell’IBAN, nome e luogo dell’ultimo datore di lavoro, data di inizio e fine dell’ultimo contratto di lavoro, recapito telefonico e indirizzo e-mail.
Nel momento in cui si ottiene l’accesso alla prestazione, il richiedente dovrà obbligatoriamente partecipare ad iniziative di attivazione lavorativa e percorsi di riqualificazione professionale predisposti dalle autorità competenti.
Entità e durata della prestazione
L’indennità viene calcolata in base alla retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.
L’entità della prestazione è pari al 75 per cento della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, nel caso in cui la retribuzione sia inferiore all’importo di riferimento stabilito per legge. Tale importo viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT, e viene pubblicato dall’INPS tramite apposita circolare sul sito dell’istituto ogni anno.
Se invece la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento annuo, l’entità della prestazione è pari al 75 per cento dell’importo di riferimento annuo, sommato al 25 per cento della differenza tra retribuzione media mensile e il suddetto importo annuo.
A partire dal primo giorno del quarto mese di attivazione, la prestazione si riduce del 3 per cento ogni mese.
Nel momento in cui la domanda viene accettata, l’indennità di disoccupazione viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni. Per quanto riguarda la durata della prestazione, non vengono conteggiati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo alla prestazione di disoccupazione, e la contribuzione che ha prodotto un’indennità fruita dal soggetto in unica soluzione in forma anticipata.
Nel caso in cui non abbiano prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione risultano utili alla determinazione della durata di una nuova prestazione.
I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.
Nel caso in cui il soggetto intendesse avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o volesse sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nel quale il rapporto mutualistico tra le parti prevede la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’indennità di disoccupazione.
Decorrenza e durata
Nel momento in cui il soggetto richiedente soddisfa tutti i requisiti richiesti la NASpI può essere attivata a partire:
dall’ottavo giorno successivo alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, a patto però che la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno.
Dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia e infortunio sul lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno.
Dal trentottesimo giorno successivo successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno.
Casi di sospensione, riduzione e decadenza del beneficio
La NASpI può essere sospesa nei casi in cui il richiedente stipuli un nuovo contratto lavorativo di durata non superiore a sei mesi. L’indennità viene in questo caso sospesa d’ufficio per l’intera durata del rapporto lavorativo.
Nel caso in cui il lavoratore che percepisce l’indennità decida di avviare un’attività lavorativa autonoma o un’impresa individuale, può mantenere la prestazione se ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a patto però che informi l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività comunicando il reddito annuo che presume di trarne. La NASpI viene però ridotta in questo caso dell’80 per cento rispetto al reddito previsto. Tale riduzione viene ricalcolata d’ufficio nel momento in cui il lavoratore presenta la dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui questi non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, deve presentare all’INPS un’autodichiarazione in cui comunica il reddito ricavato dalla sua attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Se il lavoratore entro tale termine non presenta l’autodichiarazione, dovrà restituire l’indennità di disoccupazione che ha percepito dall’inizio della sua nuova attività lavorativa.
Il soggetto percettore di NASpI può perdere il beneficio nei casi in cui perde lo stato di disoccupazione, inizia una nuova attività lavorativa senza comunicare all’INPS il reddito previsto, raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato oppure acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità.
La prestazione può anche essere sospesa o revocata nel caso in cui il soggetto non partecipa, laddove non ci ci sia un giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.
Se il lavoratore si reca in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca attiva di un lavoro, questi conserva il diritto a percepire la disoccupazione per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009, senza essere soggetto alle regole di condizionalità. A partire dal primo giorno del quarto mese il diritto alla NASpI viene conservato nel rispetto delle regole di condizionalità con riferimento agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 150/2015.
Se si reca nei medesimi paesi per motivi personali, conserva egualmente il diritto a percepire la prestazione nel rispetto delle regole di condizionalità con riferimento agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 150/2015.
Se invece si reca in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro conserva il diritto a percepire la prestazione nel rispetto delle regole di condizionalità con riferimento agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 150/2015.
Dott. Carmelo Giuffré