Una realtà anticamente moderna. Aiuti ed agevolazioni al suo sviluppo
Concetti e definizione. La legge e il codice civile
La figura dell’artigiano e quella dell’imprenditore, a primo avviso, sembrerebbero due mondi tra di loro lontani e sconosciuti. Eppure, insieme, sono capaci di dare vita ad una realtà importante e di particolare pregio: l’impresa artigiana.
La definizione di Imprenditore Artigiano, si evince dalla Legge quadro 443/1985, che succede quella di Imprenditore definito dall’art. 2082 del codice civile Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I.
E’ imprenditore artigiano colui che, dotato delle conoscenze e dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge, con il proprio lavoro manuale contribuisce, in maniera prevalente, personalmente ed in qualità di titolare, nel processo produttivo della propria azienda.
L’imprenditore artigiano concentra su di sé, allo stesso tempo, tutte le caratteristiche del lavoro dell’artigiano e quelle del manager. Tuttavia, per essere tale, non può escludere né il primo né il secondo aspetto. Non può, quindi, limitarsi ad essere un artigiano né ad essere esclusivamente un imprenditore ma deve partecipare attivamente e materialmente con il proprio lavoro alla creazione del prodotto finito e, allo stesso tempo, dirigere la propria azienda e, se presenti, i propri dipendenti con tecniche manageriali.
Il Codice Civile, infatti, riconosce la difficoltà di fondere insieme queste due realtà, nel momento in cui precisa che è artigiano colui che si assume tutti i rischi e gli oneri derivanti dal proprio lavoro di artigiano. Il mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge, infatti, conducono il titolare dell’impresa artigiana al fallimento, che dovrà essere stabilito da un Giudice e da un Curatore Fallimentare.
Oggetto dell’impresa artigiana è la produzione di beni, e non servizi, che siano, quindi, frutto del lavoro manuale di un operaio.
Tuttavia, il bene prodotto può essere anche semilavorato, cioè frutto del lavoro dell’operaio che si avvale del contributo di una macchina. In questo caso, per essere catalogata come un’impresa artigiana, il contributo della macchina deve essere limitato e solo aggiuntivo rispetto al lavoro dell’operaio.
Forma e sua costituzione
L’impresa artigiana può essere costituita da un unico proprietario che funge anche da unico artigiano operaio ma anche da più soci. Tuttavia, anche rispetto a tale aspetto la legge impone dei limiti: non può, infatti, assumere la forma di S.p.A. (Società per azioni), ma può essere registrata solo sotto forma di società di persone, inoltre, può formarsi sotto forma di società in nome collettivo (S.n.c.) o di società in accomandita semplice (S.a.s.).
A partire dal 1997, anche una società a responsabilità limitata uninominale (S.r.l. con socio unico) può essere considerata un’impresa artigiana e, grazie alla L. 57/2001, anche una S.r.l. plurinominale può chiedere che gli venga attribuito il riconoscimento della qualifica artigiana.
In ogni caso, è necessario che almeno uno tra i soci svolga personalmente il proprio lavoro di artigiano nell’impresa.
Il limite dimensionale
Un altro limite importante è quello dimensionale. L’impresa artigiana si può avvalere anche del lavoro di personale dipendente gestito personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci.
Tuttavia, sulla base della tipologia di azienda, la legge prevede i seguenti limiti:
- L’impresa che non lavora in serie può avere al massimo 18 dipendenti, di cui 9 apprendisti. Il numero dei dipendenti può essere alzato fino a 22, nel caso in cui le unità aggiuntive siano apprendisti;
- L’impresa che lavora in serie, avvalendosi dell’aiuto delle macchine, può avere fino ad un massimo di 9 dipendenti, di cui 5 apprendisti. Anche in questo caso, il numero dei dipendenti può essere alzato per un massimo di 12, alle stesse condizioni;
- L’impresa che opera nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura può avere fino a 32 dipendenti, di cui 16 apprendisti, con possibilità di aumentare il numero massimo dei dipendenti fino a 40;
- L’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
- L’impresa di costruzioni edili può contare non più di10 dipendenti, di cui la metà apprendisti, con possibilità di aumentare il personale fino a 14 unità.
La mancanza di solo uno dei predetti elementi, equipara l’impresa ad un’azienda commerciale e non più ad una artigianale e la conduce al fallimento.
L’interesse del Governo e la finanza agevolata
Tutti i Governi che si sono succeduti negli scorsi decenni hanno cercato di rivolgere una particolare attenzione al mondo degli artigiani, comprendendone il grande valore e, per questo motivo, volendone migliorare i risultati. Tuttavia, il decentramento amministrativo ha comportato una netta propensione alla delegazione in questo settore agli enti regionali.
Nel 1985, la Legge quadro per l’artigianato n. 443 ha istituito l’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, al quale devono iscriversi tutte le imprese che possiedono i requisiti necessari.
L’iscrizione all’albo prevede la possibilità di accedere alle agevolazioni previste più che altro dalle Regioni in favore delle imprese artigiane. A livello nazionale l’unica agevolazione prevista dalla Legge ed, in particolare, dal Codice Civile, è il riconoscimento del privilegio del credito dell’impresa artigiana.
Ogni Regione, sulla base dei fondi che ritiene di potere investire su questo prezioso settore per l’economia del proprio territorio, ogni anno pone in essere iniziative volte ad incentivare la produzione delle imprese artigiane. Le iniziative vanno dall’avvio di corsi di formazione imprenditoriale relativi all’attività di impresa, alla partecipazione nel pagamento dei contributi previdenziali ai dipendenti con contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.
Lo scopo non solo è quello di agevolare le imprese già insediate sul territorio ma anche quello di favorire la nascita di imprese di nuova costituzione tramite la concessione di prestiti personali a fondo perduto o finanziamenti a tassi agevolati.
A titolo esemplificativo, la Regione Sicilia, una delle Regioni in cui le piccole e medie imprese artigiane costituiscono il perno dell’economia, ha messo a disposizione un contributo fino ad €. 5.500,00 per tutti quei datori di lavoro, titolari di imprese artigiane, che assumono apprendisti in forza alla propria azienda, operante sul territorio nazionale.
Gli aiuti possono riguardare anche l’acquisto di macchinari: la Regione Sicilia mette al bando aiuti contributivi fino al 50% sull’acquisto di attrezzature utili alla messa in sicurezza dei lavoratori e alla tutela della salute degli operai in forza all’azienda artigiana.
La Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane
Dal 1954, inoltre, insiste sul territorio siciliano la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (C.R.I.A.S.) che, favorisce l’accesso al credito delle imprese artigiane operanti sul territorio, riconoscendo nella figura dell’artigiano l’anello fondamentale dell’economia siciliana ed il protagonista del sistema produttivo e industriale dell’economia regionale.
Favorire l’accesso al credito significa riuscire a migliorare la qualità della produzione, creare nuovi posti di lavoro e mettere in sicurezza i processi di lavorazione.
Per favorire ulteriormente la presenza di imprese artigiane sul territorio, la Regione Sicilia ha anche prorogato il termine per il rimborso delle rate nei confronti dell’Istituto di Credito che ha concesso loro un finanziamento.
Conclusioni
Si auspica che i Governi che si succederanno in futuro, rivolgano sempre più interesse nei confronti di queste piccole realtà che costituiscono il motore dell’economia nazionale e che, a dispetto di un sistema produttivo che impone la globalizzazione come l’unico valore predominante, rappresentano una realtà depositaria di valori antichi che, tuttavia, riesce a fondere in sé tecnologie moderne ed innovative.
sto aprendo un impresa artigianale in puglia e il mio consulente mi dice che non ci sono contributi come faccio a fare chiarezza sul punto=?