La possibilità di “ritrattare”
La norma di cui all’articolo 367 c.p., rubricato “Simulazione di reato”, punisce
chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo.
Nella prima ipotesi – falsa affermazione in merito ad un reato avvenuto – si discorre della c.d. simulazione diretta, che presume una condizione di procedibilità che abbia per contenuto un fatto che se realmente commesso costituirebbe reato, nonché l’effettiva possibilità di dare inizio ad un procedimento penale e dunque la ricorrenza di eventuali condizioni di procedibilità.
La seconda ipotesi, invece, relativa alla simulazione delle tracce di un reato, configura la cd. “simulazione indiretta”, allorquando le stesse non devono riguardare un delitto realmente verificatosi.
L’oggetto e la natura della fattispecie delittuosa
La simulazione di reato, sia essa diretta o indiretta, può avere ad oggetto un reato immaginario o un reato diverso da quello realmente realizzatosi. In particolare, la diversità deve essere essenziale, cioè riguardare la struttura giuridica del reato e non semplicemente le sue modalità esecutive.
In merito, poi, alla natura del reato de quo, la Corte di Cassazione rileva che l’art. 367 c.p. configura un reato istantaneo e di pericolo, che si perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche soltanto investigazioni di polizia giudiziaria e la cui ratio risiede nell’impedire che l’amministrazione della giustizia sia impegnata nella repressione di reati mai commessi, stante la doverosità di attivazione delle autorità di polizia e giudiziarie in presenza di notitia criminis.
La previsione normativa in esame, inoltre, non punisce qualsiasi falsa notizia di reato, ma soltanto quella notizia di reato conformata “in modo che si possa iniziare un procedimento penale” per accertare il reato falsamente denunciato: solo quella condotta simulatoria che sia effettivamente connotata dalla idoneità a provocare l’inizio di un procedimento penale vale ad integrare gli estremi obiettivi del reato di cui all’art. 367 c.p.
Tale idoneità può suddividersi tra idoneità intrinseca ed estrinseca
L’idoneità intrinseca (su cui la dottrina penalistica ha maggiormente dibattuto) indica la capacità della denuncia di essere creduta, in quanto il reato non si configura qualora essa, per il modo della sua proposizione e per l’atteggiamento tenuto dal denunciante, susciti l’immediata incredulità ed il sospetto degli organi che la ricevono (i quali inizino le indagini per l’accertamento non già del reato denunciato, ma della veridicità della denuncia stessa).
L’idoneità estrinseca, invece, fa riferimento alla capacità della denuncia di portare all’instaurazione di un procedimento penale (idoneità definibile solo in termini giuridici e qualificabile, quindi, solo sul piano normativo).
La ritrattazione del delitto in esame
Proprio in riferimento a questo ultimo profilo, si introduce il tema della ritrattazione, prevista nell’attuale codice penale all’art. 376 c.p. quale esimente speciale, nella sua duplice rilevanza sia ai fini della consumazione del reato, sia ai fini della ipotizzabilità della circostanza attenuante ai sensi dell’articolo 62, n. 6, c.p..
A fronte di quanto detto, in ordine alla natura ed alle caratteristiche della fattispecie di simulazione di reato, la ritrattazione del denunciante è di per sé indifferente rispetto all’avvenuta consumazione del reato simulatorio.
Circostanza questa che appare, tra l’altro, confermata dal fatto che la suddetta esimente si riferisce solo alle fattispecie previste dall’art. 376 c.p., tra le quali non è annoverata la simulazione di reato.
In conformità con un costante orientamento giurisprudenziale, quindi, la ritrattazione può avere efficacia scriminante solo se accompagni la denuncia e cioè sia contestuale ad essa e sia fatta alla stessa autorità che l’ha ricevuta. In altri termini, alla fattispecie di reato in esame la ritrattazione, con efficacia scriminante, può essere applicata solo se resa in un unico continuum temporale con la denuncia ed alla medesima Autorità, inibendo di fatto il potenziale offensivo della condotta simulatoria.
Quanto, invece, alla configurabilità della ritrattazione ai sensi dell’articolo 376 del codice penale, ove ne ricorrano i requisiti, nell’ambito dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p. n. 6, relativa all’essersi – prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’art. 56 c.p., adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato – si configura un reato istantaneo e di pericolo che si perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche soltanto investigazioni di polizia giudiziaria.
Pertanto, la ritrattazione può avere efficacia scriminante solo se contestuale alla falsa denuncia e se fatta alla stessa Autorità che l’ha ricevuta.
Avv. Iacopo Correa