Natura e scopo, definizione, modalità di consegna, i soggetti garantiti
Elemento di autotutela dei rapporti contrattuali
La conclusione di un contratto, com’è noto, prevede come elemento essenziale la volontà manifesta delle parti che quel contratto abbia motivo di esistere. Di solito, una vende e l’altra compra, oppure una cede e l’altra accetta; in ogni caso vi è la volontà che quel contratto sia in essere.
Nel caso di contratti a prestazioni corrispettive, la loro esecuzione può venir garantita dalla CAPARRA di cui è possibile concordare la natura. Questa infatti, può essere rappresentata da una certa somma di denaro o da una quantità di cose fungibili che una parte consegna all’altra con l’accordo di trattenerla, a titolo di indennizzo in caso d’inadempimento. Proprio per questo la caparra, viene concordata in una fase che precede l’esecuzione delle reciproche prestazioni contrattuali.
La caparra può essere di due tipi: confirmatoria o penitenziale.
La Caparra Confirmatoria è un istituto giuridico previsto all’art.1385 del Codice Civile. Questa, viene trattenuta dalla parte che la riceve nel caso in cui, colui che l’ha concessa, si renda in qualche modo inadempiente e, di conseguenza, dopo averla trattenuta, ha la facoltà di recedere dal contratto.
In sostanza, la caparra confirmatoria costituisce un elemento di conferma del vincolo che le parti hanno assunto. Infatti, in modo analogo, se a rendersi inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte (cioè colui che l’ha concessa) ha il diritto di pretendere il doppio della caparra e, ovviamente, recedere dal contratto. E’ concessa alle parti, altresì, la facoltà di pretendere che l’adempimento venga concluso e, in caso contrario, richiedere il risarcimento dei danni ulteriormente subiti.
La caparra penitenziale, invece, disciplinata dall’art.1386 del Codice Civile, viene pattuita prima di stipulare il contratto ed entra in gioco solo ed esclusivamente in caso di recesso dal contratto di una delle parti. La natura di tale caparra viene stabilita in via convenzionale e questa viene versata solo nel caso in cui una delle parti decida di recedere dal contratto. Di contro, colui che la riceve non potrà pretendere altro dalla controparte: né l’adempimento previsto dal contratto, né il pagamento di ulteriori danni. Penitenziale difatti non sta per pena bensì per pentimento, cui deriva appunto il diritto di esercitarlo dietro corrispettivo.
Strumento di autotutela. Un istituto, mille garanzie
La caparra confirmatoria ha per entrambe le parti una funzione di autotutela, di garanzia dell’adempimento e di preventiva liquidazione del danno.
In presenza di inadempimento da parte di colui che ha versato la caparra, l’altra parte ha due possibilità:
- chiedere di recedere dal contratto, trattenendo la somma versata dalla parte inadempiente a titolo di caparra;
- pretendere che l’adempimento previsto dal rapporto contrattuale venga posto in essere.
Tuttavia, egli resta legittimato a recedere anche nel caso in cui abbia già agito per ottenere l’adempimento mentre non potrà chiedere l’adempimento se ha già esercitato il diritto di recesso.
Il recesso produce sempre effetto ex nunc, ovvero dal momento in cui viene stabilito tra le parti e non con effetti retroattivi, a meno che non ci sia una diversa volontà. Può essere convenzionale o legale; nel primo caso il relativo diritto è riconosciuto alla volontà delle parti, nel secondo è stabilito dalla legge.
E’ nel caso di recesso convenzionale che le parti, molto spesso, prevedono la presenza della caparra penitenziale, proprio come corrispettivo. In caso di recesso, la parte che ha deciso di usufruire di tale possibilità, deve redigere una dichiarazione “recettizia” e inviarla, con congruo anticipo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (al fine di tenere la prova della comunicazione). In ogni caso, se il contratto è stato eseguito, il recesso non è possibile.
Nel momento in cui viene versata la somma di denaro o vengono consegnate le cose fungibili, è necessario che venga precisata la funzione del quid. Il silenzio tra le parti, esprime che la somma di denaro è stata versata a titolo di anticipo e non di caparra. In caso di risoluzione del contratto, l’anticipo deve essere restituito alla parte che l’ha versato, salvo poi la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni.
Caparra e Cauzione, diverse funzioni
Non bisogna confondere la caparra confirmatoria con la cauzione, poiché quest’ultima ha esclusivamente la funzione di garantire un credito in presenza di un eventuale inadempimento. La cauzione può essere costituita solo da una somma di denaro, poiché in presenza di cose fungibili non si parla più di cauzione ma di pegno. In presenza di una cauzione, se sorge il credito, il creditore lo compensa con il debito di restituzione nei confronti della parte che ha versato la somma.
In passato, la caparra confirmatoria aveva più che altro la funzione di “confermare” letteralmente l’esistenza del contratto che, solo in caso di inadempimento, assumeva una funzione penale. Oggi, in un processo di attualizzazione della giurisprudenza, per confermare l’esistenza del contratto vengono usati i cosiddetti mezzi di prova del contratto, nonostante, secondo l’art.2729 del Codice Civile, il Giudice può risalire alla esistenza di un contratto proprio a partire dalla presenza di una caparra confirmatoria. Con riferimento alla funzione risarcitoria della caparra, essa è facilmente paragonabile alla clausola penale. Tuttavia, la caparra, a differenza della clausola penale, permette in qualsiasi caso, alla parte adempiente di pretendere il risarcimento integrale del danno, nonostante ciò non sia stato preventivamente pattuito tra le parti; cosa che, invece, deve accadere in presenza di clausola penale. Nella caparra confirmatoria è ravvisabile, altresì, una funzione sanzionatoria. Infatti, dal momento che l’entità della caparra è di solito molto modesta e, quindi, inferiore al danno che conseguirebbe dall’inadempimento, essa assume così una funzione di deterrente, come se rafforzasse l’impegno preso dal debitore. In realtà, la caparra riassume in sé ciascuna di queste funzioni e, per questo motivo, si presta perfettamente ad elemento di piena tutela e di garanzia delle parti che si apprestano a stipulare un contratto.
La modalità di consegna, una caratteristica essenziale
La caratteristica essenziale della caparra è la consegna materiale dei beni (somma di denaro o bene fungibile) costituenti l’oggetto della stessa. La consegna deve avvenire nel momento del perfezionamento dell’obbligo contrattuale, tuttavia, essa può avvenire anche in un tempo diverso, purché avvenga prima di quello stabilito per la corresponsione del prezzo del contratto. In questo caso sarebbe facilmente confondibile con uno degli adempimenti, seppur anticipati, del contratto. Da questo istante in poi si possono verificare le seguenti situazioni tipo:
- la parte che ha versato la caparra si rende adempiente: l’altra parte potrà sottrarla dal prezzo del contratto oppure restituirla;
- la parte che ha versato la caparra si rende inadempiente: l’altra parte ha la facoltà di trattenere la caparra e recedere dal contratto che così si scioglie;
- la parte che ha ricevuto la caparra si rende inadempiente: l’altra parte ha la facoltà di esigere il doppio della caparra e recedere dal contratto, pretendendo eventualmente anche che l’obbligazione derivante dal contratto venga eseguita.;
- entrambe le parti si sono rese inadempienti: il Giudice deve valutare a chi spetta il diritto di recesso.
I beni oggetto della caparra, devono essere di proprietà della parte che deve versarli. Di questi, deve inoltre averne il possesso. La caparra non può essere costituita da vaglia cambiario ma può costituirsi di titoli di Stato.
Bisogna sottolineare, tuttavia, che l’inadempimento che giustifica il recesso da parte dell’adempiente è quello della “non scarsa importanza”, ai sensi dell’ex art.1455 del Codice Civile. In caso di inadempimento ritardato, laddove questo sia talmente grave da determinare il rifiuto della prestazione rendendo inutile il contratto, quest’ultimo si scioglie (ad esempio se l’oggetto del contratto è la consegna di un abito da sposa che immancabilmente dovrà essere consegnato in tempo per le nozze; un ritardo nella consegna, in questo caso, rende il contratto nullo). Se un contratto prevede la presenza di più soggetti, la caparra confirmatoria può essere pattuita indifferentemente tra tutte le parti oppure solo tra alcune. La caparra confirmatoria costituisce, in sostanza, un valido elemento di tutela per tutti i contraenti. Viene, infatti, applicata regolarmente in tutti i tipi di contratto, in particolare quelli di compravendita, per la sua adattabilità nel tutelare e garantire i diritti sia dei compratori che degli acquirenti.