Il bene giuridico «famiglia» come oggetto di tutela
Il titolo XI del Libro II del codice penale è dedicato ai “Delitti contro la famiglia” la quale, di conseguenza, assurge a interesse giuridicamente protetto e dotato di consistenza autonoma nell’ambito del nostro sistema penale. La famiglia, infatti, viene definita come “società naturale” ed inserita nella categoria dei beni giuridici di rango costituzionale, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, della Costituzione.
Con particolare riferimento al Capo IV – in tema di “delitti contro l’assistenza familiare” – questa stessa questione si mostra di grande attualità, come emergerà dalla giurisprudenza di legittimità che si intende esaminare.
Unità o pluralità di reati?
Come è noto, l’art. 570 c.p. dispone in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Va detto che col tempo si è verificato uno spostamento di attenzione del legislatore dal gruppo famiglia in sé ai componenti che contribuiscono a formarla, con una valorizzazione dei rapporti che da essa si sviluppano.
Ciò ha portato, tra le altre cose, ad un contrasto giurisprudenziale – recentemente composto da un intervento della Cassazione a Sezioni Unite – relativamente alla configurabilità di un unico reato ovvero di più reati in concorso formale quando la condotta consistente nell’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza riguardi più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare.
In altri termini, ci si chiede se colui il quale, con una sola omissione, faccia mancare i mezzi di sussistenza a più famigliari, commetta uno o, piuttosto, tanti reati quanti sono i familiari ai quali l’obbligo di assistenza è venuto a mancare, con la conseguenza che, in caso di concorso formale, la pena va aumentata secondo i criteri di cui all’art. 81 del codice penale.
La tesi giurisprudenziale
L’orientamento che appariva dominante riteneva che l’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza, quando la condotta fosse posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, configurasse un unico reato, poiché il bene giuridico tutelato dall’art. 570 c.p. è l’ordine familiare, che si conserva e sussiste finché vengono osservati i più elementari doveri di assistenza morale ed economica che la legge impone a salvaguardia della famiglia stessa, prima che a difesa di ciascuno dei suoi componenti.
In diverse pronunce si leggeva che l’offesa arrecata alla sfera giuridica di ognuno o di alcuni dei componenti il nucleo familiare era strumentale rispetto all’evento criminoso in cui si concretava il reato consistente nella violazione dell’ordine familiare, quale valore trascendente lo stesso interesse dei singoli e coincidente con quello della famiglia. Quest’ultima, dunque, era da considerarsi quale soggetto passivo, plurimo, ma unitario, del reato previsto dall’articolo 570 c.p., anche nel caso risultassero offesi più componenti del medesimo nucleo familiare.
Il bene giuridico tutelato dalla norma penale
Risulta decisiva la riconsiderazione del bene giuridico «famiglia» come oggetto di tutela, che, se pure considerato inizialmente in sé, a prescindere dalla specificità delle situazioni individuali dei singoli componenti, all’indomani delle riforme intervenute in tema di diritto di famiglia, non può non inglobare anche la tutela individuale dei singoli componenti.
Soltanto in relazione a quelle di cui al comma primo (l’abbandono del domicilio domestico ovvero il tenere condotte contrarie all’ordine o alla morale delle famiglie) non appare ipotizzabile la tutela differenziata dei vari componenti della famiglia (sarebbe, ad esempio, impossibile abbandonare il domicilio soltanto nei confronti di taluni dei coabitanti, ovvero tenere condotte contrarie alla morale delle famiglie che offendano solo alcuni dei componenti, poiché esse sono incriminate proprio e soltanto se offendano l’entità-famiglia nel suo insieme).
Per questa ipotesi sarebbe dunque impossibile affermare una lesione per così dire “frazionata” dell’interesse protetto. E così chi si sottrae ai medesimi obblighi, serbando una condotta contraria all’origine o alla morale delle famiglie, analogamente compromette quest’ordine indipendentemente da quanti e quali sono i componenti della famiglia.
In questi casi è dunque legittimo affermare che il bene protetto dei singoli componenti si identifica con quello della famiglia intesa nella sua unità e che quindi il reato deve essere considerato unico indipendentemente da quanti siano i componenti del nucleo familiare.
Al contrario, sarebbe ben possibile che quest’ultimo malversi o dilapidi i beni di uno soltanto dei soggetti protetti, ovvero adempia gli obblighi di assistenza economica soltanto in favore di uno o più di essi, e non anche degli altri.
Queste considerazioni inducono ad escludere l’unicità del reato commesso in danno di più congiunti.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
Dott. Iacopo Correa