Il decorso del termine di prescrizione
Relativamente ad un avviso relativo alla omessa/infedele denuncia della T.a.r.s.u., il presupposto impositivo dello stesso (e delle successive imposte che ne hanno costituito variante) consiste nella occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ai sensi dell’articolo 62, comma primo del decreto legislativo n. 507/93). Diversamente, la qualità di soggetto passivo della tassa non coincide con la titolarità di alcun diritto sull’immobile.
In tale ottica, occorre osservare che la disposizione normativa di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 507/93 impone a tutti i contribuenti di esibire un’unica denuncia relativamente a tutti i luoghi tassabili, indicando analiticamente ogni possibile modificazione nel corso del tempo dei presupposti che hanno dato origine al tributo.
Il successivo articolo 71 dispone che venga emesso avviso di accertamento ogni qual volta un contribuente non disponga la denuncia, ovvero la presenti incompleta e/o infedele; tale avviso dovrà essere corredato da idoneo supporto motivazionale.
L’articolo 72 dello stesso decreto legislativo stabilisce che l’ammontare del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni (liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al l’art. 71, comma 1, del medesimo decreto) è iscritto in ruoli principali, ovvero (di regola, per gli importi od i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali) nei ruoli suppletivi.
Giova precisare che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. Sul punto, è stato affermato che i tributi locali
“(…) vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4, c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 febbraio 2010, n. 4283).
Della eccezione di notificazione del provvedimento sanzionatorio oltre il termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 2948 c.c. non può avvalersi il debitore che sostenga di aver estinto l’obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, in quanto l’eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore.
Di conseguenza, non è possibile sostenere allo stesso tempo la prescrizione di un credito e il suo parziale pagamento.
L’esercizio in autotutela
È facoltà dei contribuenti preparare richiesta di esercizio in autotutela per la correzione parziale del tributo da versare presso l’Ufficio competente (solitamente l’Ufficio Tributi del Comune); quest’ultimo, ottenuta la richiesta, non è tenuto a rispondere né in senso positivo, né in senso negativo, potendo anche restare silente, godendo al riguardo di amplissima discrezionalità.
Sul versante procedimentale, la legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013) all’art. 1, comma 538 ha introdotto l’annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali:
se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto notificato da un ente di riscossione è illegittimo, il contribuente può fare una semplice istanza di sgravio in autotutela e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente.
L’autotutela non determina la sospensione dei termini processuali; sarebbe consigliabile fare un’istanza di sgravio sulla scorta di un’intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria azionata dall’Ente, giusta applicazione dell’art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, n. 296.
L’impugnabilità dell’avviso di accertamento
Ciononostante, sarebbe più opportuno – in attesa dell’eventuale riscontro e del decorso dei 220 giorni – impugnare l’avviso di accertamento per evitare la formazione della successiva cartella esattoriale. Solo in presenza di vizi formali (relativi al procedimento notificatorio dell’avviso – atto prodromico alla successiva iscrizione a ruolo del tributo) sarebbe preferibile aspettare l’atto susseguente e sarebbe sufficiente l’istanza di sgravio.
Sarebbero da valutare tutte le eventuali strategie processuali, al fine di un migliore esercizio del diritto di difesa, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
In alternativa, si può attendere una risposta delle istanze stragiudiziali, con i rischi del caso, ovvero, in alternativa pagare l’importo con adesione e valutare in seguito un’istanza di restituzione di quanto indebitamente riscosso dal Comune.
Avv. Iacopo Correa