I cittadini che vogliono contestare una multa hanno, nell’esercizio dei propri diritti, la possibilità di fare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace. Qual è la migliore soluzione?
La multa, sanzione fastidiosa
Tutti noi sappiamo quanto sia fastidioso tornare alla nostra auto, a nostro avviso regolarmente posteggiata e trovare la famosa multa. Già da lontano, scorgendo qualcosa di non identificato sul parabrezza, cominciamo a realizzare possa trattarsi di una multa e la rabbia sale. La prima cosa che istintivamente un po’ tutti faremmo è quella di prenderla e strapparla, gesto che non commettiamo in quanto consapevoli essere del tutto inutile. In secondo luogo, cominciamo a guardarci intorno per comprendere le motivazioni che hanno portato il buon vigile di turno a sanzionarci
Questo il classico esempio di multa per divieto di sosta ma l’articolo è estendibile ad ogni altra infrazione al Codice della Strada. A volte le motivazioni per cui la multa è stata fatta sono palesi e chiare, altre volte un po’ meno e allora, pensando che si tratti di multa ingiusta, pensiamo subito di contestarla, ripromettendoci che dall’indomani ci armeremo di buona volontà, e cercheremo informazioni utili su come procedere con la contestazione o ricorso che dir si voglia.
Se decidiamo di pagare la multa, i termini per farlo
L’indomani, tornando alla nostra routine, pensiamo che in fondo non valga la pena fare ricorso e contestare, perché tanto hanno ragione sempre loro, perché i tempi sono lunghi, perché la burocrazia ci stressa, per cui, spesso e volentieri, anche laddove gli estremi per un ricorso sussistono, si lascia perdere e si procede ahimè, al pagamento della dolente multa. Questo è un atteggiamento sbagliato che serve solo a rimpinzare le casse dei comuni a discapito del cittadino, quando questi ha ragione.
In ogni caso, coloro che per mille e una ragione decidono di pagare, dovranno farlo entro 60 giorni dalla notifica, conservando le ricevute dell’avvenuto pagamento per almeno 5 anni. Pagando entro questi termini, usufruiranno di una sanzione ridotta.
Se vogliamo fare valere i nostri diritti, abbiamo 3 possibilità di contestazione
Ai cittadini che, laddove lo ritengano, vogliano far valere le proprie ragioni ed esercitare i propri diritti, la legge concede 3 possibilità di contestazione facendo ricorso:
- contro l’organo che ha emesso la multa attraverso istanza di autotutela;
- al Prefetto;
- al Giudice di Pace.
Escludendo il primo in quanto generalmente inutile, passiamo al ricorso al Prefetto.
Modulo di Ricorso al Prefetto
Modulo di Ricorso al Giudice di pace
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Il ricorso al Prefetto, modalità, forma e contenuto
Il ricorso avverso multa può essere presentato dal destinatario della multa anche senza l’assistenza di un legale, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione, quindi non dal momento in cui troviamo la multa sul parabrezza in quanto non vale come notifica. Può essere presentato per raccomandata con ricevuta di ritorno alla prefettura della provincia in cui è stata fatta la multa oppure all’ufficio o comando dell’organo accertatore (polizia municipale, polizia stradale, etc.), sempre per raccomandata con ricevuta di ritorno o brevi manu (di persona). Nel caso di invio per posta, è bene ricordarsi di conservare l’avviso di ricevimento della raccomandata che un domani potrebbe rivelarsi molto utile.
Circa la forma del ricorso, questo va redatto in carta libera senza bolli, allegando il verbale di contestazione e tutta la documentazione comprovante l’insussistenza dei presupposti oggettivi (formali e/o sostanziali) per cui la multa è stata fatta (ad esempio foto comprovanti l’assenza di divieti). È possibile, inoltre, esprimere nel ricorso la volontà di voler esporre oralmente fatti e deduzioni, rientrando questa possibilità nell’ambito di esercizio dei propri diritti.
Una volta che il Prefetto riceve il ricorso e tutta la documentazione allegata, questi dovrà trasmetterlo all’organo che ha elevato la multa il quale, valutati fatti e deduzioni, rinvierà al Prefetto entro 60 giorni con le controdeduzioni tecniche comprovanti o non, la sussistenza dei requisiti tali da essere accolto. A questo punto il Prefetto ha elementi sufficienti per poter decidere.
Il ricorso viene accolto:
Entro il termine di 120 giorni dal momento in cui ha ricevuto la documentazione dall’organo che ha elevato la multa, il Prefetto dà disposizione che gli atti vengano archiviati e ne dà notizia all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore che si occuperà di aggiornare le parti in causa.
Il ricorso viene rigettato:
Entro il termine di 120 giorni, il Prefetto emette un’ordinanza motivata che dispone il pagamento della multa. In questo caso il contravventore, non potendo usufruire della sanzione ridotta, dovrà pagare il doppio dell’ammenda originaria, più le spese procedimentali. Nel caso in cui il ricorrente abbia chiesto audizione, il termine di 120 giorni si interrompe per riprendere successivamente alla stessa.
L’ordinanza di pagamento va notificata entro 150 giorni e il pagamento della multa più le spese accessorie, entro 30 giorni dalla notifica. L’ordinanza viene quindi emessa entro 210 giorni nel caso in cui il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto, infatti:
- 30 giorni, entro cui il ricorso, una volta ricevuto, viene trasmesso dal Prefetto all’organo accertatore;
- 60 giorni, entro cui l’organo elabora il ricorso e rinvia la documentazione al Prefetto;
- 120 giorni, entro cui va emessa l’ordinanza.
Nel caso in cui il ricorso venga trasmesso direttamente all’organo accertatore, i termini sono di 180 giorni (210 giorni, meno i 30 giorni entro cui il Prefetto dovrebbe trasmettere la documentazione all’organo accertatore, avendo noi stessi trasmesso la documentazione direttamente all’organo e non prima al Prefetto). Trascorsi i termini è bene fare un salto in Prefettura per verificare se l’ordinanza sia stata o meno emessa.
Il ricorso al Prefetto è consigliabile nei casi di conclamato errore o illecito, essendo la forza di tale ricorso, piuttosto blanda. Tutto ciò anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione che dà possibilità al Prefetto di ignorare in toto qualsivoglia considerazione del contraente, che comunque potrà essere riproposta, in sede di opposizione dinanzi al Giudice di Pace.