A tutti è capitato di prendere una multa ritenuta ingiusta che ci ha portati a valutare la possibilità di intentare un ricorso. A chi va inoltrato? Al Prefetto o al Giudice di pace?
Quando intentare il ricorso, motivi Formali e Sostanziali
Il ricorso può essere proposto per due ordini di motivi, formali e sostanziali.
I motivi formali più ricorrenti sono la mancanza di indicazione del luogo, giorno e ora della constatazione della contravvenzione, mancanza dei dati anagrafici del proprietario del veicolo, assenza della norma del codice della strada trasgredita, etc.
I motivi sostanziali possono essere la mancanza di elementi obiettivi quali ad esempio la mancanza di un segnale di divieto di sosta, la non corrispondenza tra descrizione del fatto e come questo si sia realmente svolto, errore nella lettura di una targa, etc.
Il ricorso al Giudice di pace, prima o dopo?
In alternativa al ricorso al Prefetto, è possibile ricorrere al Giudice di pace, procedimento che nella maggior parte dei casi sembra essere più forte ed efficace del ricorso al Prefetto. Tale ricorso va presentato in carta semplice, alla cancelleria del Tribunale del luogo in cui la multa è stata elevata e va fatto entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata (se il contravventore era presente nel momento in cui il vigile faceva la multa) o notificazione dell’atto. Il ricorso può anche essere inoltrato per raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando l’obbligo di presentarsi all’udienza, pena la decadenza del procedimento.
Tale ricorso non necessariamente si sostituisce al ricorso al Prefetto, può essere infatti inoltrato successivamente all’esito negativo del ricorso al Prefetto, essendo fissato in questo caso il termine di 30 giorni dal momento dell’ordinanza di pagamento della multa.
Nel caso di ricorso successivo ad ordinanza del Prefetto, a questo va allegata l’ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dallo stesso. L’intero procedimento è regolato dal Codice di Procedura Civile trattandosi di una causa vera e propria, pertanto la parte in causa, può fare valere le proprie ragioni anche senza ricorrere all’assistenza di un legale o procuratore. In questo caso è comunque necessaria una dichiarazione di residenza o l’indicazione di un domicilio all’interno del territorio cui il Giudice è competente, affinché si renda possibile la notificazione dei vari atti emanati in seguito. Per quanto riguarda l’assistenza di un al legale, c’è da aspettarsi che l’organo che ha emesso il provvedimento, non rinunzi a questa possibilità e al fine di non cadere impreparati, è bene tenerne conto sia in termini di argomentazioni, sia in termini di spese processuali, laddove si perda la causa.
A questo punto si svolge la causa che può avere tre diversi esiti per cui il Giudice, raccolte le prove e sentite le parti:
accoglie il ricorso per insufficienza di prove a carico del ricorrente che resta libero quindi, da qualsiasi adempimento in favore della controparte;
accetta in parte il ricorso, in questo caso, riconoscendo solo in parte la responsabilità del contravventore, può decidere di modificare o ridurre la pena;
rigetta il ricorso, riconoscendo piena responsabilità a carico del contravventore il quale dovrà pagare la sanzione in misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge, più spese e onorari.
E’ possibile solo l’appello in Corte di Cassazione della sentenza del Giudice di pace.
Si può proporre appello contro la sentenza del Giudice di pace direttamente al tribunale come dispone l’art. 23 della legge 689/1981 così come modificato dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 02/02/2006, n.40.
La disposizione è valida per tutte le sentenze successive al 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo), esclusi quindi i provvedimenti precedenti tale data, per i quali è possibile solo l’appello in cassazione.
A cosa si incorre in caso di mancato pagamento?
Entro 5 anni, laddove siano decorsi i 60 giorni previsti per il pagamento della multa usufruendo della sanzione ridotta, o successivamente al rigetto del ricorso, riceveremo in prima istanza una cartella esattoriale, cui potrebbe seguire, nel caso in cui continuassimo imperterriti a non pagare, il fermo amministrativo della nostra auto, il pignoramento dello stipendio e nei casi più gravi, l’ipoteca sulla casa di abitazione. Tuttavia è possibile chiedere l’annullamento e la sospensione della cartella entro 30 giorni da suo ricevimento, facendo ricorso al Giudice di pace.
Non possono essere oggetto del ricorso, motivazioni strettamente legate a fatti per cui la multa è stata elevata, bensì esclusivamente questioni di forma o procedura.
Come stabilisce l’articolo 615 del Codice di procedura civile, scaduti anche i termini di opposizione alla cartella esattoriale, abbiamo tuttavia la possibilità di appellarci al Giudice ordinario per questioni inerenti a vizi di forma e procedura, inerenti al pignoramento e, per questioni che riguardano l’iscrizione di ipoteca o l’avvio di fermo amministrativo, alla competente commissione provinciale tributaria.
Allegati: Modulo di Ricorso Multa al Prefetto e Modulo di Ricorso Multa al Giudice di pace