PUNTI SALIENTI E PRINCIPALI CRITICHE
Non si fermano le mobilitazioni contro la proposta del senatore leghista Pillon.
Se ne discute da mesi e il tema è oggi più attuale che mai. Il DDL Pillon (dal nome del senatore leghista proponente) fa discutere e insorgere, solleva proteste da più fronti, accusato di voler stravolgere i canoni tradizionali del diritto di famiglia.
In questo articolo verranno illustrati i punti salienti e le principali critiche del ddl Pillon intitolato Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.
I 4 PUNTI PRINCIPALI DEL DDL 735
Nei 24 articoli in cui si articola il progetto di legge in questione si evince l’intenzione del proponente di rimettere al centro la famiglia e in particolar modo i genitori, garantendo loro il diritto di compiere le scelte più significative relative alla vita dei figli, cercando al contempo di evitare loro l’arduo percorso giudiziario.
I punti salienti sono elencati nella Relazione illustrativa: 1) Mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni; 2) Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; 3) Mantenimento in forma diretta senza automatismi; 4) Contrasto dell’alienazione genitoriale.
MEDIAZIONE FAMILIARE E COORDINAZIONE GENITORIALE
La figura del mediatore viene regolamentata negli articoli 1-4 del DDL 735, elencando i requisiti per l’esercizio della professione (sottolineando anche l’importanza di una approfondita formazione) e configurando spese e compensi.
Il procedimento di mediazione familiare (con rimandi alla mediazione civile) diventa così condizione di procedibilità quando nelle controversie siano coinvolti dei minori (sia direttamente sia indirettamente).
In caso di insuccesso della procedura di mediazione, il giudice può proporre la nomina di un coordinatore genitoriale, il quale ha
“il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all’esecuzione del piano genitoriale”
e può essere nominato su richiesta dei genitori, nel caso in cui il Giudice ne ravvisi l’interesse per il figlio minore coinvolto.
AFFIDAMENTO CONDIVISO E MANTENIMENTO DIRETTO
Ma una delle novità principali che il DDL Pillon vorrebbe introdurre riguarda sicuramente
“il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre… a trascorrere con ciascuno tempi adeguati, paritetici ed equipollenti.”
Tale principio, che andrebbe a sostituire l’articolo 337 – ter c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli”), prevede che il figlio minore trascorra non meno di 12 giorni al mese presso ciascun genitore, salvo che ciò non ne pregiudichi la salute psico-fisica.
A ciò si aggiunge per i figli minori la previsione del doppio domicilio «ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute».
Nello stesso articolo (il numero 11) si parla poi di mantenimento diretto che, come si legge nella Relazione illustrativa, rappresenterebbe la regola nella normativa vigente, lasciando all’assegno di mantenimento un ruolo residuale.
Il mantenimento diretto, secondo Pillon, avrebbe lo scopo di garantire al minore la percezione di un maggior benessere economico, “possibilmente individuando i costi standard e i capitoli di spesa”.
CONTRASTO ALL’ALIENAZIONE PARENTALE
Un altro punto del ddl Pillon (sul quale sono piovute parecchie critiche) verte sul superamento dell’alienazione genitoriale, che riflette il rifiuto del minore nei confronti di uno dei genitori, specie in prossimità della separazione tra gli stessi.
Per corroborare la propria tesi, il disegno di legge Pillon parla di diritti relazionali la cui origine, nonchè fonte giuridica, è la nostra stessa Costituzione. Si tratta dei diritti propri delle relazioni umane che si esercitano all’interno della famiglia tra genitori e figli.
La conseguenza del rifiuto può essere l’affidamento del figlio minore ai servizi sociali e addirittura il collocamento in una struttura protetta, con la stesura di un programma per il recupero della bigenitorialità.
Si tenga presente che la Carta sociale europea, all’articolo 16, sancisce il principio della tutela giuridica della famiglia stessa, come cellula fondamentale della società. Tale tutela protegge, garantisce e favorisce il suo sviluppo.
Inoltre, all’articolo 17, si vuole assicurare al minore il diritto di crescere in un ambiente idoneo a favorire lo sviluppo psicofisico e della personalità individuale.
IL FUTURO DEL DDL PILLON
Non si conosce ancora il destino del DDL Pillon, se sarà approvato, emendato o respinto in toto, come lascerebbero supporre le numerose critiche che si sono abbattute praticamente su ogni articolo del testo.
I detrattori puntano il dito sul mantenimento diretto del figlio minore, in quanto rischia di creare degli squilibri economici a danno del coniuge economicamente più debole.
Sempre sul fronte economico, dure critiche sono lanciate alla difficoltà di separazione tra i coniugi, a causa dell’entrata in scena del mediatore familiare, figura a pagamento che potrebbe dunque scoraggiare la parte svantaggiata, che nella maggior parte dei casi è rappresentata dalla donna, alimentando così i rischi di violenze e abusi familiari.
Anche i principi del “doppio domicilio” e dei tempi paritari ed equipollenti sono duramente contestati, in quanto contrasterebbero con l’interesse del minore a una vita sana ed equilibrata, dovendo passare continuamente da un’abitazione all’altra, stravolgendo così il normale corso della sua vita.
Su questo versante le contestazioni non risparmiano nemmeno la disciplina dell’alienazione parentale (il cui fondamento scientifico è da più parti rigettato), che invece di garantire il principio della perfetta bigenitorialità costituirebbe invece un rischio per il minore il cui rifiuto si manifesti non a causa di pressioni psicologiche, ma in seguito a gravi fatti come abusi violenze domestiche
Conclusioni
Alla luce di queste numerose critiche, il ddl pillon, costituirebbe un passo indietro nella tutela del minore e del coniuge economicamente più debole.