Periodo di astensione dal lavoro per mamme e papà
Quando nasce un figlio
La nascita di un figlio per una mamma è sempre un lieto evento ma al contempo anche destabilizzante, in particolar modo se la mamma è una lavoratrice. La normativa mette a disposizione una serie di istituti che è bene conoscere ed approfondire per sapere come districarsi tra modelli da compilare e richieste da effettuare.
Per legge, la donna in gravidanza gode di un congedo di maternità obbligatorio che le permette di astenersi dal lavoro a partire dai due mesi antecedenti il parto e per i primi tre di vita del bambino, oppure in alternativa a partire dall’ottavo mese di gestazione e per i quattro successivi al parto, in totale quindi per cinque mesi. Nell’ultimo caso, però, la gestante che abbia deciso di lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza ha l’obbligo di presentare un certificato medico che attesti l’assenza di rischio della sua scelta per sé e per il suo bambino.
Oltre a tale astensione obbligatoria, la mamma lavoratrice dipendente ha la possibilità di usufruire del congedo di maternità facoltativo che le permette di stare accanto al suo bambino per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, prolungando così il periodo di assenza dal lavoro oltre ai cinque tassativamente previsti dalla legge con il congedo obbligatorio.
Introdotto dal Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 contenente numerose disposizioni a sostegno della maternità e della paternità, è previsto solo a condizione che nel momento in cui ne faccia richiesta, il genitore lavoratore abbia un contratto in essere.
Il congedo parentale facoltativo può essere fruito fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino, indifferentemente dalla madre o dal padre, anche contemporaneamente. Tuttavia, solo fino al compimento del terzo anno di età del bambino, verrà retribuito.
Il trattamento economico spettante è uguale al 30% del normale stipendio, oltre al normale versamento dei contributi.
Il genitore può disporre dei giorni di astensione sia in modo continuativo che in maniera frazionata tramite dei permessi giornalieri che non vanno ad intaccare le ferie né i permessi previsti dal contratto di lavoro.
Il padre e la madre possono godere del congedo parentale anche contemporaneamente, purché il periodo complessivo di assenza dal lavoro per entrambi i genitori non superi gli 11 mesi totali.
A chi spetta e a chi no
Il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo non superiore a sei mesi in modo continuativo o frazionato;
- al padre lavoratore dipendente per un periodo non superiore a sei mesi, continuativamente o in modo frazionato, periodo elevabile a sette se si astiene per un periodo non inferiore a tre mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche dal giorno successivo al parto ed anche se la madre non lavora o è in congedo obbligatorio;
- al genitore single (padre o madre) per un periodo non superiore ai dieci mesi;
- ai genitori adottivi o affidatari entro i tre anni dall’ingresso in famiglia del minore per un periodo complessivo di sei mesi per entrambi i genitori,
- ai genitori adottivi o affidatari dai tre anni agli otto anni dall’ingresso in famiglia del minore nel caso in cui i genitori non ne abbiano usufruito per i primi tre anni o per la parte residua.
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto o categorie assimilate non titolari di pensione a condizione che siano state versate almeno le ultime 3 mensilità di contribuzione per far valere i 12 mesi presi come riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità;
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata come professionisti non titolari di pensione o altra forma previdenziale obbligatoria con le stesse condizioni valide per i lavoratori a progetto;
- alle lavoratrici madri autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali) entro il primo anno di vita del bambino a condizione che abbiano effettuato almeno 51 giorni di lavoro nell’anno precedente.
Non spetta, dunque, ai genitori disoccupati o sospesi, ai lavoratori domestici o ai genitori lavoratori a domicilio. E infine, nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione cessi di esistere, questo non spetta più.
Per concludere di seguito vengono riportate le numerose possibilità che possono verificarsi ai fini della richiesta del congedo parentale facoltativo:
- se la madre è dipendente e il padre è dipendente, la madre ha diritto a 6 mesi ed il padre a 7 per un totale di 11 mesi;
- se la madre è casalinga ed il padre è dipendente, la madre non ne ha diritto ed il padre ha diritto a 7 mesi;
- se la madre è una lavoratrice autonoma ed il padre è un lavoratore dipendente, la madre ha diritto a 3 mesi ed il padre a 7 per un totale di 10 mesi;
- se la madre è una lavoratrice dipendente ed il padre un lavoratore autonomo, la madre ha diritto a 6 mesi ed il padre non ne ha diritto.
Continuativo e frazionato
Come già detto, può essere fruito sia in modo continuativo che frazionato.
Per congedo frazionato si intende che tra un giorno e l’altro di congedo il genitore deve riprendere l’attività lavorativa. Se tra un giorno di congedo e l’altro il genitore gode di permessi o di giorni di ferie, questi concorreranno al calcolo dei mesi spettanti per il congedo parentale.
Il frazionamento, infatti, prevede un’effettiva e reale ripresa dell’attività lavorativa da parte del genitore.
Come pure, se si richiede di godere di una settimana di congedo parentale e il successivo lunedì si gode di qualche altro giorno di ferie, il sabato e la domenica, seppur giorni non lavorativi per alcuni contratti di lavoro, sono conteggiati come giorni di congedo e scomputati dal calcolo dei mesi totali.
Il padre lavoratore dipendente può richiedere i riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice dipendente ma ad esempio una lavoratrice autonoma o una casalinga. In questo caso deve essere dimostrato che la madre sia impossibilitata a dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività.
Se durante la fruizione uno dei genitori o il bambino si ammala, può essere modificato il motivo di assenza dal genitore lavoratore dipendente da congedo parentale a quello per malattia (propria o del bambino) ovviamente corredato da certificato medico.
Infine, va precisato che se il genitore lavoratore ha un contratto di lavoro part-time potrà fruire del congedo parentale per le ore o i giorni in cui effettivamente svolge l’attività lavorativa e verrà retribuito solo ed esclusivamente per quei giorni.
A titolo esemplificativo, se un lavoratore svolge la propria attività lavorativa il lunedì, il mercoledì e il venerdì per 8 ore al giorno, il congedo parentale verrà riconosciuto solo ed esclusivamente per questi tre giorni settimanali e non per il martedì ed il giovedì.
La richiesta
Il genitore che vuole fruirne ha l’obbligo di darne comunicazione al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.
La domanda va inoltrata per via telematica all’INPS nella sezione dedicata e previa rilascio di un PIN personale. Eventualmente si può ricorrere all’ausilio dei CAF convenzionati o del Servizio Clienti.
La richiesta va inoltrata prima dell’inizio del congedo parentale, in caso contrario verrà retribuito solo il periodo successivo alla richiesta effettuata.
L’indennità spettante alle lavoratrici e i lavoratori dipendenti viene anticipata dal datore di lavoro che si rifarà successivamente sull’INPS, per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il pagamento invece viene effettuato direttamente dall’INPS.
Il genitore richiedente deve allegare alla domanda:
- certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternità o la maternità;
- autodichiarazione dell’altro genitore da cui risulti il periodo di congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio indicando il proprio datore di lavoro o eventualmente la condizione di non avente diritto;
- dichiarazione di impegno da parte di entrambi i genitori a comunicare le variazioni successive ed occorrenti.
Conclusioni
Le finalità previste dal Testo Unico di sostenere la maternità e la paternità sono sicuramente nobili, tuttavia se si pensa all’abbattimento del 70% rispetto alla normale retribuzione ogni certezza svanisce.
Ricevere un compenso uguale al 30% rispetto al normale stipendio scoraggerebbe qualsiasi genitore, anche quello più desideroso di trascorrere il proprio tempo con il nuovo arrivato, di fruire del congedo facoltativo. Tuttavia, la legge lo prevede ed è bene conoscere anche questo diritto.