Termine sconosciuto fino a qualche anno fa, oggi di uso comune
Se ne parla tanto, vengono fatti incontri di sensibilizzazione nelle scuole. Ma che cos’è esattamente? Quando è stato coniato questo termine? In sostanza altro non è se non una nuova forma di bullismo, un bullismo elettronico che si concretizza quando vengono utilizzate le informazioni telematiche e i dispositivi di comunicazione per molestare in qualche modo una persona o un gruppo. Un tipo di bullismo che, con l’utilizzo spasmodico di internet e dei social in particolare, si sta diffondendo a macchia d’olio soprattutto fra i giovanissimi. E lo dimostrano i tanti recenti casi di cronaca; ragazzi presi in giro per motivi futili, come l’aspetto fisico, il presunto orientamento sessuale, le relazioni sentimentali, il modo di vestire. Le conseguenze di queste prese in giro ripetute e pubbliche sono gravissime: isolamento, rifiuto della scuola, depressione.
Secondo una ricerca condotta da “Save The Children” tre ragazzi su dieci sono testimoni di comportamenti violenti in rete e il 72% degli adolescenti vede il cyberbullismo come il fenomeno sociale più pericoloso del momento.
Legge 71 del 29.05.2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del Cyberbullismo
È questa la legge che ha ufficializzato il cyberbullismo. Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 03 giugno 2017 ed entrata in vigore il 18 giugno 2017.
Questa la definizione esatta di cyberbullismo che viene data nella legge
“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”
Caratteristiche del cyberbullismo
Il cyberbullismo ha delle caratteristiche specifiche. Il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate e spesso opera nell’anonimato. Ma la cosa più pesante è l’ampiezza di portata. I messaggi e i materiali inviati sono trasmessi e poi ritrasmessi in modo da andare ben oltre la cerchia dei conoscenti. Altri fenomeni tipici sono la minimizzazione degli atti che vengono spesso etichettati come “solo uno scherzo” e la diffusione della responsabilità (“non è colpa mia. Lo facevano tutti” o “Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato”).
Psicologicamente, poi, il cyberbullo, mettendo video o messaggi in rete, può da un lato amplificare le proprie imprese a una vastissima platea sentendosi un leader, e dall’altro non vedere le conseguenze delle proprie azioni, non avendo immediato feed-back del dolore arrecato alla vittima.
A seconda del comportamento tenuto sono state coniate diverse tipologie di cyber bullismo: flaming (messaggi violenti e volgari presenti per lo più su forum), impersonation (invio di messaggi fingendosi altro da sé), trickery (si cerca di ottenere la fiducia di qualcuno per poi fare uno scherzo crudele), cyberstalking (stalking sul web), doxing (diffusione di dati personali e sensibili), denigration (sparlare di qualcuno per provocare dolore e danneggiare pubblicamente), cyberbashing (riprendere un maltrattamento e pubblicare il video), harassment (minacce, fino alla morte, come il caso della Blue Whale).
Tutele
La legge del 2017 prevede che il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni; altrimenti i genitori per suo conto) possa chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in Rete oggetto della pratica. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore chiedendo questo intervento.
E’ poi possibile scegliere la via amministrativa. Invece di sporgere denuncia e querela, si può chiedere di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando allo stesso tempo richiesta di ammonimento al questore, nei confronti dell’autore dell’atto di cyberbullismo, purchè questo abbia più di 14 anni.
Alternativamente si può ricorrere all’autorità per una tutela penale; tutela che per i fatti di cyberbullismo è differenziata a seconda delle condotte. Le pene sono così varie, andando da 6 mesi a 5 anni per un maggiorenne e 6 mesi per un minorenne (o 516 euro di ammenda). A questo si somma eventuale risarcimento in sede civile.
Quando, come spesso accade in questi casi, i reati sono commessi da minori tra 14 e 18 anni, a giudicare è il Tribunale per Minori che in sede civile si attiva su ricorso dell’interessato o del pm minorile (su segnalazione da forze dell’ordine, scuole, ecc.) e in sede penale via procura minorile.
Scuola e genitori
La normativa prevede che ogni scuola individui un responsabile al cyberbullismo (un insegnante) e faccia formazione, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Presidi e docenti hanno l’obbligo di denuncia e se la famiglia della vittima non è avvisata la scuola commette reato di omessa denuncia (art 328 c.p.). Viene inoltre promosso un ruolo attivo degli studenti o ex studenti in attività di prevenzione, oltre che in progetti volti all’educazione alla legalità.
Se si assiste a episodi di bullismo senza intervenire, si può rispondere in sede penale e civile.
Anche i genitori del carnefice minore sono imputabili per culpa in educando.
Come comportarsi per difendersi
A parte le tutele amministrative e penali, il consiglio di buon senso è prima di tutto quello di non rispondere ai messaggi provocatori e arrivare a bloccarne gli autori (su social, whatsapp ecc). Magari è utile fare copia di qualche messaggio emblematico per una possibile successiva denuncia. Sui social è possibile anche segnalare il contenuto e l’autore alla piattaforma, che può così intervenire cancellando il primo e bloccando il secondo. E’infine consigliabile anche limitare la privacy dei propri contenuti e foto.
Dott.ssa Chiara Bennati