Nelle ultime giornate si sta molto discutendo sulla possibilità di riformare il Consiglio Superiore della Magistratura a causa dei numerosi scandali che stanno coinvolgendo sempre più magistrati e che stanno mettendo in luce lo stretto legame tra politica e potere giudiziario.
Composizione e funzioni
Il CSM è composto da tre membri di diritto: il Presidente della Repubblica che lo presiede, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed il Primo Presidente della Corte di Cassazione. Vi sono inoltre 24 membri elettivi. Tra questi si individuano sedici magistrati di cui due di legittimità e quattordici di merito nominati da tutti i magistrati ordinari ed otto professori ordinari di materie giuridiche o avvocati che esercitano la professione forense da almeno 15 anni eletti dal Parlamento riunito in seduta comune.
I membri elettivi restano in carica per quattro anni, quelli di diritto fino alla durata del loro incarico.
Il Consiglio Superiore della Magistratura svolge una funzione di primaria importanza.
In base a quanto sancito dall’art. 104 Cost.
“La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere”
da ciò discende che non è possibile che il potere legislativo o quello esecutivo effettuino un controllo di qualsiasi tipo sui magistrati. Per tale motivo si è resa necessaria l’istituzione di un apposito organo che controllasse l’operato dei magistrati e che fosse però scevro da qualsiasi tipo di interferenza politica. Si è ritenuta necessaria però l’elezione di alcuni membri da parte del Parlamento per garantire una rappresentanza popolare a chi sorveglia il potere giudiziario nel pieno rispetto dell’art. 101 Cost. che sancisce che la giustizia viene amministrata in nome del popolo.
I membri del CSM, sempre in una prospettiva di autonomia ed indipendenza, non possono assolutamente per tutto il periodo in cui sono in carica essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Il CSM ha svariati compiti. In primo luogo si occupa di nominare e revocare i magistrati onorari, ha competenza sull’assegnazione, promozione spostamento e tutto ciò che riguarda la carriera dei magistrati ordinari, piò nominare magistrato della Corte di Cassazione professori universitari e avvocati per meriti insigni in base a quanto sancito dall’art. 106 della Costituzione.
Contro i provvedimenti è ammesso il ricorso al Tar ed in secondo grado al Consiglio di Stato. Da ciò emerge che gli atti hanno natura amministrativa.
Breve storia del Consiglio
Il CSM già esisteva prima dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale però con poteri ben diversi rispetto a quelli che ha al giorno d’oggi.
Nel 1948 è stato disciplinato all’art. 104 della Costituzione, ma si attendeva l’emanazione di una legge speciale che nel particolare regolamentasse l’azione ed i compiti dell’organo. Tale legge però arrivò soltanto il 24 marzo del 1958 (l. n. 195 del 24 marzo del 1958).
Successivamente ci furono alcune modifiche soprattutto sulle modalità di elezione dei membri del Consiglio.
Fin da subito la normativa diede origine a numerose discussioni e dibattiti poiché l’organo non appariva completamente slegato da interferenze politiche e perché la Corte di Cassazione rivendicava il ruolo di organo vertice del potere giurisdizionale pretendendo che il Presidente della Corte di Cassazione fosse anche colui che presiedesse il Consiglio. Tale pretesa rimase inascoltata non venendo mai messo in dubbio il ruolo del Presidente della Repubblica come vertice del CSM.
Organo di autogoverno?
Alcuni studiosi hanno sostenuto la natura del CSM come quella di un organo di autogoverno. Ciò però tecnicamente è inesatto dal momento che il mondo della magistratura è condizionato da interventi di organi esterni al Consiglio potendo ad esempio intervenire anche il Ministro della Giustizia inoltre a tal proposito si è espressa anche la Corte Costituzionale che con la sentenza del 1973 n. 142 ha sottolineato come il CSM non rappresenti l’ordine giudiziario perché non è composto solo da magistrati ed inoltre la presidenza e la vicepresidenza sono attribuite a membri “togati”.
Problematiche e proposte di riforma
Il problema maggiore che si è riscontrato nel tempo è stata la mancata indipendenza ed effettiva autonomia dei membri del CSM. Si è spesso infatti discusso sulle modalità di elezione dei membri del CSM che lascia spazio a politicizzazioni e mette in crisi i principi fondamentali enunciati dall’art. 104 della Costituzione.
Presto sarà discusso il nuovo progetto di riforma sui cui si stanno accelerando i tempi a causa dei vari scandali che negli ultimi mesi stanno interessando numerosi magistrati.
Il progetto prevede un nuovo sistema elettorale basato su piccoli collegi così da evitare, come dichiarato dal Ministro Bonafede, le: “degenerazioni del correntismo“, la previsione di meccanismi di elezione basati soltanto sul merito ed il tentativo di separare nettamente la politica dalla magistratura.
Il progetto vorrebbe riportare i membri a venti togati e dieci laici modificando la composizione odierna.
Dott.ssa Giulia Mancino