Articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136
Strumento per la lotta alle infiltrazioni criminali
A partire dal 7 settembre 2010 ogni rapporto contrattuale o di finanziamento che coinvolga il settore pubblico deve sottoporsi alle disposizioni previste dall’art. 3 co. 1 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari.
Esso, infatti, rientra nel più ampio piano straordinario antimafia posto in essere dal governo Berlusconi, e si assicura che nessuna infiltrazione criminale subentri nella fornitura di appalti, subappalti, forniture e subforniture, finanziamenti e cottimi fiduciari, e in generale in qualsiasi forma di contribuzione proveniente da un ente pubblico.
Il campo di applicazione non riguarda solo forniture di grossi importi ma è relativo anche a contratti di importo limitato, come ad esempio attività svolte da professionisti di ogni settore nei confronti di enti pubblici.
La procedura
In modo particolare la Legge prevede che i flussi finanziari coinvolti in qualsiasi tipo di contratto devono essere facilmente rintracciabili tramite l’uso di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso le Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche (e cioè conti correnti non obbligatoriamente creati ad hoc per quel contratto ma utilizzati anche in modo promiscuo per più commesse pubbliche). Tale conto corrente va comunicato alla stazione appaltante o alla P.A. entro 7 giorni dalla sua accensione. Se invece si tratta di un conto corrente già esistente, entro 7 giorni dalla sua utilizzazione. Al contempo vanno comunicati i dati e il codice fiscale di colui o coloro che sono delegati ad effettuare operazioni su tale conto corrente.
I pagamenti devono avvenire attraverso mezzi facilmente tracciabili quali bonifici bancari o postali ovvero assegni, la cui esistenza potrà senza alcun problema essere documentabile e consentirne la piena tracciabilità.
Il fine di tale legge è quello di evitare l’uso del contante e di scongiurare l’intervento in tali contratti di soggetti criminali o mafiosi.
La disciplina si applica a qualsiasi tipo di contratto che preveda il trasferimento di risorse pubbliche, come ad esempio appalti, risultanti dall’aggiudicazione di gara aperta o ristretta, nonché mediante procedure negoziate, dirette o derivanti da gara informale, cottimi fiduciari, subappalti e subforniture.
La verifica
L’ente preposto a verificare la corretta applicazione dell’art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tale AVCP.
Vanno effettuati tramite bonifici bancari o postali ma in ogni caso pienamente tracciabili, anche i pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi, ma anche i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di enti tributari e di gestori di pubblici servizi (energia elettrica, telefonia).
Ma l’applicazione dell’art.3 riguarda anche le spese giornaliere, inferiori a 1.500 €, le quali possono essere effettuate anche con mezzi diversi dal bonifico bancario, ma, tuttavia, dovranno anch’esse essere facilmente documentabili e mai effettuate a mezzo contanti.
Fondo cassa, CIG e CUP
L’ente potrà istituire un fondo cassa da cui attingere per le spese giornaliere, con l’obbligo di far gestire tale fondo cassa da uno o più dipendenti, che dovranno effettuare ogni operazione di pagamento con mezzi idonei alla tracciabilità. Inoltre qualsiasi sia il mezzo di pagamento utilizzato, ogni transazione dovrà riportare un Codice Identificativo di Gara, detto CIG, attribuito proprio dall’AVCP, ed eventualmente un Codice Unico di Progetto, detto CUP.
Questo viene attribuito dal CIPE ed è una combinazione alfanumerica che accompagna sin dalla sua nascita ogni progetto che prevede l’investimento di somme di denaro pubblico. Quest’ultimo è obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, la quale ha, peraltro, istituito la figura dell’Alto Commissario, cioè chi, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge il delicato compito di contrastare la corruzione e le altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione attraverso il libero accesso, da potersi effettuare d’ufficio o su istanza di qualsiasi pubblica amministrazione, alle banche dati e alle documentazioni delle P.A.
Al momento della stipula di un qualsiasi tipo di contratto tra un ente pubblico e la parte contraente, quest’ultima ha l’obbligo di verificare l’inserimento di un’apposita clausola, con cui entrambe le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria; pena la nullità assoluta del contratto.
In caso di inadempimento della propria controparte, il contraente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla Prefettura (UTG) dove ha sede l’amministrazione o la stazione appaltante inadempiente. Il contratto è da considerarsi automaticamente risolto nel caso in cui non venga utilizzato uno dei mezzi di pagamento previsto dalla legge 136.
I principi della legge 136 del 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono stati ulteriormente interpretati dal D. L.vo n. 187 del 12 Novembre 2010, contenente “Misure urgenti in materia di sicurezza”.
Esso, agli artt. 6 e 7 del capo III, approfondisce alcuni aspetti della legge 136, aggiungendo ai principi già previsti nella suindicata legge, la possibilità di controllo della violazione degli obblighi finanziari anche per la polizia giudiziaria e le eventuali sanzioni per chi si rende inadempiente a tali obblighi.
Inoltre, l’AVCP, con Determina n. 8 del 18 novembre 2010, ha emanato delle linee guida, le quali chiariscono che anche i professionisti operanti in qualsiasi ambito e settore, in quanto operatori economici, sono soggetti, per i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore del Piano antimafia (7 settembre 2010), agli obblighi previsti dalla Legge 136.
Obblighi derivanti anche per i professionisti
Il professionista è tenuto ad utilizzare un conto corrente in cui devono essere tracciabili tutte le operazioni in entrata e in uscita e cioè tutti i pagamenti effettuati nei suoi confronti da parte della stazione appaltante, sia quelli eseguiti in favore di un subcontraente. Così come uno stesso conto corrente può essere adoperato per più commesse pubbliche, allo stesso modo pagamenti e incassi relativi ad un’unica commessa possono essere effettuati su più conti correnti dedicati.
È ammesso, dunque, oltre al bonifico anche l’impiego delle c.d. RiBa (Ricevute Bancarie Elettroniche), mentre non è ammesso l’uso del servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) che non consente la piena tracciabilità richiesta dalla legge.
La documentazione attestante gli avvenuti pagamenti dovrà essere attentamente conservata ed esibita, se richiesto.
Conclusioni
Lo scopo della legge 136 sulla tracciabilità è ambizioso e nobilissimo. È, infatti, inaccettabile che somme di denaro pubblico possano essere utilizzate per fini diversi da quelli amministrativi e che infiltrazioni mafiose o criminose usufruiscano di finanziamenti pubblici per i propri interessi. Il monitoraggio degli investimenti pubblici è un tema attualmente molto scottante e questa legge dovrebbe permettere la risoluzione una volta per tutte di un problema che, com’è noto a tutti, è alla base della crisi finanziaria del nostro Paese.