Cosa cambia, esempi e limiti
L’istituzione del Reddito di Cittadinanza ha portato, in via collaterale, anche una modifica importante rispetto allo status di disoccupazione così come era stato in precedenza concepito dal Jobs Act. E’ importante sapere ciò, in quanto, tale novità, ha ripercussioni anche sulla generalità dei disoccupati nonché sugli incentivi all’occupazione, essendo essi quasi sempre legati alla appartenenza o meno alla categoria dei disoccupati. Vediamo nel dettaglio come ha preso forma tale modifica, in vigore dal 30 marzo scorso.
L’articolo 4, comma 15-quater del D.L. istitutivo del RdC n. 4/2019 (introdotto in fase di conversione) prevede che:
“Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
In precedenza, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, erano considerati disoccupati, coloro che erano privi di impiego e che dichiaravano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente (Centri per l’Impiego).
Ora, in tutta evidenza, il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in stato di disoccupazione, i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.
Naturalmente, la durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca. Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno.
Ai fini del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).
Per i lavoratori dipendenti
Per poter considerare, comunque, disoccupati anche coloro i quali svolgono un lavoro dipendente, è necessario che essi ricavino, da tale rapporto di lavoro subordinato, un reddito, alla luce della normativa vigente, non superiore a € 8.145 annui. La valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici. Va quindi considerata la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore).
Un caso intermedio è rappresentato dall’ipotesi di sospensione dello stato di disoccupazione, ossia, in caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato), che porti al superamento del reddito minimo prospettico lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni. Il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno.
Alcuni esempi
Di seguito alcuni esempi concreti circa la gestione degli status descritti:
- Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a 600 € e il contratto ha una durata di 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 7.200, pertanto Tizio conserva lo stato di disoccupazione.
- Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 900 e il contratto ha una durata 10 mesi. La retribuzione annua di Tizio è paria € 10.800, e quindi non si applica la conservazione. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino a 6 mesi commerciali (ossia, al massimo fino al 30.6.2019); se il contratto perdura oltre il 30.6.2019 Tizio perde lo stato di disoccupazione.
- Tizio viene assunto il 1.9.2019 con una retribuzione mensile pari a € 800 e il contratto ha una durata 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a 9.600 €, pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al 28.02.2020 e poi se il contratto continua fino alla scadenza naturale del contratto Tizio al 1.3.2020 perde lo stato di disoccupazione;
- Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 1.500 e il contratto ha una durata di 4 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 18.000, e quindi non si applica la conservazione. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al termine del contratto e poi ritorna essere disoccupato. Qualora a Tizio venga prorogato il contratto per ulteriori 3 mesi fino al 31.7.2019, la sospensione si protrae al massimo fino al 30.6.2019 e dal 1.7.2019 decade dallo stato di disoccupazione.
Limiti reddituali e conservazione dello status di disoccupato
Con riferimento ai limiti reddituali per il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, va ricordato che in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in € 4.800 annui.
Si specifica, inoltre, che un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) da cui derivino redditi che non superino, in ciascuno dei predetti ambiti, i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione e che il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori sia inferiore a quello massimo consentito per il mantenimento dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa dipendente, cioè € 8.145 annui.
Per completezza di esposizione si fa presente che a nulla rilevano, per la verifica dello status di disoccupazione, eventuali redditi derivanti da attività che, per legge, non costituiscono rapporto di lavoro in senso stretto (tirocini, stage, lavori socialmente utili, lavori occasionali accessori).
Dr Fabrizio Quarchioni