La Forma duttile è particolarmente apprezzata
Il testamento (art. 587 c.c.) è l’atto con il quale un soggetto dispone di tutte o parte delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
L’articolo 601 c.c. (“Forme”) prevede come forme ordinarie il testamento olografo e il testamento pubblico, mentre il testamento per atto notarile è pubblico o segreto.
In questo contesto il testamento olografo rappresenta, nel panorama normativo moderno, una delle forme più utilizzate dagli italiani, grazie alla sua semplicità e all’assenza di particolari forme o stili di redazione obbligatori.
L’importante è però che, da tale negozio – introdotto nel 1860 in una revisione dello Statuto Albertino – si desumano chiaramente, nel complesso, le ultime volontà del testatore.
I Requisiti formali del testamento olografo
I requisiti formali del testamento olografo (art. 602 c.c.) sono tre:
- Autografia;
- Sottoscrizione;
- Data;
Per quanto riguarda l’invalidità per il mancato rispetto di tali requisiti (articolo 606 c.c.), l’assenza di autografia e di sottoscrizione provoca la nullità del testamento, mentre la mancata indicazione della data prevede l’annullabilità.
Se la nullità opera in via automatica, l’annullamento invece deve essere richiesto da chiunque vi abbia interesse. Tuttavia l’azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal giorno di esecuzione delle disposizioni testamentarie.
L’autografia
Il testatore deve redigere l’atto interamente a mano, motivo per cui è esclusa la possibilità di scrittura digitale e la redazione del testamento da parte di terzi, per ovvie esigenze di certezza e autenticità.
Proprio in tema di autografia, la Cassazione Civile sez. II (05/12/2018 n.31457) ha enunciato due importanti principi:
- L’abitualità della grafia del testatore non rientra tra i requisiti formali ex art. 602 c.c., ma conserva valore probatorio in relazione alla riconducibilità dell’atto alla persona del de cuius;
- Dunque è consentito l’uso dello stampatello, in quanto rappresenti l’abituale tipo di scrittura del testatore.
La data
Il testamento deve contenere l’indicazione – autografa – del giorno, del mese e dell’anno di redazione, mentre non è obbligatorio indicare il luogo.
Questo requisito è particolarmente importante in quanto dall’indicazione della data si può desumere ad esempio se il de cuius, al momento della stesura, fosse capace di intendere o di volere.
Peraltro, la Cassazione Civile (29/10/2018 n. 27414) ha statuito l’invalidità del testamento olografo quando un terzo, durante la stesura del medesimo, aggiunga la data, facendo venire così meno il requisito dell’autografia.
Tuttavia, nella stessa sentenza si legge che se l’intervento del terzo è avvenuto in seguito alla redazione, l’atto conserva la validità ogni qual volta sia possibile individuare con certezza l’effettiva volontà del testatore.
La sottoscrizione
L’atto deve essere firmato con nome e cognome, anche se la giurisprudenza ammette la sottoscrizione con lo pseudonimo, purché da esso si possa risalire con esattezza all’identità del testatore.
In caso di assenza di sottoscrizione, l’atto è nullo.
Nel comma 2 dell’articolo 602 c.c. viene inoltre precisato che la sottoscrizione debba essere posta alla fine delle disposizioni anche se, nel caso in cui il testamento consti di più pagine, è auspicabile la firma di ognuna di essa, per evitare la possibilità di impugnazione giudiziale.
Essenzialità delle condizioni testamentarie
Continua ad essere centrale il requisito formale dell’autografia, interpretato in modo rigoroso.
Le condizioni testamentarie sono essenziali, per poter salvaguardare la soggettività delle disposizioni del soggetto che dispone delle ultime volontà, per determinare l’effettiva autenticità del documento – escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni – e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.
Pertanto in mancanza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi radicalmente nullo, ai sensi dell’articolo 606 comma 1, del codice civile e, di conseguenza, privo di qualsiasi efficacia.
Ad esempio, secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, 6 novembre 2013, n. 24882, è stata ribadita la nullità, per violazione degli art. 602 e 606 c.c., del testamento redatto con la presenza e l’intervento della mano guidante di un terzo, ritenendo che la guida e l’aiuto della mano del testatore da parte di un terzo ne escludano l’autografia.
Si legge nella pronuncia che qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso al materiale supporto di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito della autografia, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore, dovendosi dunque dichiarare la nullità laddove l’intervento della “mano guidante” abbia interessato non solo la data, unico elemento che configurerebbe l’annullabilità e non la nullità, ma anche la sottoscrizione e l’intero testo della scheda.
Parimenti, è nullo, per difetto di autografia, il testamento olografo allorché nel corpo della disposizione di ultima volontà, anche una sola parola sia di mano altrui o risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore (cfr. Corte Cass., 10 settembre 2013, n. 20703).
Con altra rilevante pronuncia (Cass., 29 novembre 2013, n. 26931) ha poi chiarito che ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l’accertamento della oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Pertanto, la presenza dei puntini di sospensione accanto ai nominativi dei primi tre soggetti contenuti nella scheda testamentaria per cui è causa rende impossibile stabilire il bene o la quota di eredità che il de cuius avrebbe inteso attribuire a ciascuno di essi.
Sottoscrizione non conforme, gli elementi estrinseci
Sempre in merito alla ritualità del testamento olografo la Suprema Corte si è interrogata su cosa accada se la sottoscrizione non sia apposta in calce al testamento olografo, bensì sul plico che lo contiene.
Nel caso di specie affrontato da Cass., 1 ottobre 2013, n. 22420 il genitore della defunta cita in giudizio l’unico beneficiario istituito dalla figlia nel proprio testamento olografo, chiedendo che lo stesso venga dichiarato nullo per difetto di sottoscrizione valida o, in subordine, il giudice proceda a riduzione nei limiti delle quote legittime spettanti a lei ed agli altri figli, fratelli germani della defunta.
Accolta la domanda e confermata anche in secondo grado, l’interessato beneficiario proponeva ricorso per Cassazione, fondando le proprie difese sulla circostanza che la firma autografa fosse presente sulla busta contenente il testamento, lamentando di conseguenza difetto di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte, ripercorse sinteticamente le origini storiche dell’istituto del testamento olografo – qualificando lo stesso come caratterizzato da rigido formalismo, le cui carenze sono decisamente sanzionate con la nullità dell’intero documento – ribadisce che, con riferimento alla nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, previsto ex articolo 602 c.c., disgiuntamente dalla autografia delle disposizioni in esso contenute, ha lo scopo precipuo di soddisfare l’indispensabile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, ma anche della evidente paternità e responsabilità del medesimo; egli dopo avere redatto il testamento, infatti, dispone appieno del suo patrimonio senza alcuna forma di incertezza o di ripensamento.
Il favor testamenti
Dal punto di vista invece della interpretazione della scheda testamentaria, la giurisprudenza di legittimità, applicando, con gli opportuni adattamenti, il criterio ermeneutico dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ., ritiene doveroso ricercare la effettiva volontà del testatore anche tramite il ricorso ad elementi estrinseci all’atto di ultima volontà, in considerazione, peraltro, della necessità di individuare, tra più interpretazioni possibili, quella favorevole alla conservazione del testamento in ossequio al favor testamenti.
In tale contesto si inserisce la sentenza sopra citata, secondo cui l’indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto (nel caso di specie, individuazione effettuata con riferimento al solo nome e cognome, senza data di nascita, nonostante la presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome) non ricade nell’ambito applicativo dell’art. 628 cod. civ. e non determina, pertanto, la nullità della disposizione qualora sia possibile determinare in modo certo la persona dell’erede dal contesto del testamento o altrimenti, in base ad univoci dati obiettivi, quali il rapporto diretto con il de cuius e la gestione diretta dei suoi beni nell’ultimo periodo di vita.
Il Testamento Olografo: Vantaggi e recente giurisprudenza
Come accennato, il testamento olografo rappresenta una forma particolarmente apprezzata per una serie di ragioni:
- La semplicità: l’articolo 602 c.c. infatti non prevede stili di redazioni obbligatori;
- La gratuità: non è richiesto l’intervento del notaio;
- Non è necessaria la presenza di testimoni.
A riprova della duttilità di tale negozio, la sentenza della Cassazione n. 26791 del 2016 ha stabilito la validità del testamento olografo redatto sotto forma di lettera, purché sia individuabile la volontà del testatore e vengano rispettati i principi formali ex art. 602 c.c. (autografia, sottoscrizione e data).
Per contro, sono presenti anche degli svantaggi. Difatti l’assenza del deposito dell’atto apre al rischio di alterazione o smarrimento, ma a essi si può ovviare con semplici accorgimenti (ad esempio con l’utilizzo di una cassaforte), ferma restando la possibilità per il de cuius di ricorrere comunque a un notaio.
In tale contesto è interessante una recente sentenza del Tribunale di Ragusa (07/03/2019) secondo cui, in base all’articolo 684 c.c., la distruzione del testamento, salvo prova contraria, rappresenta la volontà del testatore di revocare la disposizione delle proprie sostanze.
Resta aperta la facoltà per il testatore, inoltre, di revocare o modificare in toto le proprie volontà (art. 679 c.c.: “Revocabilità del testamento”) senza limiti fino al proprio decesso.