La fine di un’era
Le novità
Ogni lavoratore e datore di lavoro conosce la legge 407/90 come la Legge per le assunzioni agevolate. Grazie a questa, per più di vent’anni e fino al 31 dicembre 2014, il datore di lavoro che assumeva a tempo indeterminato usufruiva di agevolazioni particolarmente vantaggiose. Per le assunzioni che decorrono dal primo gennaio 2015, i benefici di cui all’art.8, comma 9, cuore della 407/90 vengono definitivamente soppressi, sostituiti da dubbi e perplessità.
Dal 2015, i datori di lavoro che vorranno avvalersi di agevolazioni per assunzioni a tempo indeterminato, potranno fare riferimento agli sgravi contributivi introdotti dalla legge di stabilità 2015 del Governo Renzi e regolati dalla Circolare INPS n. 17 del 29/01/2015.
Scopo e natura
I principi da cui scaturisce il contributo per le assunzioni a tempo indeterminato sono sottoposti alle seguenti normative:
- legge n. 92 del 2012 (cfr. circ. n. 137/2012);
- norme a tutela delle condizioni di lavoro e assicurazione dei lavoratori;
- disposizioni contenute nell’art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015.
Si rimanda alla Circolare INPS n. 17 del 29/01/2015.
La parola d’ordine di cui l’art. 1, commi da 118 a 124, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 è: promozione di forme occupazionali stabili. A questo principio si ispirano gli sgravi contributivi che decorrono dal primo gennaio 2015.
La natura del contributo alle assunzioni agevolate vuole incoraggiare l’occupazione essendo rivolto a tutti i lavoratori che, nei sei mesi prima, non risultavano assunti a tempo indeterminato. Vengono così incentivate le tipologie contrattuali caratterizzate da una maggiore stabilità. E’ finanziato con risorse statali quindi abbatte il costo del lavoro.
Chi riguarda
I nuovi incentivi sono rivolti alle assunzioni effettuate dal 01/01/2015 e riguardano i datori di lavoro del settore privato, siano essi imprenditori o meno. Rientrano inoltre, laddove previsto e in alcuni casi, i datori di lavoro del settore agricolo.
Sono inclusi, purché a tempo indeterminato:
- i contratti part-time;
- i contratti di somministrazione secondo le modalità previste dalla circolare INPS;
- il lavoro ripartito o job sharing. Per questo, è necessaria la sussistenza dei requisiti per l’esonero contributivo a favore di entrambi i lavoratori coobbligati.
Restano esclusi chi è assunto con una delle seguenti modalità contrattuali:
- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente o a chiamata anche se a tempo indeterminato, in quanto incompatibili coi principi di stabilità del rapporto di lavoro a cui la norma si ispira.
Resta inoltre esclusa dall’esonero contributivo tutta la pubblica amministrazione.
Riguardo le assunzioni fino al 31 dicembre 2014, valgono gli incentivi di cui all’art.8 della legge 407/90.
Requisiti di accesso agli sgravi contributivi
Per accedere al diritto all’esonero, il lavoratore:
- non deve avere avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione;
- non deve avere avuto rapporti col datore di lavoro richiedente l’agevolazione, ne con società da questo controllate, collegate o facenti capo, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge;
- non deve essere già stato assunto con agevolazione presso il medesimo datore di lavoro che lo assume.
Ambito di applicazione
La norma recita che:
la misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Da questo esposto, l’incentivo sembrerebbe riguardare l’intero contributo ma in realtà non è così. La misura dell’esonero è di € 8.060 (da intendersi come tetto limite annuo). Nei casi di lavoro part-time o ripartito, vanno eseguiti dei calcoli di adeguamento nel rispetto di tale soglia.
La durata è pari a tre anni (trentasei mesi) dal momento in cui il lavoratore è assunto e deve avvenire entro il 31 dicembre 2015. Il lavoratore può avvantaggiarsene una sola volta.
Sono esclusi:
- premi e contributi INAIL;
- contributi di cui all’art.2120 del codice civile;
- contributi di cui alla L. n.92/2012.
Il contributo non è cumulabile con gli incentivi a favore delle assunzioni di disoccupati da oltre un anno con più di 50 anni di età e di donne prive di impiego regolarmente retribuito (art. 4, commi 8 e seguenti, L. n. 92/2012).
E’ cumulabile invece con gli incentivi aventi natura economica così come stabilito dalla circolare INPS.
Differenze con la 407/90: limiti e opportunità
Le differenze tra le due normative sono notevoli nei contenuti e nella sostanza. Entrambe presentano limiti e opportunità.
Non è facile stabilire quale delle due normative risulti migliore tuttavia alcune considerazioni possono farsi.
Intanto va detto che vi sono fattispecie che rendono più favorevole l’applicazione di una disposizione piuttosto che dell’altra.
Limitazioni
Una prima importante limitazione è la penalizzazione di imprese artigiane e del Mezzogiorno.
Con la cancellazione degli incentivi previsti dalla 407/90, queste vedono meno la possibilità di usufruire dell’esonero totale dei contributi INPS e INAIL, nell’assunzione di disoccupati e/o cassintegrati iscritti al Centro per l’Impiego da almeno due anni (24 mesi).
Per il sud si tratta dunque della perdita di una importante opportunità che poteva essere sistematicamente applicata nel caso della presenza dei requisiti richiesti.
Altro limite, è l’applicazione dell’esonero triennale ai soli contributi INPS e per un massimo di € 8.060 quindi non al totale.
Infine, riguarda esclusivamente le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015.
Opportunità
Sono favorite le aziende di altre regioni geografiche non del Mezzogiorno e i liberi professionisti.
Maggiore facilità per il lavoratore di rientrare nei requisiti.
Accesso allo sgravio per le assunzioni effettuate dagli imprenditori agricoli.
Abbatte il costo del lavoro.
Conclusioni
E’ vero che la nuova manovra presenta dei vantaggi, ma ad oggi, forti sono i dubbi che in concreto questa possa generare maggiori opportunità di lavoro di quanto non abbia fatto la 407/90.
Le prime perplessità riguardano i tempi di validità dell’esonero che ad oggi interessano esclusivamente le assunzioni successive al primo gennaio 2015 da effettuarsi entro il trentuno dicembre 2015. Inoltre, cosa succederà dopo i tre anni di validità dell’esonero?
Le risorse stanziate, si prevede, dovrebbero generare tra le 500.000 e le 800.000 nuove assunzioni ma è ancora presto per dirlo. Di fatti un processo che fa registrare un incremento occupazionale è già in atto ma è da verificare se si tratta di nuove assunzioni o trasformazioni di contratti da tempo determinato a indeterminato.
E per quanto riguarda il sud? Era davvero il caso di eliminare l’ultimo baluardo grazie al quale lavoratori e datori di lavoro potevano ancora preservarsi, generando concrete opportunità di occupazione?