Modalità e calcolo
Sempre più spesso, specialmente in ambito giornalistico ed editoriale, vengono somministrati contratti sotto forma di cessione del diritto d’autore, prestazioni occasionali particolari che possono anche essere sottoposte alla ritenuta d’acconto, ossia una modalità di pagamento anticipato di alcune imposte. In questo modo l’obbligo del loro versamento passa dal lavoratore al datore di lavoro che, trattiene una parte dei compensi dovuti e versa parte delle imposte.
Differenza tra prestazione occasionale e cessione del diritto d’autore
La differenza tra una semplice prestazione occasionale e un contratto con cessione del diritto d’autore sta nel tipo di ritenuta d’acconto che vi si può applicare.
Nel caso di un contratto di collaborazione occasionale, infatti, se il datore di lavoro sceglie di pagarvi con la ritenuta d’acconto questa sarà pari al 20% sul totale, il 100%, dei pagamenti dovuti.
Per fare un esempio pratico: nel caso di un importo, quindi considerato lordo, di 1000 €, la ritenuta d’acconto sarà di 200 €. Di conseguenza, il datore di lavoro verserà per voi i 200 € di imposte e il vostro pagamento netto, quello che incasserete, sarà pari ad 800 €.
Nel caso di un contratto con cessione dei diritti d’autore, invece, la ritenuta d’acconto sarà calcolata in modo diverso. Si tratterà sempre di trattenere il 20%, ma su un imponibile che varia in base a diversi fattori per i quali, quindi, varierà sia il valore dell’imposta versata dal datore di lavoro che il netto che si riceverà e si dovrà poi dichiarare.
Nello specifico, oltretutto, Il diritto d’autore deriva quindi dal diritto commerciale, che prevede sfruttamento economico di un’opera di ingegno, ed è regolato da: Codice Civile artt. 2575; dalla Legge del 22 aprile 1941 n. 633 (e direttive comunitarie); dalla Legge del 21 maggio 2004 n.128 e dalle Leggi sull’Editoria.
Il calcolo della ritenuta d’acconto
Come abbiamo detto, la cessione del diritto d’autore rientra nelle prestazioni di lavoro autonomo ed è quindi soggetta ad una ritenuta d’acconto del 20%. La differenza, tuttavia, sta nella differenza della base imponibile che, in questo caso, cambia in base all’età. Nel caso si abbiano più di 35 anni la base imponibile è pari al 75% sul totale lordo, nel caso si abbiano meno di 35 anni, invece, la base imponibile è del 60% sul totale lordo. Ora portiamo ad esempio i due casi così da chiarire bene la situazione.
Età maggiore di 35 anni
Dai 35 anni in su la ritenuta d’acconto si pagherà calcolando il 20% di imposte sul 75% del totale imponibile. Nel caso di un imponibile lordo di 1000 € i vari passaggi, quindi, saranno:
Calcolare il 75% dell’imponibile, che su 1000 € sono 750 €.
La ritenuta d’acconto, quindi, sarà del 20% su 750 €, ossia 150 €.
Il netto percepito, di conseguenza, deriverà dal totale lordo meno la ritenuta d’acconto, ossia 850 €.
Età minore di 35 anni
Dai 35 anni in giù, invece, la ritenuta d’acconto si pagherà calcolando il 20% di imposte sul 60% del totale imponibile. Facendo ancora l’esempio con 1000 €, per rendere chiare le cose, i vari passaggi saranno:
Calcolare il 60% dell’imponibile, che su 1000 € sono 600 €.
La ritenuta d’acconto, quindi, sarà del 20% su 600 €, ossia 120 €.
Il netto percepito, di conseguenza, deriverà dal totale lordo meno la ritenuta d’acconto, ossia 880 €.
Nella dichiarazione dei redditi
Ora sapete come calcolare la ritenuta d’acconto e il netto che vi dovrà essere percepito nel momento in cui avete un contratto di cessione del diritto d’autore, ma come si dichiarano queste tipologie di compensi?
In realtà è molto semplice, in base al modello utilizzato:
Nel caso del modello 730, i compensi derivanti dai diritti d’autore devono essere trascritti al rigo D4 del quadro D. Non dimenticandovi di evidenziare il codice “2” nella colonna 1, codice che si riferisce proprio a questo tipo di reddito.
Nel caso del modello Unico, molto più semplicemente, i compensi derivanti dai diritti d’autore vanno dichiarati nella Sezione II del quadro RE, ossia “altri redditi di lavoro autonomo”.