La tutela e le diverse categorie
L’articolo 2059 del codice civile stabilisce che:
“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
Il danno non patrimoniale si configura nel caso della lesione di un interesse non economico e non patrimoniale, ma comunque tutelato dal nostro ordinamento giuridico. Un esempio di danno non patrimoniale è la lesione del diritto all’integrità familiare, un danno alla salute, alla riservatezza, all’onore o al diritto all’immagine.
Sono suscettibili di essere lesi una pluralità di interessi fondamentali che trovano tutela in svariate norme del nostro ordinamento giuridico. In primo luogo si tratta di diritti tutelati dalla carta costituzionale si pensi ad esempio al danno cagionato alla salute regolamentato dall’articolo 32 della Costituzione, o da alcune norme del codice penale si pensi all’art.185 c.p. che prevede la possibilità del risarcimento di tutti i danni non patrimoniali derivanti direttamente dal reato commesso ed infine trovano una regolamentazione in leggi speciali si pensi alla normativa in tema di privacy dettata dal Dlgs. 196/2003.
La storia del danno non patrimoniale
Nel nostro ordinamento giuridico prima dell’entrata in vigore del codice civile si riteneva non risarcibile in alcun modo un danno che non fosse di tipo economico risultando inconcepibile la possibilità di un ristoro di una lesione non patrimoniale. Nel 1942 è stato previsto l’art. 2059 c.c. che però aveva un’applicazione molto ristretta dal momento che l’unico caso in cui il legislatore aveva disciplinato i danni non patrimoniali era quello previsto dall’art. 185 c.p. Solo a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione nel 1948 la dottrina e la giurisprudenza hanno iniziato a concepire la possibilità di un risarcimento in caso di violazione di interessi non patrimoniali. Si è pertanto individuata una categoria unitaria di danno non patrimoniale che assume una configurazione diversa a seconda dell’interesse leso. Nello specifico si è distinto tra il danno biologico, quello morale e quello esistenziale.
Si rende opportuno analizzare ognuna di queste singole categorie.
Danno morale
Il danno morale si configura quando a seguito di un fatto illecito la persona che ha subito l’azione illegale si trova a vivere uno stato di sofferenza psichica, patema d’animo tale da necessitare un ristoro del torto subito. Tradizionalmente è stato sempre individuato nella combinata lettura dall’art. 2059 c.c. e del 185 c.p.
Danno biologico
Il danno non patrimoniale più conosciuto è sicuramente quello biologico o alla salute. Si configura quando si assiste ad una lesione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. Danno consistente ad esempio in una patologia psichica, insonnia, stato d’ansia generalizzato cagionato direttamente dalla commissione di un fatto illecito. Il danno va valutato da un esperto ed accertato nella sua gravità e nel suo preciso ammontare così da prevedere un adeguato ristoro per il danneggiato.
Il danno biologico può essere risarcito sia alla vittima stessa sia ai suoi familiari o prossimi congiunti per diritto successorio. È infatti possibile che la vittima di un danno a seguito della lesione subita perda la vita. In questo caso la giurisprudenza predominante e così anche i più importanti studiosi del diritto hanno ritenuto che il danno non patrimoniale subito dalla vittima deceduta, nel caso in cui sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo dalla lesione alla morte fa sorgere il diritto in capo ai familiari o ai prossimi congiunti ad ottenere il ristoro dei danni subiti. Va inoltre sottolineato che i parenti del defunto a seguito di un danno biologico hanno diritto al ristoro del danno subito per la perdita del rapporto parentale.
Danno esistenziale
Il danno esistenziale invece si configura come la lesione degli interessi non patrimoniali che trovano tutela nella carta costituzionale o nelle leggi speciali. Si ricordi sempre il caso della violazione della privacy o della riservatezza.
Tabelle del risarcimento
Il danno non patrimoniale viene liquidato in via equitativa, si tenta pertanto di convertire la lesione subita dal soggetto in una somma di denaro idonea a ristorarlo per l’illecito subito.
Originariamente ogni tribunale si autogestiva mediante delle apposite tabelle. Ciò però portò ad una grande confusione poiché un danno non patrimoniale liquidato a Roma aveva un valore economico ed un danno liquidato a Milano ne aveva un altro.
Così convenzionalmente si è deciso di prendere come modello di riferimento per tutti i Tribunali quello delle tabelle milanesi.
Pertanto nel momento in cui si subisce un danno non patrimoniale si ha la possibilità di ottenere la liquidazione dello stesso in base a criteri oggettivi ed uniformi per tutti.
Dott.ssa Giulia Mancino