Il Decreto Legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013
Lo status di figlio e i diritti acquisiti
Il D.L.vo 154 del 2013, recependo le disposizioni emanate dalla Legge n. 219 del 2012, ha definitivamente eliminato ogni discriminazione tra i figli nati all’interno di un matrimonio e i figli nati fuori dal matrimonio.
A partire dall’entrata in vigore di tale normativa, infatti, non esiste più alcuna distinzione tra i cosiddetti “figli legittimi” e “figli naturali”.
Fino a tale riforma, infatti, i figli legittimi hanno potuto godere di tutti i diritti a essi spettanti; i figli naturali, invece, nati da una relazione extra matrimoniale o da una convivenza o, comunque, fuori dal matrimonio, sono stati “tacciati” del marchio di “figli illegittimi” e di conseguenza non hanno potuto godere né esercitare tutti i diritti appartenenti ai figli legittimi. La legittimazione di un figlio, dunque, deriva dal fatto che egli nasca o meno in costanza di matrimonio e non dal fatto che venga riconosciuto dai genitori.
La riforma del diritto di famiglia che precede quella più moderna (del 2013) risale al 1975 la quale, seppur avesse introdotto sostanziali modifiche in materia di filiazione, ha lasciato invariata la distinzione tra figli legittimi e figli illegittimi, limitandosi a sostituire il termine “illegittimo” con quello di “naturale”. La sostanza comunque rimase invariata. Ne deriva che anche i figli adottivi, prima dell’entrata in vigore della riforma della filiazione, non sono stati considerati figli legittimi e che, di conseguenza, parte dei diritti relativi ai figli legittimi sono stati per troppo tempo ad essi negati. Molto è cambiato con la riforma della filiazione del 2013.
In primis è stato stabilito che in ogni normativa vigente e ovviamente anche in quelle a venire venga eliminata ogni distinzione tra figli legittimi, figli naturali e adottivi per cedere il posto ad un unico termine, quello di “figlio”. In sostanza, tutti i figli possiedono il medesimo status giuridico. I diritti che in seguito a tale normativa vengono acquisiti dai figli si accompagnano ai doveri che ogni genitore mantiene. Lo status di “figlio” porta con sé una serie di diritti giuridici quali il diritto di essere mantenuto, educato, istruito, assistito fisicamente, economicamente e moralmente dai genitori ed, infine, il diritto successorio.
I rapporti tra genitori e figli e la “responsabilità genitoriale”
La riforma si pone come obiettivo anche quello di legiferare sul rapporto tra genitori e figli. E lo fa sia in relazione ai rapporti ancora in essere, sia con riferimento ai più complessi rapporti tra genitori e figli quando i primi siano in particolari condizioni di crisi quali divorzi, separazioni, annullamento o nullità di matrimonio, o comunque quando si dissolve il rapporto matrimoniale o di fatto entro il quale restano invariati tutti gli obblighi nei confronti dei figli.
Dall’entrata in vigore della riforma, inoltre, non si parla più di “potestà genitoriale” ma l’espressione è stata sostituita dalla più completa “responsabilità genitoriale”, come a voler ribadire l’intento di porre al primo posto l’interesse nei confronti del figlio come criterio fondamentale.
La potestà genitoriale che, a sua volta, è figlia legittima della ancora più retrograda “patria potestà”, era come se includesse solo ed esclusivamente facoltà dei genitori da esercitare in capo ai propri figli e legittimasse una sorta di assoggettamento dei figli nei confronti dei genitori (che nella riforma del 1975 dovevano addirittura essere non solo rispettati ma addirittura “onorati”).
Tant’è vero che il figlio nato in costanza di matrimonio, e quindi figlio legittimo, acquisiva uno status giuridico che gli garantiva rapporti giuridici con l’intera famiglia; il figlio naturale, invece, assumeva uno status solo ed esclusivamente con ciascun genitore, poiché il fatto che questi ultimi non fossero sposati non consentiva di considerarli come una famiglia ma il figlio naturale aveva due rapporti giuridici distinti e separati con ciascun genitore. Ecco perché si parlava di potestà genitoriale. Basti pensare, a titolo esemplificativo, che se i genitori non sposati avevano riconosciuto contemporaneamente il figlio ma questi abitava con uno dei due genitori, la potestà genitoriale spettava solo al genitore che conviveva col figlio.
Il fatto di sostituire il termine “potestà” con quello di “responsabilità” comporta oggi, per l’appunto, l’assunzione di oneri ed obblighi congiunti nei confronti del figlio. Le coppie non sposate sono, quindi, ad oggi equiparate a quelle sposate, poiché la responsabilità genitoriale deve essere in ogni caso, quando è possibile, esercitata di comune accordo.
I rapporti con gli altri membri della famiglia
Ma i rapporti disciplinati da tale riforma non sono solo quelli tra genitori e figli. L’assunzione dello status di “figlio” implica l’estensione dei rapporti non solo con i propri genitori ma anche con tutti i membri della famiglia: parenti ed affini. Il figlio ha, infatti, diritto di mantenere rapporti significativi con tutti i membri della famiglia.
Anche i nonni, quindi, hanno il diritto di rivendicare (persino in sede giudiziale) i propri diritti di frequentare costantemente i propri nipoti e di mantenere con essi invariato il proprio rapporto di parentela anche in presenza di cessazione degli effetti matrimoniali dei genitori. Ne consegue che anche il diritto successorio da parte del “figlio” viene assicurato da un trattamento assolutamente paritario tra figli naturali e figli legittimi.
Il ruolo centrale del figlio
Il “figlio” assume, quindi, una posizione di rilievo in ogni circostanza. Anche nell’ambito di procedimenti giudiziari in cui il Giudice deve prendere decisioni che riguardino il minore, egli ha il diritto di essere ascoltato. Sarà discrezione del Giudice la decisione di ascoltare o meno il minore, quando non ritenga il suo ascolto superfluo o in contrasto con i suoi stessi interessi.
La presunzione di paternità, le pratiche di disconoscimento ed il cognome del figlio
Va precisato, tuttavia, che rimane invariato, anche nell’ambito di tale riforma della filiazione, il principio secondo cui la legittimazione di un figlio nato in costanza di matrimonio e cioè tra due persone coniugate si basa sul principio secondo cui il padre sia presuntivamente il marito della donna che ha concepito il figlio. Rimane salva la possibilità di esperire un’azione di disconoscimento del figlio entro i cinque anni dalla sua nascita.
Quando, invece, un figlio non venga riconosciuto da nessuno dei due genitori alla nascita, sarà l’ufficiale di stato civile ad attribuirgli un nome ed un cognome che egli potrà mantenere anche se riconosciuto in età adulta oppure sostituire o aggiungere a quello del genitore che lo riconosce tardivamente.
Conclusioni
La portata innovativa della riforma è enorme. La tanto attesa riforma ha, finalmente, posto fine ad una discriminazione inaccettabile, per di più sancita dalla normativa e quindi inspiegabilmente concessa e resa legale.
Le novità introdotte dal D.L.vo 154/13 non sono solo di ordine lessicale ma conducono ad una svolta culturale essenziale per un Paese moderno. Non era accettabile che una materia talmente delicata come quella relativa ai rapporti tra genitori e figli ed il loro status giuridico fosse regolata da una normativa vetusta, ormai inopportuna e chiaramente da ammodernare.
Molto è stato fatto, ma molto vi è ancora da fare.