A chi rivolgersi? Giudice ordinario o Giudice tributario? Sentenze, diatribe e controversie
Fermo Amministrativo Auto o altro Veicolo, il Ricorso
Tra le tante cose che ci possono capitare ce n’è una in particolare in grado di rovinare facilmente una splendida giornata e cioè, ricevere nella propria cassetta delle lettere una strana raccomandata da parte del locale concessionario per la riscossione dei tributi, che ci comunica l’iscrizione al pubblico registro autoveicoli (P.R.A.) di un provvedimento di fermo amministrativo in capo alla nostra auto o parimenti altro veicolo di proprietà.
Immediatamente l’angoscia la fa da padrona e cominciamo a porci duemila domande. Che ho fatto, cos’è un fermo amministrativo? Che conseguenze ci sono? Cosa devo fare? Posso fare ricorso? In effetti tali avvisi non servono molto a chiarirci le idee, se non a specificare che il procedimento è stato avviato a causa del non pagamento nel termine massimo di sessanta giorni di una cartella esattoriale iscritta a ruolo. Cosa è successo quindi?
Non abbiamo estinto un debito che avevamo nei confronti di un’amministrazione o altro ente (Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.) per cui, trascorsi i termini di legge entro cui versare quanto dovuto, si è passati alle vie coercitive arrivando fino al fermo o blocco di un bene mobile, il più delle volte il proprio autoveicolo auto o moto che sia.
Fare Ricorso al Fermo Amministrativo, si può?
E’ molto difficile affrontare questo argomento in quanto la giurisprudenza in primis, ha difficoltà a disciplinarlo. Manca in questo senso un quadro di riferimento e un orientamento specifico per cui spesso si sfocia in equivoci e contraddizioni dovute a lacune normative. Il modo in cui si cerca di stabilire la natura dell’atto è di per se incerto e proprio per questo è difficile definire disposizioni chiare e attendibili nel regolare il procedimento. Più volte il legislatore è intervenuto in merito, sconvolgendo quelli che sembravano essere punti fermi stabiliti da sentenze anche piuttosto autorevoli. Molte di queste sentenze, tuttavia, riguardano la sproporzione spesso ricorrente tra il provvedimento preso, anche per somme inique, e il danno che lo stesso può provocare, soprattutto laddove il Fermo Amministrativo, con le Ganasce Fiscali, nel limitare la disponibilità, inficia la possibilità di utilizzo di veicoli strumentali ad un’attività o alla propria occupazione, compromettendo il sostentamento economico proprio e della propria famiglia.
Giudice ordinario o Giudice tributario?
Nel tentativo di definire la natura dell’atto, vi è anche la volontà di definire l’organo competente che gestisce ricorsi e opposizioni.
Le sentenze di cassazione n.2053 e n.14701 del 2006 identificano come organo competente circa la legittimità del provvedimento il Giudice ordinario, mentre la legge 248 del 2006 identifica come organo competente il Giudice tributario o le Commissioni Provinciali Tributarie. Entrambe le sentenze definiscono un organo competente, ma non chiariscono in maniera univoca a chi ci si debba rivolgere.
In questo senso sembrerebbe venirci in aiuto la sentenza della cassazione civile n.14831 del 25 giugno 2008 che affida la competenza, secondo la natura del debito cui segue la cartella esattoriale, quindi il preavviso di fermo. Pertanto ci si rivolge al:
- Giudice tributario per i debiti tributati quali imposte, tasse, tributi di qualsivoglia natura;
- Giudice ordinario per tutti gli altri casi quali i contributi INPS, INAIL, multe, etc.
Per le associazioni dei consumatori il fermo amministrativo è contestabile per il semplice fatto che l’art.86 dpr n.602/1973 prevede sì il fermo, ma non come questo debba svolgersi. Qualsiasi procedura di fermo amministrativo, nel modo in cui essa viene operata, sarebbe allora contestabile in quanto non regolamentata. Questa resta pur sempre un’interpretazione.
A parte la specificità del debito e l’organo cui rivolgersi, è possibile genericamente impugnare gli atti per vizi propri (notifica irregolare o inesistente, inesattezze, errori, omissioni e false applicazioni di legge) cui può conseguire la nullità o l’annullabilità dello stesso (legge n.15 del 2005).
E’ possibile impugnare il Preavviso di Fermo?
In questo senso si sono espresse con parere negativo diverse sentenze della Corte di Cassazione, restando invece possibile impugnare la comunicazione dell’iscrizione del fermo amministrativo. La motivazione è da ricercarsi nel fatto che il preavviso di fermo, non essendo espressamente previsto dalla legge, non genera di per sé alcun effetto sulla disponibilità del veicolo da parte del debitore ne sulla sua condizione patrimoniale.
Questa autorevole decisione è sovvertita da un’altra recente sentenza (10679 del 2009) che stabilisce che l’atto di preavviso è impugnabile. La sentenza 11087 del 2010 stabilisce che l’impugnazione vale anche per i debiti non tributari, per cui va fatta all’organo competente (commissione provinciale tributaria o Giudice Ordinario), secondo la natura del debito (tasse, tributi, altre sanzioni).
In ogni caso, vista la complessità della materia, qualora si voglia impugnare un atto di fermo amministrativo o fare ricorso, è sempre bene farsi seguire da un avvocato.