Questa azione porta ad una serie di conseguenze spiacevoli, prima tra tutte l’iscrizione al CAI e al Registro Informatico dei Protesti
Generalità e disciplina
Il portatore di una cambiale o assegno, nel momento in cui venga rifiutato il pagamento da parte del trattario o debitore cambiario, ossia colui verso il quale la cambiale o assegno è stata emessa, o dall’emittente per quanto riguarda il pagherò, può pretendere il pagamento da parte di questo e da tutti gli obbligati cambiari. A questo punto il portatore può:
- in forza del titolo esecutivo in suo possesso, dare avvio all’esecuzione forzata sui beni del debitore, non essendo necessario un provvedimento giudiziale di condanna;
- promuovere un ordinario giudizio di cognizione;
- avvalersi del procedimento ingiuntivo.
L’azione di protesto si differenzia secondo che i soggetti coinvolti siano obbligati diretti o di regresso. Sono obbligati diretti l’emittente, l’accettante e i relativi avallanti. Sono obbligati di regresso il traente, il girante e relativi avallanti, l’accettante per intervento.
L’azione diretta, contrariamente all’esercizio dell’azione cambiaria di regresso non è sottoposta a particolari formalità, non è subordinata alla levata del protesto e non è soggetta a decadenza. Unica incombenza a carico del portatore è il rispetto del termine di prescrizione di tre anni dalla scadenza della cambiale o assegno. L’azione di regresso è invece più complessa e può essere esercitata col cosiddetto atto autentico di protesto che viene emanato successivamente alla costatazione del mancato pagamento o del rifiuto di accettazione.
Nell’azione di protesto i termini per la levata sono fondamentali se il portatore non vuole decadere dalle azioni di regresso, in particolare, deve essere levato nei due giorni feriali successivi alla scadenza della cambiale. Altro termine importante, fissato in quattro giorni dalla constatazione, è quello entro cui il portatore deve dare avviso all’obbligato di regresso circa il non avvenuto pagamento o mancata accettazione, affinché questo possa o pagare, o rivalersi di diritto sugli altri obbligati. L’omissione di questo termine non pregiudica l’azione di protesto ma prevede il risarcimento del danno arrecato, per un importo massimo non superiore a quello del titolo (assegno e cambiale che sia).
L’inserimento da parte di traente, girante o avallante nella cambiale/assegno della clausola “SENZA SPESE” o “SENZA PROTESTO”, dispensa il portatore dal protesto ma non dalla presentazione nei termini.
Il protesto come atto autentico
Il mancato pagamento del debitore cambiario o mancata accettazione, viene accertato e formalizzato attraverso l’atto di protesto e ciò con atto pubblico redatto da un notaio, un ufficiale giudiziario e in alcuni casi da segretari comunali.
Il protesto ha la funzione di garantire agli obbligati di regresso circa la tempestività della presentazione del titolo e l’effettivo suo mancato pagamento (o sua mancata accettazione). Allo stesso, tuttavia, viene fatto comunemente ricorso anche quando non vi sia un’azione di regresso da esercitare, in quanto sussiste comunque l’interesse del portatore a fare constatare in modo solenne il mancato buon fine del titolo, nonché di esercitare una pressione psicologica sull’obbligato cartolare in considerazione del discredito commerciale provocato dalla pubblicità che si accompagna al protesto.
Il protesto può essere fatto con atto separato oppure può essere scritto direttamente sulla cambiale o assegno bancario o su una sua copia o sul foglio di allungamento aggiunto da notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale i quali dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione
Il protesto e l’assegno bancario
Il protesto nel nostro ordinamento, è disciplinato per la cambiale dagli artt.51-73 R.D. 1669/1933 per l’assegno artt. 45-65 R.D. 1736/1933. Il protesto cambiario si differenzia dal protesto dell’assegno, per il fatto che oggetto dell’assegno può essere solo il pagamento o accreditamento di conto o di giro; non può infatti aversi un protesto di assegno per mancata accettazione.
Nel caso di assegno bancario, con il protesto non si vuole soltanto evitare la decadenza dell’azione di regresso, ma anche dare rilevanza, attraverso atto pubblico formale, il non avvenuto pagamento da parte del debitore cambiario. La forma dell’assegno bancario è quello della cambiale tratta, ma si distingue per la funzione economica. La cambiale è infatti uno strumento di credito, l’assegno è invece per definizione, uno strumento di pagamento al servizio di colui che ha fondi presso un istituto bancario contenente l’ordine incondizionato di pagare a vista al portatore, l’importo indicato sul titolo. E’ emesso all’ordine o al portatore.
L’assegno dunque è strumento di pagamento, mentre la cambiale è strumento di credito.
Una volta che un pagamento tramite assegno non viene onorato, si da avvio al procedimento che ne attesta il mancato pagamento. Così come per la cambiale, il procedimento viene gestito da un notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale. Natura dell’assegno protestato è quello di tutelare e garantire il creditore con un atto probatorio che può essere impugnato in sede di giudizio. Come abbiamo già visto, si tratta di un atto che attesti e formalizzi il mancato pagamento. Anche le banche si cautelano in caso di assegno protestato nei confronti di chi ha emesso l’assegno incriminato. In questo caso la banca rilascerà una dichiarazione di avvenuta presentazione dell’assegno nei tempi previsti e di non avvenuto pagamento. Questa dichiarazione, comunicata alla Camera di Commercio, avrebbe l’effetto di far inserire il titolare del conto corrente nell’elenco dei protestati.
Cosa deve contenere l’atto
In qualità di atto pubblico il protesto è soggetto alle regole previste dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
Secondo le disposizioni del T.U., la levata avviene nel luogo di presentazione o pagamento o in mancanza di questo:
- nel domicilio del trattario, salvo persona diversa se indicata nel titolo;
- nel domicilio dell’accettante per intervento o diversa persona indicata nel titolo;
- nel domicilio dell’indicato al bisogno.
Laddove non fosse possibile rintracciare la residenza di suddette persone, può essere levato a scelta del procedente in qualunque località (protesto a vento).
Contenuto dell’atto di protesto:
Da un punto di vista formale, i contenuti previsti dalla legge valgono sia per la cambiale che per l’assegno:
- data;
- nome del richiedente;
- indicazione dei luoghi presso cui l’atto è stato fatto;
- oggetto delle richieste, delle persone richieste, delle risposte avute e nel caso di mancate risposte, la motivazione di queste;
- sottoscrizione del notaio, dell’Ufficiale giudiziario o del segretario comunale.
Il Registro Informatico dei Protesti
Presso le Camere di Commercio, si tiene il Registro Informatico dei Protesti nel quale sono annotati i protesti per mancato pagamento di assegni bancari e postali, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari. L’iscrizione al registro avviene entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ufficio levatore alla Camera di Commercio territorialmente competente. Non vengono annotati quelli per manata accettazione. Il registro informatico, al fine di rendere tempestiva ed efficiente la gestione delle informazioni, sostituisce l’archiviazione cartacea. I dati, su scala nazionale, vengono conservati per cinque anni dalla loro iscrizione e sono accessibili al pubblico che può chiederne visura direttamente alla Camera di Commercio. Questa, in seguito a richiesta di visura per un dato soggetto o società, rilascerà apposita certificazione con l’esito della ricerca. Può essere fatta richiesta di cancellazione dopo un anno dal protesto e prima dei 5 anni previsti con apposita istanza di riabilitazione al Tribunale nel caso di iscrizione in seguito ad assegno protestato, su domanda al dirigente dell’ufficio protesti della Camera di Commercio, per le cambiali. In questo caso alla documentazione andrà allegata la quietanza con firma autenticata di avvenuto pagamento
La conseguenza più grave, l’iscrizione al CAI
La conseguenza senza dubbio più grave di un assegno protestato, è l’iscrizione di chi lo ha emesso al CAI (Centrale Allarme Interbancaria). Il CAI è l’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento il cui scopo è garantire il regolare funzionamento del sistema di pagamento, in particolare quello tramite assegni.
I termini, ai sensi dell’art.8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386, sono i seguenti:
- segnalazione per mezzo raccomandata o telegramma al soggetto che ha emesso un titolo privo di copertura, dell’avvio dell’inizio dell’azione nei suoi confronti, con preavviso di revoca a 60 giorni per il pagamento;
- possibilità per il debitore cambiario di coprire l’assegno protestato entro i 60 giorni (pagamento tardivo) restando obbligato al versamento degli interessi legali, delle spese di protesto e di una sanzione pari al 10% dell’importo dell’assegno;
- oltre i 60 giorni, anche in caso di copertura del debito, il debitore cambiario verrà scritto presso l’elenco dei protestati del CAI con tutte le conseguenze negative relative.
Essenziale dunque, per scongiurare l’iscrizione al CAI in seguito ad assegno protestato, è pagare il debito scoperto o presso la banca in cui l’assegno è stato rilasciato o direttamente al creditore, il quale rilascerà quietanza di avvenuto pagamento alla stessa.
Salve, potete dirmi se la segnalazione al CAI per assegni protestati è permanente o ci sono dei termini di prescrizione,grazie