Ambito di applicazione civile e penale, calcolo dei termini, la legge ex Cirielli
Un istituto legato allo scorrere del tempo
Si sente spesso parlare di prescrizione come di un deus ex machina invocato da tutti coloro che hanno un vincolo giuridico e sperano che questo “cada in prescrizione”, al fine di evitare l’applicazione della pena prevista o l’esecuzione dell’adempimento. Quando si parla di questo argomento, ci si riferisce di norma a quella che tecnicamente viene definita prescrizione estintiva, eppure questa può anche essere acquisitiva, meglio conosciuta come usucapione.
Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come si applica.
E’ un istituto giuridico valido sia nel diritto civile che in quello penale; disciplinato dagli artt.2934 – 2963 del Codice Civile e dall’art.157 del Codice Penale (modificato poi dalla L. n.251 del 5/12/2005). In entrambi gli ambiti di applicazione, seppur con significati diversi, essa riguarda gli effetti giuridici che ha il trascorrere del tempo nell’esercizio di un diritto.
In ambito civile, il mancato esercizio di un diritto soggettivo per un determinato (dalla legge) periodo di tempo comporta l’estinzione del diritto stesso. In quello penale, invece, l’estinzione concerne il reato che a distanza di un determinato (sempre dalla normativa) periodo di tempo non ha più motivo di essere punito, sia per l’ormai mancato interesse da parte dello Stato, sia perché l’esigenza di reinserire il reo nella società è ormai venuto meno.
Il presupposto che sta alla base di questo istituto giuridico è sempre quello della certezza del diritto. Infatti, se un soggetto è titolare di un diritto e non lo esercita per un lungo periodo di tempo, il Codice Civile gli riconosce la facoltà di non voler più esercitare il proprio diritto, ma, di contro, tutela anche il soggetto passivo, permettendogli di non restare obbligato per un periodo di tempo infinito. Colui che ha effettivamente adempiuto la propria obbligazione, infatti, non sempre a distanza di molti anni potrà essere nelle condizioni di dare prova del proprio adempimento, ad esempio perché ha smarrito la quietanza di pagamento e non potrà provare concretamente di aver saldato il suo debito, oppure perché eventuali testimoni non sono più reperibili o non ricordano le circostanze in cui è avvenuto il pagamento.
I termini di prescrizione in ambito civile
Normalmente, in materia civile, questa si esercita in dieci anni. Tuttavia ad alcune fattispecie di diritto si applica un periodo di prescrizione più breve o più lungo.
- Quando il periodo di prescrizione non viene specificato espressamente dalla legge, si applica la prescrizione ordinaria: dieci anni;
- Si estinguono in venti anni i diritti reali su cosa altrui per il non uso prolungato nel tempo;
- Si prescrivono in cinque anni: i diritti relativi al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, ogni tipo di corrispettivo di locazioni, gli interessi e, in generale, tutto quello che va pagato periodicamente ad anno o periodi più corti dell’anno;
- Si prescrivono in tre anni: i diritti derivanti dalle prestazioni da lavoro per i prestatori di lavoro, i professionisti, i notai, gli insegnanti;
- Si prescrivono in due anni dall’evento: i diritti relativi al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli;
- Si prescrivono in un anno: i diritti relativi a contratto di spedizione e contratto di trasporto, i diritti nei confronti degli esercenti pubblici servizi di linea, il diritto al pagamento delle rate relative ai premi assicurativi, il diritto degli ufficiali giudiziari riguardante il compenso degli atti da questi ultimi compiuti nello svolgimento delle proprie finzioni, il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, il diritto dei farmacisti circa il prezzo dei medicinali;
- I diritti derivanti dal contratto di spedizione e trasporto se esso ha inizio o termine fuori dell’Europa si prescrivono in diciotto mesi;
- Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che forniscono;
Altre fattispecie di diritti sono, invece, imprescrittibili: non si applica, cioè, in nessun caso alcun termine di prescrizione.
- I diritti indisponibili: diritti della personalità e diritti familiari;
- I diritti disponibili ma dichiarati imprescrittibili dalla legge: diritto di proprietà, diritto di acquisizione del titolo di eredità e quello di nullità di un contratto.
Il Calcolo del periodo di applicazione
Il calcolo della prescrizione estintiva decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Quando questo non può essere determinato così facilmente, esso è stabilito dal Giudice. Tuttavia, è possibile che il titolare del diritto faccia in modo che si interrompa il decorso della prescrizione estintiva, con un qualsiasi atto interruttivo tra i seguenti:
- compiendo un atto formale con il quale manifesta la volontà di esercitare il proprio diritto (ad esempio inviando una raccomandata in cui chiede il risarcimento dei danni);
- riconoscendo formalmente l’esistenza del diritto (ad esempio il debitore invia una lettera con cui riconosce al creditore di dovergli corrispondere una somma di denaro).
Nel diritto civile la prescrizione è un’eccezione di parte che cioè non può essere rilevata d’ufficio ma deve essere espressamente eccepita dalla parte che, ad ogni modo, non deve avere messo in atto nessuno degli atti interruttivi appena citati.
In ambito processuale, poi, si può parlare di prescrizione presuntiva quando ci si riferisce solo ed esclusivamente all’estinzione del debito. In genere questa prescrizione avviene in tempi brevi, perché riguarda generalmente il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo di una merce. Da una parte il debitore afferma di aver pagato il corrispettivo, dall’altra, tuttavia, non possiede la quietanza di pagamento (scontrino o fattura). L’obbligazione si ritiene presunta, dopo che il debitore ha eccepito in giudizio al creditore l’avvenuta prescrizione presuntiva, se non esistono prove contrarie.
La prescrizione estintiva in ambito penale
In materia penale la prescrizione estintiva interessa gli autori di reati commessi in un periodo di tempo così lontano da non poter essere punito dalla legge.
Allo scadere di tale periodo di tempo, infatti, viene meno sia l’interesse da parte dello Stato affinché questo reato venga punito, sia la funzione riabilitativa della condanna e la sua utilità nel reinserimento sociale del condannato.
La prescrizione del reato assolve anche ad una funzione di risparmio energetico di risorse da parte dello Stato, che in sostanza rinuncia a perseguire e quindi a punire l’autore di un reato commesso dopo che sia trascorso un periodo di tempo eccessivamente lungo.
Ciò sempre nell’ottica riabilitativa e rieducativa della pena. L’autore di un reato commesso troppo tempo prima non ha motivo di essere rieducato e reinserito nella società. Inoltre sarebbe difficile per lui difendersi nel corso di un giudizio, poiché andare a recuperare prove a suo favore sarebbe impossibile.
La prescrizione ovviamente non corrisponde ad una piena assoluzione dell’imputato, seppur i suoi effetti siano uguali, poiché nella sentenza il Giudice riconosce la colpevolezza dell’imputato ma non lo condanna per le motivazioni già dette.
Peraltro, l’imputato, certo della propria non colpevolezza, può decidere di rinunciare all’applicazione della prescrizione estintiva, continuando nel processo e dimostrando la propria innocenza.
Il termine necessario affinché venga meno l’interesse da parte dello Stato di punire colui che ha commesso un reato è fissato dall’art.157 del codice penale, in via generale, in cinque anni, tuttavia, esso varia in considerazione della pena stabilita e in relazione al reato commesso.
I reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo, invece, non possono essere soggetti a prescrizione.
La prescrizione, inoltre, determina l’estinzione del reato in considerazione della pena stabilita per quel reato, senza tenere conto delle circostanze attenuanti e aggravanti.
Essa estingue il reato, decorso il tempo compreso tra il massimo della pena edittale stabilita dalla legge e un tempo in ogni caso non inferiore a sei anni (se si tratta di delitto) e a quattro anni (se si tratta di contravvenzione).
La Legge ex Cirielli
La legge n.251 del 5/12/2005 (legge ex Cirielli) ha introdotto sostanziali novità nella disciplina della prescrizione estintiva. Innanzitutto tale legge ha reso la prescrizione più giusta rispetto alle singole fattispecie di reato. La precedente normativa, infatti, considerava uguali, sotto il profilo dell’applicazione dei termini di prescrizione, i reati che prevedevano una pena compresa tra i cinque e i dieci anni.
La legge, invece, ha stabilito che il termine di prescrizione in linea di massima coincida con il massimo della pena edittale.
I termini di prescrizione minimi sono:
- sei anni in caso di delitto;
- quattro anni in caso di contravvenzione;
- tre anni per i reati affidati alla competenza del Giudice di Pace.
I termini di prescrizione raddoppiati riguardano, invece, alcuni reati particolarmente gravi come l’omicidio colposo derivante da violazione di normative relative al codice stradale e l’incendio colposo.
Il calcolo del termine di prescrizione in ambito penale
Il principio è quello del “dies a quo”, ovvero il giorno a partire dal quale è stato commesso il reato.
Anche nel penale, la prescrizione può essere sospesa ed interrotta. La sospensione causa una momentanea cessazione del calcolo dei termini prescrittivi che cominceranno nuovamente ad essere calcolati nel momento in cui gli eventi che hanno causato la sospensione vengono meno.
L’interruzione, invece, causa la cessazione definitiva del calcolo dei termini prescrittivi che verranno calcolati dal principio non appena gli eventi che hanno causato l’interruzione vengono meno.
Sono atti interruttivi: una sentenza di condanna, un’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, un interrogatorio avanti il P.M. o avanti al Giudice, un provvedimento di fissazione udienza preliminare o per decidere sulla richiesta di archiviazione, una richiesta di rinvio a giudizio, un decreto che dispone il giudizio immediato o di citazione a giudizio.
Conclusioni
La prescrizione, dunque, funge da deterrente per lo Stato che, nella punizione dei reati, deve essere indotto a svolgere un’azione immediata e tempestiva, così da scongiurarne l’applicazione.