I limiti della discrezionalità amministrativa
Secondo l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza, in linea generale una commissione d’esame o di un concorso pubblico, in sede di valutazione delle prove scritte, ha un potere rafforzato nel poter giudicare l’idoneità dei candidati.
Si parla in tal caso di discrezionalità tecnica proprio in considerazione del fatto che la decisione finale, per essere contestata in sede giurisdizionale, deve difettare degli elementi di logicità e di congruenza che devono connotare la valutazione complessiva espressa in termini numerici (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, n. 4283 del 18 aprile 2018).
Infatti, i giudizi espressi dai commissari sono di natura tecnica in quanto si svolgono alla stregua delle discipline specialistiche che reggono la specifica scienza di settore che viene in evidenza nel caso concreto.
Ciò è tanto più vero in quanto il sindacato del Giudice Amministrativo sui giudizi di natura tecnica dei commissari si esprima su un errata interpretazione o un incongruo apprezzamento di fatto sull’elaborato presentato dall’esaminato, che deve apparire irragionevole alla luce di un equo apprezzamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).
La contraddittorietà
In un recente episodio avente ad oggetto la mancata assunzione di personale docente universitario tramite procedura selettiva, il collegio giudicante si è espresso nel senso che gli apprezzamenti dei commissari rappresenterebbero una tipica manifestazione di esercizio di discrezionalità tecnica.
Essi possono essere dunque contestati evidenziandone il mancato rispetto dei profili legali rispetto alla adozione di operazioni non corrette e/o applicative di procedimenti assolutamente illogici: il candidato potrà mettere in rilievo un elemento di contraddittorietà rilevabile a colpo d’occhio (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 18/05/2018, n. 3013).
La valutazione discrezionale
Diversamente, qualora un concorrente non partecipati ad un concorso ma avanzi istanza per la valutazione di una possibile chiamata come professore associato, non essendo connessa ad una procedura di concorso vera e propria in atto, la chiamata in assunzione da parte dell’Università è suscettibile di una valutazione altamente discrezionale a fronte della quale il sindacato del giudice è ristretto ad ipotesi di macroscopiche illogicità o irrazionalità o manifeste irregolarità.
Con riferimento ai casi di assunzione di un soggetto partecipante ad una procedura di valutazione comparativa, ma non vincitore, l’art. 5, comma 9, d.P.R. n.. 117 del 2000, stabilisce che un Università, che abbia proceduto alla nomina in ruolo di un professore ordinario o associato, ha la facoltà di convocare, per motivate esigenze didattiche, anche altri concorrenti risultati idonei in precedenza, nel rispetto di termini prestabiliti e di adeguate coperture finanziarie dell’Ente.
In tal senso l’Università “può”, non “deve” chiamare i candidati idonei nella medesima procedura.
Sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità dei commissari di gara
E’ possibile che – a seguito di ricorso giurisdizionale – possa essere nominata una nuova commissione d’esame per determinarsi nuovamente sul candidato bocciato, ma con un nuovo giudizio che, in caso di nuova valutazione negativa, dovrà motivare in modo differente la bocciatura, anche e soprattutto alla luce delle indicazioni fornite dai magistrati.
Per tale ragione è necessario nominare nuovi componenti della commissione per una valutazione radicalmente “nuova”, al fine di evitare possibili condizionamenti.
La sentenza del giudice amministrativo, che abbia valutato la scelta della Commissione illegittima, “fa stato” tra le parti (candidato ed Università): il ricorrente vittorioso potrà utilizzare il provvedimento per “vincolare” l’ente a valutare in modo congruo l’iter seguito nella sua valutazione.
Occorre tenere presente che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, non è possibile agire per orientare l’azione che la pubblica Amministrazione dovrà tenere nella nuova valutazione, non potendovi essere una pronuncia inerente poteri non ancora esercitati dalla stessa p.A.
Sul punto l’orientamento è nel senso che il compito primario del processo amministrativo è quello di approntare i mezzi che consentono di ridimensionare la distanza…
“che spesso si annida tra l’efficacia delle regole e l’effettività delle tutele” (cfr. Cons. St., sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321).
Un quadro riassuntivo della problematica in esame
Alla luce di quanto sopra esposto, una commissione esaminatrice dispone di un’ampia discrezionalità tecnica nella fissazione dei parametri di valutazione dei candidati e nel conseguente giudizio espresso sulle singole prove, che dovrà tenere in debito conto il dovere di adeguata motivazione.
Saranno sindacabili quelle valutazioni che appariranno, ictu oculi, contrastanti con le regole della procedura di gara, oltre che illogiche e irragionevoli. La discrezionalità si incentra essenzialmente sulla scelta della idoneità culturale, tecnica, professionale e attitudinale dell’esaminato, secondo una logica di valutazione coerente e non travisata.
Solo in tali ipotesi, sia i criteri di giudizio che le motivazioni finali, potranno avere possibilità di esito positivo dinanzi alla ponderazione dei divergenti interessi da parte dell’organo giudicante (cfr. Cons. Stato sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585).
Avv. Iacopo Correa