La disciplina, gli articoli 543-554 c.p.c.
Tipologie
Il pignoramento, nella sua accezione esecutiva del processo di espropriazione forzata, riguarda beni e crediti del debitore che vengono sottratti alla sua disponibilità. In questo senso distinguiamo:
- Pignoramento presso terzi: vengono sottratti crediti e può riguardare conto corrente, provvigioni, cose appartenenti al debitore che si trovano presso terzi e, nei limiti previsti dalla legge, salario, stipendio e pensione. Sono esclusi i pignoramenti esattoriali, per i quali è previsto il versamento diretto del terzo debitore al concessionario;
- Pignoramento mobiliare o immobiliare: vengono sottratti beni, nei limiti previsti dalla legge.
Disciplina e sua attuazione
Nonostante gli interventi legislativi, il provvedimento inteso come processo esecutivo nel recupero dei crediti, in particolare per quanto concerne quello dei beni mobili del debitore, presenta una reale difficoltà del creditore nel soddisfare in tempi ragionevoli le proprie e giuste pretese. Proprio in questo senso si è data maggior forza agli artt.543 codice di procedura civile e ss con cui il lavoratore dipendente che vanta crediti a titolo di retribuzione, aggredisce il patrimonio del datore di lavoro, per cui negli ultimi anni il pignoramento presso terzi, è in numeri notevolmente cresciuto.
L’atto, è regolamentato dagli artt. 543-554 codice di procedura civile, mentre l’espropriazione esattoriale presso terzi trova la sua disciplina nel D.P.R. 29/09/73 n.502 agli artt.75 e 77. Il Pignoramento dei Crediti, nell’ambito delle procedure di espropriazione presso terzi è certamente la più ricorrente e lo stesso art. 543 codice di procedura civile prevede due ipotesi di pignoramento:
- di crediti vantati da un terzo nei confronti del debitore;
- di cose di proprietà del debitore in possesso di terzi non a casa dello stesso.
L’atto nella sua accezione principale
E’ sempre l’art. 543 c.p.c. a contenere quale deve essere la forma dell’atto. Questo è composto da due parti e in particolare una, riguarda la citazione a comparire di debitore e creditore, l’altra invece, si riferisce all’Ufficiale Giudiziario che notifica l’atto e che riguarda la dichiarazione di pignoramento e l’intimazione al debitore di astenersi a pregiudicare il proprio patrimonio a danno dello stesso (art. 492 c.p.c.). Sempre lo stesso articolo dispone che il creditore indichi natura del credito, titolo esecutivo e precetto, descrizione anche sommaria di cose e/o somme dovute e intimazione al terzo di non poterne disporre, se non per ordine del Giudice. Va altresì indicato il domicilio del comune ove abbia sede il Tribunale Competente.
L’art. 501 c.p.c. fissa il termine dilatorio per cui non può essere proposta istanza di assegnazione o vendita dei beni oggetto del provvedimento se non trascorsi 10 giorni dallo stesso, salvo si tratti di cose deteriorabili.
L’atto, sarà notificato di persona a debitore e creditore dall’Ufficiale Giudiziario che avrà verificato precetto e titolo esecutivo. L’atto in originale verrà depositato dall’Ufficiale Giudiziario alla cancelleria del tribunale.
I soggetti
I soggetti che partecipano sono il creditore, il debitore e il terzo. Il primo (parte attiva), procede nei confronti del secondo (parte passiva) e il terzo subisce gli effetti processuali. Il creditore agisce nei confronti del debitore in forza di un titolo esecutivo che il debitore può non avere per procedere contro il creditore. Nel caso in cui, oggetto del procedimento sia ciò che il creditore deve al debitore, la figura del creditore può coincidere con quella del terzo pignorato.
E’ possibile che altri creditori partecipino all’azione promossa da altri creditori (art.551 c.p.c.) la cui disciplina è rimandata agli artt. 525 e successivi c.p.c. Questa ipotesi, in particolare nel processo di esecuzione mobiliare intentata da altri, è contemplato nel caso di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Non è invece necessario avere il titolo esecutivo.
I poteri di EQUITALIA nella riscossione dei tributi
La società nazionale incaricata alla riscossione dei tributi in tutta Italia (in Sicilia, Riscossione Sicilia S.p.A., società a partecipazione per il 90% Equitalia e per il restante 10% Regione Sicilia), ha il potere, tra gli altri, di agire nei confronti di terzi soggetti per cui, se il signor Rossi ha un debito verso l’erario per tasse non pagate e a sua volta quest’ultimo, vanti un credito nei confronti del signor Verdi, Equitalia può pretendere da parte del signor Verdi, il versamento a proprio favore ad estinzione del debito dovuto. Pertanto il signor Verdi invece di saldare col signor Rossi, lo farà direttamente a favore di Equitalia.
E’ quanto disposto dall’art.72-bis, dpr 602/1972, facendo riferimento ai crediti di qualsivoglia natura, in particolare quelli da lavoro, esclusi i crediti pensionistici.
Opposizione entro 60 giorni
La direttiva 12/2010 di Equitalia, in riferimento alla direttiva anti-burocrazia, stabilisce tempi più lunghi per fare opposizione. E’ possibile quindi fare opposizione al Pignoramento Presso Terzi nel termine di 60 giorni, diversamente dai 15 giorni previsti dalla precedente normativa, laddove si riscontrino vizi formali o altri difetti, compresa l’insussistenza creditoria presunta da Equitalia di uno, verso l’altro soggetto.
Grazie a questo intervento, il contribuente non dovrà più fare lunghe code agli uffici per dimostrare l’infondata richiesta di un debito presunto e la verifica sarà a carico dei soggetti della riscossione successivamente alla presentazione da parte del contribuente di un’autodichiarazione contenente le ragioni dell’opposizione.
Per chi volesse controllare la propria posizione debitoria in tempo reale, evitando di recarsi presso uno degli uffici di zona dell’agenzia di riscossione, può farlo comodamente attraverso un servizio in rete attivo su tutto il territorio nazionale che migliora il rapporto tra fisco e contribuente.
Per accedere è possibile usare:
- le credenziali di accesso online al proprio cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate;
- le credenziali di accesso online all’istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- la Carta Nazionale dei Servizi.
Le Novità apportate dalla Legge di Stabilità
Sono le modifiche introdotte dall’art.1 comma 20 della legge 24 dicembre 2012 n.228 in G.U. del 29 dicembre 2012 n.302 cosiddetta legge di stabilità e riguardano il pignoramento presso terzi e il contributo unificato.
E’ stata modificata la disciplina del pignoramento presso terzi con l’obiettivo di semplificare il procedimento ed è stato e introdotto il cosiddetto contributo unificato sanzionatorio per quanto riguarda le spese di giustizia.
Articoli modificati: 543 e 547 c.p.c.
Articoli riscritti: 548 e 549 c.p.c.
Gli articoli in dettaglio
Articoli 543 e 547 c.p.c.: inseriscono l’obbligo da parte del creditore procedente di inserire la posta elettronica certificata nell’atto di pignoramento. Di contro, il terzo ha la facoltà di utilizzare la posta elettronica certificata nel trasmettere la dichiarazione.
Articolo 548 c.p.c. (Mancata dichiarazione del terzo): le modifiche riguardano la mancata dichiarazione da parte del terzo nei casi in cui il provvedimento riguardi crediti da lavoro o meno.
Nel caso di crediti da lavoro (comma 3 e 4 dell’art. 545 c.p.c.) (stipendi, indennità, liquidazioni, etc.) la mancata presentazione del terzo in udienza, configura il credito come non contestato. Da ciò si evince la presunta esistenza dello stesso.
Mentre la precedente formulazione non prevedeva nessun obbligo a carico del terzo, è chiaro come la nuova normativa voglia introdurre un elemento sanzionatorio. Dall’inerzia di questo infatti scaturisce il riconoscimento della non contestazione del credito.
Riguardo i crediti non derivanti da rapporti di lavoro diversi dai precedenti, il giudice fissa la data per una seconda udienza se, in prima udienza, il creditore proponente afferma di non avere ricevuto dichiarazione da parte del terzo. La mancata presentazione alla nuova udienza, determina anche in questo caso la non contestazione del credito.
Articolo 549 c.p.c. (Contestata dichiarazione del terzo): può succedere, che la dichiarazione del terzo venga contestata. In questo caso il giudice, compiuti tutti gli accertamenti, la risolve con ordinanza impugnabile ai sensi dell’art.617 codice di procedura civile.
N.B. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a partire dall’entrata in vigore della legge.
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