Legittima solo se viene garantito il contraddittorio procedimentale
Introduzione: La problematica dei rifiuti abbandonati e l’ordinanza di rimozione
Non solo è vietato abbandonare i rifiuti, ma anche depositarli in maniera incontrollata, senza rispettare la normativa vigente. Il mancato rispetto di questi principi obbliga il trasgressore, con un vincolo solidaristico che lo lega al proprietario dell’area al quale sia imputabile la violazione almeno a titolo colpa, a rimuovere, recuperare e/o smaltire i rifiuti, ripristinando lo status quo ante.
Il ruolo del Sindaco e la procedura per l’adozione dell’ordinanza di rimozione
Dal punto di vista procedimentale, è possibile che il Sindaco disponga con ordinanza la determinazione degli interventi essenziali e il termine necessario per concludere tali operazioni. Tuttavia, è fondamentale garantire il contraddittorio procedimentale e stabilire correttamente la responsabilità del soggetto a cui viene irrogata la sanzione amministrativa.
Il Tribunale Amministrativo Regionale e la recente sentenza sulla rimozione dei rifiuti abbandonati
Facendo proprio un orientamento consolidato, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, con la recente sentenza n. 1914 del 5 aprile 2019, ha riaffermato che la sanzione amministrativa dell’ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico di un sito, adottata ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (testo unico ambientale) e 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada), non può essere automaticamente irrogata ad un soggetto senza un previo accertamento ed una coerente affermazione del titolo di responsabilità.
La questione della responsabilità oggettiva e la necessità del contraddittorio procedimentale
Se da un lato la disposizione di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 285/1992 radica una serie di competenze, anche manutentive, in capo ad un determinato soggetto (proprietario o concessionario) gestore del servizio stradale, ciò non può efficacemente creare il criterio normativo utile al fine di individuare il parametro della colpa richiesto dal citato articolo 192. La responsabilità oggettiva non può essere applicata senza un previo riscontro in sede di contraddittorio procedimentale; in caso contrario, si sconfinerebbe in un’illegittima declaratoria di responsabilità dello stesso soggetto.
Un caso pratico: l’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati in Campania
In un Comune campano che ha aderito al c.d. Patto per la Terra dei Fuochi è stata emanata un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente – emessa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del testo unico degli enti locali – che ha imposto ad alcuni gestori pubblici di rimuovere e smaltire secondo la normativa vigente alcuni rifiuti, nonché a ripristinare lo stato dei luoghi precedente, nel tentativo di porre un freno e di eludere l’illecito abbandono e l’incendio degli stessi.
La ratio del provvedimento amministrativo e la finalità preventiva
La ratio di tale provvedimento amministrativo è consistita essenzialmente nell’espletamento di una finalità preventiva nella corretta cura e custodia ambientale delle aree del territorio comunale, al fine di scongiurare che le stesse avrebbero potuto essere destinate a diventare una discarica abusiva di rifiuti.
Il rispetto dei principi del contraddittorio e la comunicazione dell’avvio del procedimento
Ma fino a che punto l’attività della pubblica Amministrazione può spingersi a ledere i principi del contraddittorio previsti e disciplinati dalla legge n. 241 del 1990 e dal terzo comma dell’articolo 192 del codice dell’ambiente, come pure la garanzia della comunicazione dell’avvio del procedimento, di cui all’articolo 7 della legge amministrativa fondamentale?
L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento: quando è possibile?
Si può omettere la comunicazione di avvio del procedimento in ossequio alla esigenza di accelerare l’iter che, altrimenti, sarebbe troppo rallentato, comportando una inaccettabile tardività della azione della p.A.?
Le regole del corretto contraddittorio procedimentale tra privati e p.A. va rispettato anche nei procedimenti di carattere ambientale
Atteso che l’articolo 7 della legge n. 241/90 si connota quale norma di carattere generale adottabile in qualunque procedimento amministrativo, il legislatore ha previsto una deroga con specifico riferimento a quelli specificatamente indicati nell’articolo 13 L. 241/90, relativamente alla attività della p.A. indirizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
L’urgenza qualificata e l’omissione del contraddittorio procedimentale
Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, l’eventuale omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune è dunque possibile solo se esistono particolari e stringenti motivazioni di impedimento, derivanti da specifiche esigenze di rapidità del procedimento stesso, in ipotesi di bisogno, che va opportunamente esternato dalla Amministrazione.
Difatti, l’urgenza qualificata che autorizza la p.A. di venire meno al vincolo del contraddittorio procedimentale, riguardando uno specifico procedimento e trovando spiegazione in quei bisogni propri e particolari, “costringe” l’Amministrazione ad agire in via eccezionale, senza l’osservanza delle regole ordinarie.
Conclusione
La rimozione dei rifiuti abbandonati è una problematica complessa che coinvolge diversi attori e richiede il rispetto della normativa vigente e delle procedure amministrative. L’adozione dell’ordinanza di rimozione rappresenta uno strumento utile per intervenire in situazioni di urgenza, tuttavia, è fondamentale garantire il rispetto del contraddittorio procedimentale e delle garanzie per i soggetti coinvolti, al fine di assicurare la legittimità dell’azione amministrativa e la corretta gestione del territorio.