ILLEGITTIMA LA REVOCA AUTOMATICA DELLA PATENTE DI GUIDA
Il 20 febbraio 2019 la Corte Costituzionale ha deliberato sulla legittimità della legge 41/2016 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali), esprimendosi a favore della costituzionalità.
Prima di esaminare i punti principali della normativa che ha posto un accento importante sulla tutela stradale, è interessante conoscere il contesto da cui tale normativa trae origine.
ORIGINE DELLA NORMATIVA
Nel 2010 si inizia a parlare di omicidio stradale, nel contesto di una serie di incidenti stradali mortali provocati da conducenti imprudenti o sotto l’effetto di alcool e droghe.
Ciò ha causato non poche proteste e sollevazioni, volte a sollecitare la necessità di un intervento normativo in grado di disciplinare una situazione socialmente rilevante a cui il legislatore non aveva ancora dedicato sufficiente attenzione.
E qui si inserisce la legge di iniziativa popolare del 2010, recante la proposta di creare una nuova fattispecie penale, trasposta in seguito nella Legge del 23 marzo 2016, n. 41, il cui contenuto si snoda in due diverse ipotesi di reato, inserite nel codice penale dopo l’articolo 589 (Omicidio colposo):
- Il reato di omicidio stradale;
- Il reato di lesioni personali stradali;
L’OMICIDIO STRADALE E LA “COLPA”
La fattispecie in esame è disciplinata dall’articolo 589-bis c.p. (“Omicidio Stradale”) e si snoda a sua volta in tre diverse ipotesi, distinte per il diverso livello di gravità:
In particolare è punito con la reclusione da 2 a 7 anni chi, alla guida di un veicolo a motore, cagiona la morte di una persona violando le norme sulla circolazione stradale.
La pena è aggravata nel caso in cui il conducente si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di alterazione causato dall’alcool, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La pena può variare dagli otto ai dodici anni.
La terza ipotesi si collega direttamente alla precedente, punendo con la reclusione dai 5 ai 10 anni il responsabile di omicidio stradale:
- Quando il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l;
- Quando l’incidente è stato causato da eccesso di velocità o manovre pericolose (passare con il semaforo rosso, contromano o sorpasso azzardato);
In tutti i tre i casi è interessante il riferimento normativo alla colpa, ma il legislatore non specifica se si tratti di colpa generica (espressa negli idiomi “imprudenza, negligenza e imperizia”) o colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline).
L’AUMENTO DELLA PENA NELL’OMICIDIO STRADALE: GUIDA SENZA PATENTE E OMICIDIO PLURIMO
Le pene previste dai primi commi dell’art. 589-bis possono essere aumentate nel caso in cui il conducente sia sprovvisto di patente di guida oppure la stessa sia scaduta o revocata.
Nel caso invece di condotta che cagioni la morte di più persone – o la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone – si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (fino a un massimo di 18 anni).
Possibilità di aggravamento sono previste anche dall’articolo 589-ter del codice penale (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale), nel qual caso la pena:
- E’ aumentata da un terzo a due terzi;
- Non può essere inferiore a cinque anni;
L’unica possibilità di attenuazione della condanna si verifica quando l’evento (azione od omissione) non sia imputabile interamente al conducente, nel qual caso la reclusione può essere ridotta fino alla metà.
LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME (ARTICOLO 590-bis del CODICE PENALE)
Nonostante la legge 41/2016 sia conosciuta principalmente per la fattispecie dell’omicidio stradale, il legislatore ha creato un nuovo articolo (il 590-bis c.p.), che disciplina il caso di lesioni gravi e gravissime causate dalla violazione delle norme stradali.
La lesione personale provocata- per colpa – in violazione delle norme stradali è punita con:
- La reclusione da tre mesi a un anno (Lesioni gravi);
- La reclusione da uno a tre anni (Lesioni gravissime);
Analogamente all’articolo 589-bis, l’entità della condanna è aumentata nell’ipotesi di fuga del conducente, il quale rischia l’aumento della pena da un terzo fino a due terzi (ma non può essere inferiore a tre anni).
LA REVOCA AUTOMATICA DELLA PATENTE: ILLEGITTIMITÀ’ COSTITUZIONALE E LE ECCEZIONI
Come accennato, la Corte Costituzionale è intervenuta sulla legge in esame decretandone la legittimità, salvo il punto della revoca immediata della patente di guida.
Al decreto legislativo 285/1992 (Nuovo Codice della strada) era stata infatti apportata un’importante modifica, in particolare all’articolo 222, stabilendo che in seguito alla condanna per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali conseguisse l’immediata revoca della patente.
E proprio su tale punto si sono concentrate le recenti questioni di legittimità.
La Corte, dunque, ha ritenuto illegittimo l’articolo 222 del Codice della Strada relativamente alla revoca automatica della patente di guida, salvo i casi di reati aggravati da stato di ebbrezza e alterazione psicofisica causata dall’assunzione di droghe.
In tutti gli altri casi, il giudice ha il potere di valutare l’applicazione – caso per caso- della meno drastica misura della sospensione della patente.