La Tutela della sicurezza del lavoratore
Obiettivi della Legge
In materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro il 9 aprile 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81 che, in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, si pone come obiettivo quello di tutelare tutti i lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in qualsivoglia settore, dal pubblico al privato e dall’attività artigianale a quella commerciale, e con riferimento ad ogni tipologia di rischio.
Tutelare la sicurezza di un lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in un ufficio, in un negozio, in uno studio è di primaria importanza ma ancora più importante risulta vigilare sulla salute e sulla sicurezza di coloro che svolgono la propria attività lavorativa in un cantiere, temporaneo o mobile.
Non a caso, frequenti notizie di cronaca riportano numeri sconvolgenti di “morti bianche” avvenute in cantieri non perfettamente in regola con la normativa vigente.
Sono considerati “cantieri” tutti i luoghi in cui si svolgano lavori di costruzione edile o di ingegneria civile e più in particolare tutti i luoghi in cui è prevista la costruzione, riparazione o ristrutturazione di opere fisse in cemento, muratura, legno o altri materiali o ancora lavori di scavo o montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, così come previsto dall’Allegato X dell’art. 89 del decreto in questione.
Particolare attenzione, poi, viene riservata ai lavoratori esposti a specifici rischi per la sicurezza e la salute, in relazione al lavoro svolto, così come dettato dall’Allegato XI dell’art. 100. Si tratta dei lavoratori esposti a rischio di seppellimento, sprofondamento, annegamento o esplosione, contatto con sostanze pericolose, o radiazioni, lavori eseguiti all’interno di pozzi o gallerie, lavori eseguiti con linee elettriche o ferroviarie. Con riferimento a tali tipologie di lavori, di conseguenza, l’attenzione posta sulla messa in sicurezza dei lavoratori è massima.
Gli adempimenti obbligatori del committente o del responsabile dei lavori
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’avvio dei lavori in cantiere è obbligato a:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da svolgere, presentare il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato ed il documento unico di regolarità contributiva, ed infine redigere un’autocertificazione che attesti il possesso di tutti i requisiti previsti dall’Allegato XVII del già citato decreto;
- richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, relativamente ad ogni qualifica, dotata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS ed all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.Nei cantieri che non rientrano nella categoria di cantieri con particolari rischi per i lavoratori, è sufficiente presentare il documento unico di regolarità contributiva e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- trasmettere copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99.
La notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 D.L.vo 81/08
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, ha l’obbligo di trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale, in particolare allo S.P.I.S.A.L. (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro), alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ed al Comune di appartenenza la notifica preliminare redatta secondo le disposizioni previste dall’art. 99 del Decreto Legislativo 81 del 2008, in particolare secondo le modalità previste dall’Allegato XII del suindicato articolo.
Dopo aver trasmesso la notifica preliminare alle competenti autorità, essa deve rimanere affissa in modo visibile per tutta la durata dei lavori presso il cantiere per permettere agli organi di vigilanza di prenderne visione in qualsiasi momento.
Il contenuto
La notifica preliminare, stilata dopo aver preso visione dell’Allegato XII dell’art. 99, deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
- data della comunicazione;
- indirizzo del cantiere;
- dati del committente (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo);
- natura dell’opera;
- dati del Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo);
- dati del Coordinatore dei lavori per la sicurezza e la salute durante la progettazione delle opere (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo);
- dati del Coordinatore dei lavori per la sicurezza e la salute durante la realizzazione delle opere (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo);
- data presunta di inizio dei lavori in cantiere;
- durata prevista dei lavori in cantiere;
- numero massimo dei lavoratori in cantiere;
- numero previsto delle imprese e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere;
- dati delle imprese operanti in cantiere (nome e partita IVA);
- ammontare complessivo presunto delle opere.
Il mancato invio della notifica preliminare comporta a carico del committente o del Responsabile dei Lavori, sia un provvedimento da parte del Comune di appartenenza che una sanzione (da €. 500,00 ad €. 1.800,00). La mancata trasmissione al Comune prima dell’inizio dei lavori della copia della notifica preliminare (già inviata all’ASL e al DPL) comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo.
I cantieri in cui è obbligatoria
L’elaborazione e trasmissione della notifica preliminare è adempimento obbligatorio:
- nei cantieri in cui sono presenti più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente;
- nei cantieri in cui anche in corso d’opera subiscono variazioni in relazione al numero di imprese esecutrici presenti;
- nei cantieri in cui, anche in via presunta, siano presenti un numero di dipendenti maggiore o uguale a duecento uomini-giorno.
L’invio della notifica preliminare può avvenire anche a mezzo fax al numero dello S.P.I.S.A.L. e, in caso di variazioni in corso d’opera (ad esempio del numero imprese esecutrici presenti in cantiere e quindi del numero di dipendenti impegnati), ogni modifica alla notifica preliminare deve essere tempestivamente comunicata agli uffici competenti.
Nella mia qualità di architetto ho curato, 4 anni e mezzo fa, la progettazione di una serie di piccoli interventi nella casa unifamiliare acquistata da mio figlio e da mia nuora. Nella SCIA ho indicato nominativi, ecc. di due ditte che sono intervenute a distanza di parecchi mesi, l’una a sostituire i serramenti esterni, l’altra a potenziare l’impianto di riscaldamento; tutti gli altri lavori, sostituzione porte interne, montaggio sanitari, verniciature e imbiancature, ecc. (che non richiedevano l’intervento di personale specializzato) sono state eseguite in proprio da mio figlio. Delle due ditte l’una è costituita dai due soli titolari senza dipendenti. Entrambi i lavori sono stati eseguiti molto a rilento nell’arco di alcuni mesi con una durata dei lavori, sia presunta che effettiva, per un periodo macroscopicamente inferiore ai 200 uomini/giorno. Date queste premesse non ho ritenuto di dover inviare la Notifica preliminare. Ora, a distanza di più di 4 anni dalla fine lavori, il CAF cui mia nuora s’è rivolta per la compilazione del 730 relativo ai redditi 2020 ha fatto presente che il titolo abilitativo potrebbe essere invalidato e conseguentemente il relativo Bonus potrebbe essere revocato dall’ASL, con un conseguente danno economico di alcune decine di migliaia di euro, causa il mancato deposito della Notifica preliminare. Mi sembra folle che un’omissione di tal genere (ammesso che debba davvero trattarsi di omissione…) possa essere sanzionata tanto drasticamente specie in un Paese come il nostro dove le norme sulla sicurezza dei lavoratori vengono quotidianamente eluse con conseguenze gravissime, quando i DURC delle due ditte erano entrambi regolarissimi, non è successo il minimo incidente sul lavoro e avrei potuto benissimo scavalcare l’ostacolo burocratico semplicemente depositando due SCIA in tempi successivi. Mi pare che si potesse ovviare a posteriori con un “ravvedimento operoso” e pagando una sanzione minima purchè entro la Dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, quindi sarei abbondantemente fuori tempo massimo… Mi chiedo se è giusto che, a causa di questo, mio figlio e mia nuora debbano vivere altri 6 anni con, sulla testa, la spada di Damocle di una revoca della SCIA da parte dell’A.d.E, col rischio di un conseguente pesantissimo danno economico. E’ pur vero,ahimé, che in Italia chi ruba una mela può andare in galera e chi ruba milioni di euro in un modo o nell’altro può farla franca; e questo a mio parere sarebbe un caso decisamente apparentabile al furto della mela…!
Ciao,
Posso chiedere come ha risolto il problema ?
In quanto mi ritrovo nella stessa posizione mi sa, in quanto il mio tecnico non ha inviato sta notifica preliminare 🙁
grazie mille
Ciao,
Posso chiedere come ha risolto il problema ?
In quanto mi ritrovo nella stessa posizione mi sa, in quanto il mio tecnico non ha inviato sta notifica preliminare 🙁
grazie mille
ciao, seguo anche io in quanto mi ritrovo nella vostra stessa situazione, come siete riusciti a risolvere alla fine?
Buongiorno,
sarei interessata anch’io all’argomento. La mia fine lavori è di dicembre scorso, posso rimediare?
Grazie
Buongiorno,
ho un caso simile, però la notifica preliminare è stata inviata, non è stata inviata la notifica relativa all’entrata di imprese nuove; ora, dato che il cliente ha chiesto il bonus, come sarebbe meglio procedere?
Ciao, se ho capito bene la situazione, il cliente ha richiesto il bonus, ma la notifica relativa all’entrata di imprese nuove non è stata inviata insieme alla notifica preliminare. In questo caso, sarebbe opportuno verificare se il mancato invio della notifica relativa all’entrata di imprese nuove potrebbe comportare qualche conseguenza sulla richiesta del bonus.
In generale, la richiesta del bonus per gli investimenti in sicurezza sul lavoro è soggetta a specifici requisiti e condizioni, che variano in base al tipo di bonus richiesto. In caso di dubbi o incertezze, consiglio di rivolgersi direttamente al proprio patronato o al centro per l’impiego per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla richiesta del bonus.
Per quanto riguarda la notifica relativa all’entrata di imprese nuove, sarebbe opportuno verificare se questa è effettivamente obbligatoria in base alla normativa vigente e, in caso affermativo, procedere all’invio della notifica quanto prima possibile per evitare eventuali sanzioni o conseguenze negative.
Spero che queste informazioni possano esserti utili.