Natura giuridica e ambito settoriale
La ratio ispiratrice dell’istituto della negoziazione assistita è quella di favorire l’utilizzo di congegni legislativi deflattivi del contenzioso dinanzi ai Giudici di primo grado, cercando di generare al contempo gli stessi effetti che sarebbero derivanti da una pronuncia giurisdizionale.
Giova precisare al riguardo che il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162) non chiarisce quali siano le conseguenze dirette e la disciplina legale che promana dalla stipulazione dell’accordo tra le parti raggiunto nell’ambito della composizione della lite.
La legge citata prevede la necessità di invitare a compilare una convenzione che dovrà individuare l’oggetto del disaccordo, oltre a includere l’espressa avvertenza che nel caso in cui non si rifiuti l’invito o non si risponda allo stesso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione, ciò potrebbe essere stimato dall’organo giudicante ai fini delle spese giudiziarie e di eventuali profili concernenti alla responsabilità aggravata.
In ogni caso, l’eventuale dichiarazione di mancato accordo dovrà essere attestata dagli avvocati.
Esso risolve bonariamente la lite al termine della redazione della c.d. convenzione di negoziazione assistita formalizzata dall’apporto di avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale, che coadiuvano le parti a “cooperare in buona fede e con lealtà”.
La legge n. 162/2014 stabilisce che tale convenzione, compilata in forma scritta a pena di nullità, deve puntualizzare non solo l’oggetto della questione litigiosa – che in ogni caso non può concernere diritti indisponibili e/o riguardare materia giuslavoristica – ma anche il termine (che non può superare i tre mesi, essere inferiore a trenta giorni, ma ulteriormente prorogabile di trenta giorni) fissato per portare a termine la procedura, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.
Saranno i difensori abilitati ed iscritti all’albo professionale a certificare la firma autografa apposta alle convenzioni; gli stessi avvocati ne rispondono sul profilo professionale e deontologico, non potendo mai contestare in giudizio quelle alle quali abbiano concretamente preso parte.
Natura giuridica della negoziazione assistita
In realtà, può sostanzialmente affermarsi che tale accordo si sostanzia in un vero e proprio negozio giuridico di natura economica e plurilaterale, sotto forma di transazione e/o accordo non tipizzato avente la stessa causa, che può essere concluso autonomamente dalle parti e, tuttavia, non costituisce idoneo titolo esecutivo stragiudiziale (anche al fine di iscrizione della ipoteca giudiziale) nel caso in cui non venga infuso all’interno di una scrittura privata autenticata.
Ciò viene chiarito all’interno dell’articolo 5 della citata legge (rubricato “Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione”).
In tal modo, è stato chiaramente facilitata la creazione di un titolo negoziale avente attitudine alla successiva esecutorietà; per il raggiungimento di tale obiettivo è indispensabile che gli avvocati provvedano non solo ad autenticare la sottoscrizione delle parti, ma anche (e soprattutto) che attestino che l’accordo sia conforme non solo alle norme imperative, ma anche all’ordine pubblico.
Solo in tale modo si andrà a sostanziare la realizzazione del titolo esecutivo, non dimenticando che, dal punto di vista la convenzione dovrà essere interamente riprodotto nell’eventuale atto di precetto, secondo quanto meglio precisato dall’articolo 480, comma secondo, c.p.c..
Si producono effetti interruttivi sulla prescrizione inerente gli effetti della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 8 della legge sopra menzionata allorquando venga comunicato l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Nel caso in cui si voglia procedere con l’esercizio di una azione giurisdizionale in materia risarcitoria per eventuali profili di responsabilità concernenti la materia della circolazione di veicoli e natanti, è possibile, in virtù al supporto di un legale, rendere alla controparte un invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita; ciò vale espressamente anche per i casi in cui voglia richiedersi il pagamento di somme entro l’importo di cinquemila euro, al di fuori delle ipotesi previste in tema di mediazione civile.
Non è possibile procedere in tal senso se la parte processuale può stare in giudizio personalmente; non si applica tale disciplina inoltre nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, in quelli in camera di consiglio, e nella azione civile esercitata nel processo penale.
Ambito settoriale
In materia di diritto di famiglia, è possibile concludere una convenzione di negoziazione assistita tra coniugi per poter addivenire ad una bonaria soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi previsti dalla legge.
Lo scenario muta a seconda se si è in presenza o meno di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso, il raggiungimento dell’accordo deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente entro il termine perentorio di dieci giorni; costui, se valuta l’accordo consono all’interesse dei figli, lo ratifica.
Nell’altra ipotesi, l’accordo viene sempre trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, esprime il nullaosta per gli adempimenti di rito.
Avv. Iacopo Correa