Responsabilità, reati e sanzioni, la Risk Analysis e il modello organizzativo
I soggetti interessati
La portata della Legge n. 231 dell’8 Giugno del 2001 per il sistema delle imprese italiane è significativa. Tale norma, infatti, emanata dapprima sotto forma di decreto legislativo, per poi essere commutata in legge, disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società o associazioni anche prive di personalità giuridica, in merito agli illeciti amministrativi derivanti da reato.
La legge si rivolge alle società di capitali, alle cooperative, alle fondazioni e alle associazioni riconosciute ma anche agli enti privati e pubblici economici, agli enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione o di una convenzione, alle società di persone, ai consorzi e anche alle associazioni non riconosciute. Ne sono, invece, esclusi lo Stato, le ditte individuali e gli enti pubblici territoriali, ma anche tutti gli altri enti pubblici non economici e che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
L’attività della maggior parte delle aziende italiane, deve essere sottoposta alle disposizioni fornite da tale normativa e non vi si può sottrarre.
La legge, disciplina importanti materie quali l’organizzazione e la gestione delle imprese, il codice etico che esse devono applicare in ogni attività svolta e, soprattutto, la responsabilità amministrativa e penale degli enti.
Per alcuni reati pedissequamente identificati dal legislatore, il dlgs. 231 ha esteso la responsabilità penale oltre che alle persone fisiche che operano per le società, anche a quelle giuridiche. La responsabilità delle persone giuridiche non si sostituisce a quella affidata alle persone fisiche ma ha carattere aggiuntivo.
Oltre alla responsabilità penale della persona fisica che mette in atto il fatto illecito, si aggiunge la responsabilità in sede penale dell’Ente, a vantaggio del quale il reato è stato commesso. Così facendo, è possibile imputare l’Ente che ha commesso l’illecito anche quando l’autore del reato non può essere fisicamente identificato oppure non è imputabile per una qualsiasi ragione o, ancora, nel caso in cui il reato si estingua.
Inoltre, sia nel caso di aziende di grandi proporzioni, sia nel caso di piccole imprese, non sempre il soggetto giuridico coincide con la persona fisica, titolare dell’Ente. Spesso, infatti, il modello organizzativo applicato alle imprese, piccole o grandi che siano, è molto più complesso nel caso di un unico titolare che svolga la funzione di titolare dell’impresa e nello stesso tempo ne faccia gli interessi.
E’ molto frequente, invece, che oltre al titolare dell’Ente vi siano molti altri soggetti che operino nell’interesse dello stesso, poiché svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, oppure detengono poteri di gestione o di controllo, e così, nel caso in cui il reato venga commesso da uno di questi soggetti a vantaggio dell’Ente, è necessario che venga punito sia l’Ente che la persona fisica che ha commesso l’illecito.
Reati e sanzioni previste
E’ prevista la responsabilità penale dell’Ente in relazione al tipo di reati commessi (sia in Italia che all’estero) quali l’indebita percezione di somme derivanti da erogazioni pubbliche, la truffa ai danni dello Stato o di un altro Ente Pubblico, l’illegale ripartizione degli utili, la falsificazione delle comunicazioni sociali, la messa in atto di operazioni che comportino un pregiudizio ai creditori, la formazione fittizia del capitale, l’indebita influenza in assemblea, l’ostacolo all’esercizio della funzione di pubblica vigilanza, l’azione di aggiotaggio, la frode informatica ai danni dello Stato o di altri Enti Pubblici, i reati di corruzione e concussione, quelli contro la personalità individuale e i reati in materia di tutela dell’incolumità pubblica, dell’ambiente e del territorio.
Le sanzioni previste per tali reati in taluni casi sono molto gravi e possono consistere sia in pene pecuniarie di rilevante entità (non inferiori a Euro 25.800,00 e non superiori ad Euro 1.549.000,00) sia in pene interdittive che possono andare dalla temporanea sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni che si sono rivelate utili a commettere il reato, alla revoca delle stesse, fino alla definitiva chiusura dello stabilimento o della sede commerciale.
Sulla base della gravità dell’illecito commesso, il Giudice può applicare l’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività, sostituendo il soggetto che ha commesso il reato con la nomina di un altro soggetto, al fine di evitare che la sospensione dell’attività comporti dei danni a terzi (per esempio, dei soci che non hanno avuto alcun vantaggio dall’illecito e non ne erano a conoscenza). L’Ente può essere temporaneamente escluso dalla concessione di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi mentre quelli già concessi sono passibili di revoca. Il Giudice può punire l’Ente col divieto temporaneo di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, di pubblicizzare beni o servizi fino alla chiusura definitiva. La sentenza emessa dal Giudice sarà in ogni caso resa pubblica.
La “risk analysis” e il modello organizzativo (MOG)
Come tutte le leggi, anche la legge 231/01 vuole fungere da deterrente e scoraggiare i reati da parte di soggetti economici, soprattutto nell’ambito delle imprese più piccole in cui il reato penale è favorito dalla mancanza di organi di controllo certi e presenti.
Per questi motivi, diventa obbligatorio per tutte le imprese realizzare un’accurata “risk analysis”, cioè un’analisi del rischio in relazione alle caratteristiche dell’impresa, alle sue finalità a al tipo di mercato in cui opera. Sulla base di tale analisi, l’impresa deve scegliere un modello organizzativo tale da garantire, nel caso di reato commesso da parte di uno dei dipendenti, che questo diventi oggetto di indagine da parte della Magistratura. L’impresa dovrà poi costituire un organismo di vigilanza (ODV) indipendente ed autorevole il quale accerti che il modello organizzativo scelto dall’impresa sia applicato da dipendenti e dirigenti.
Sul portale di confindustria, sono presenti le linee guida che indicano cosa deve contenere un modello organizzativo:
- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche di controllo;
- assegnazione poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo di gestione;
- comunicazione e formazione al personale;
- coinvolgimento principali fornitori, consulenti, etc.
L’avviamento e la gestione di un’azienda di qualsiasi entità deve ormai essere subordinata a tali disposizioni che, seppur sembrano inibire lo spirito imprenditoriale nazionale, rendono migliore e di certo più onesto il nostro Paese.