Definizione, caratteri e fattispecie
L’articolo 1027 del codice civile italiano reca una definizione classica del diritto reale di godimento rappresentato dalla servitù prediale; in linea generale, quando si fa riferimento ad una servitù deve intendersi un peso imposto su un fondo (detto servente) che arrechi una determinata utilitas ad un altro fondo (detto dominante), che deve appartenere ad un altro proprietario.
Per fondi devono intendersi non solamente i fondi rustici, come il termine sembrerebbe suggerire, ma tutti gli immobili in genere, sia rustici che urbani. Sono escluse dalle servitù le cose mobili e quelle incorporali.
Principali caratteri delle servitù prediali
Tra i principali caratteri delle servitù prediali, vanno annoverati, come detto, l’utilità, la predialità, l’inseparabilità, la accessorietà e la indivisibilità.
L’utilità
Consiste in un qualsiasi vantaggio che si traduca in una migliore utilizzazione del fondo dominate. Tale vantaggio deve essere oggettivo e riferito al fondo, per cui l’utilità deve poter essere tratta da qualsiasi proprietario.
Ciò non significa, però, che la servitù debba corrispondere ad una necessità del fondo dominante, come risulta dall’art. 1028 c.c., dove si legge che:
“l’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante”.
La predialità
Il secondo carattere comporta la cd. inerenza del diritto ai fondi, sia dal lato attivo che dal lato passivo, nel senso che non può essere concepita separata dal fondo dominante e dal fondo servente.
Poiché la servitù è, necessariamente, un rapporto tra fondi che si traduce, dal punto di vista giuridico, in una situazione di vantaggio per il fondo e non per il proprietario del fondo stesso, si configura l’inammissibilità delle c.d. servitù irregolari, le quali consistono in una limitazione della proprietà di un fondo, ma non a vantaggio di un altro fondo, bensì di una persona in quanto tale. Esse non sono proibite, ma hanno natura di diritto obbligatorio.
Nulla vieta ad esempio che il proprietario consenta (con o senza corrispettivo) il passaggio sul fondo di sua proprietà a persone che abitano altrove.
Ciò, però, non costituisce servitù, ma soltanto un vincolo obbligatorio e come tale privo dei descritti caratteri dell’assolutezza e della immediatezza.
Conseguenza pratica della predialità è il principio della vicinanza dei fondi, la quale va intesa in senso relativo: bisogna, cioè, vedere nelle singole ipotesi se tra i due fondi interceda una distanza tale che renda possibile la servitù stessa. Per alcune servitù, infatti, è necessaria non soltanto la vicinanza, ma addirittura la contiguità (si pensi alla servitù di appoggio, di immissione di travi, di stillicidio).
L’inseparabilità
La servitù, in quanto stabilita per l’utilità di quel determinato fondo dominante, non è separabile da questo e non può, pertanto, essere trasferita a vantaggio di altro fondo, anche se dello stesso proprietario.
L’accessorietà e la indivisibilità
Altro aspetto dello stesso carattere è l’accessorietà nel senso che esiste uno stretto legame fra la proprietà dei fondi e la servitù.
A questo punto risulta fondamentale per la comprensione effettiva dell’istituto in esame indicare le principali distinzioni delle servitù.
Distinzione tra servitù affermative e negative
Nella servitù affermativa è richiesto un comportamento attivo del proprietario del fondo dominate, con corrispondente sofferenza del proprietario del fondo servente. Ipotesi tipiche sono la servitù di passaggio, quella di pascolo, ecc.
Nelle servitù negative, invece, vi è un obbligo di non facere a carico del proprietario del fondo servente, che di per sé realizza l’utilità altrui.
Distinzione tra servitù continue e discontinue
Per servitù continua deve intendersi la servitù il cui esercizio prescinde dall’intervento dell’uomo, mentre nelle servitù discontinue è necessario il fatto dell’uomo affinché si produca il risultato cui la costituzione della servitù è finalizzata.
Per definizione, dunque, le servitù negative sono sempre continue, mentre le servitù affermative possono essere continue e discontinue, a seconda che il fatto dell’uomo sia o meno necessario per il loro esercizio.
La distinzione ha il suo rilievo in tema di estinzione per non uso perché l’articolo 1073 c.c. al comma secondo dispone, fra l’altro, che il termine per la prescrizione decorre, relativamente alle servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell’uomo dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio.
Servitù apparenti e non apparenti
Questa distinzione è espressamente prevista dal codice civile il quale, all’articolo 1061, qualifica non apparenti quelle servitù allorquando:
“non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”.
A contrario si ricava, quindi, che sono apparenti quelle servitù per il cui esercizio sono necessarie opere visibili e permanenti, tali da rivelare, per struttura e funzionalità, l’esistenza della servitù sul fondo servente.
La distinzione è rilevante ai fini della costituzione delle servitù perché:
“le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia” (articolo 1061).
Avv. Iacopo Correa