Definizione, aspetti legali e normativi, scopo e contenuti
La televendita come forma di pubblicità, legge e disciplina
Quante volte ci è capitato, mentre facciamo zapping alla tv, di imbatterci in televendite di materassi, pentole, tappeti, gioielli e quant’altro, e quante volte ci siamo soffermati a vagliare l’offerta proposta dal televenditore di turno, senza domandarci che tipo di garanzia ed affidabilità questa tipologia di commercializzazione offre.
Nasce e si sviluppa contestualmente all’avvento delle emittenti locali all’interno delle quali giocavano un ruolo fondamentale i cosiddetti televenditori, ossia abili venditori che, grazie a talento e destrezza, riuscivano ad attirare all’interno dell’emittente stessa, quanti più spettatori e potenziali compratori possibili, tanto da rendere questa forma di pubblicità, nei casi più eclatanti, la parte più seguita del programma che la ospitava. Si comprende quindi, quanto sia forte e dominante il carattere invasivo e a volte fuorviante che questa forma di pubblicità possiede per cui, anche il termine stesso di “televendita” diventa ambiguo in quanto induce lo spettatore a pensare ad una vendita, piuttosto che ad una vera e propria pubblicità.
Proprio per gli elementi che la contraddistinguono, si tratterebbe infatti più di pubblicità che non di vendita in senso stretto.
L’invasività del messaggio pubblicitario tipico della televendita, ha spinto il legislatore a disciplinarne il regime dedicandole una sezione a parte del codice (artt. 28-32) e definendola come particolare modalità di comunicazione.
Definizione di televendita
Il regolamento adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 538/01/CONS del 26 luglio 2001 precisa che la televendita è:
un’offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.
In questo concetto rientrano anche le vendite di servizi di astrologia e di cartomanzia e in alcun modo la televendita, con un intento persuasivo, deve suscitare confusione circa i reali bisogni da soddisfare, o stimolare ansie, paure, credulità, superstizioni, etc.
Regolamentazione
I soggetti che effettuano questo tipo di vendita devono possedere una specifica licenza e devono aver inviato una comunicazione preventiva al Comune dove svolgono la loro attività. La televendita deve essere chiaramente riconoscibile e deve distinguersi dal resto della programmazione televisiva attraverso mezzi ottici, come la dicitura “televendita” inseriti sia all’inizio sia alla fine della trasmissione. Se trasmessa durante un programma televisivo, deve essere effettuata fuori dal contesto dello stesso.
Gli oggetti, i prodotti o i servizi venduti devono essere ben descritti sia qualitativamente che quantitativamente e le immagini televisive devono rappresentarli fedelmente ed integralmente, senza creare ambiguità. Devono essere date chiare informazioni sul prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità di fornitura o prestazione, nonché sul venditore, in particolare informazioni sul nome, denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA.
Le televendite più precisamente:
- devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura;
- non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza;
- non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate;
- non possono essere inserite nei programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti (sono escluse da questo divieto le emittenti locali, disciplinate localmente);
- non possono essere inserite nei programmi di cartoni animati per bambini (sono esclusi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione).
Il nostro ordinamento inoltre vieta tutte le televendite che:
– offendano la dignità umana, comportino discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offendano convinzioni religiose e politiche, inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente, riguardino sigarette o altri prodotti a base di tabacco, riguardino una vendita all’asta. finanziaria 2005 ha equiparato le disposizioni in materia di pignorabilità degli stipendi pubblici e privati.
Il diritto di recesso
Un aspetto molto importante attiene al fatto che la televendita deve dare delle informazioni riguardo al diritto di recesso sia all’inizio che alla fine della trasmissione sia per iscritto o, al più tardi, al momento della consegna del bene.
Il termine per recedere e’ di 10 giorni lavorativi dalla consegna del bene, che deve essere restituito a proprie spese, con invio di raccomandata a/r.
Per le televendite che riguardano servizi come oroscopo, carte, pronostici, se la prestazione viene resa subito, non esiste ovviamente possibilità di recedere.
Come tutte le vendite, anche il televenditore deve offrire la garanzia di legge di due anni sulla merce, che si affianca all’eventuale garanzia specifica del produttore. Tale garanzia di legge copre i vizi di produzione e di conformità, quindi può essere utilizzata se il bene non funziona o presenta dei difetti oppure se non corrisponde a quanto ordinato.
E’ importante ricordare che questa garanzia legale e’ riservata agli acquisti fatti dai consumatori, quindi senza utilizzo di partita Iva. Qualora, nonostante si sia fatto l’ordine il bene non arrivi nel termine promesso, o comunque in un termine ritenuto congruo può essere contestata al venditore l’inadempienza, dettando un termine non inferiore a 15 giorni per eseguire la prestazione; in mancanza sarà possibile adire le vie legali.
L’autorità che si occupa di monitorare il sistema televisivo e di comminare le sanzioni e’ l’AGCOM. Le segnalazione inerenti le televendite di servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici (gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, etc.) possono essere fatte al “comitato televendite” istituito dal Ministero delle comunicazioni (oggi Attività Produttive), che opera in base al “codice di autoregolamentazione per le televendite” firmato dalla maggior parte delle emittenti televisive.