Un caso che sta facendo molto discutere
Nelle ultime giornate si sta assistendo alla scarcerazione e alla conduzione agli arresti domiciliari di soggetti condannati ex art. 416 bis c.p. (associazione di stampo mafioso) e detenuti in regime ordinario o soggetti al regime del 41 bis del codice dell’ordinamento penitenziario.
Tutto ciò sta facendo discutere molto e per l’ennesima volta ci troviamo di fronte ad un contrasto tra diversi diritti della Carta Costituzionale.
È opportuna una riflessione approfondita sul caso.
In primo luogo bisogna analizzare perché soggetti condannati ex art. 416 bis c.p. stiano venendo scarcerati e poi è opportuno procedere ad una valutazione di tali decisioni alla luce del bilanciamento di valori e principi secondo la nostra carta costituzionale.
Dal 41 bis agli arresti domiciliari
Il 21 marzo del 2020 il DAP ossia il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, articolazione interna del Ministero della Giustizia, ha emanato una circolare avente per oggetto la segnalazione alle autorità giudiziarie di soggetti detenuti e a rischio per l’emergenza coronavirus.
In tale provvedimento infatti si stabiliva che i direttori degli istituti penitenziari ed i provveditori dovevano segnalare ai giudici la presenza all’interno delle carceri di persone aventi una serie di patologie come ad esempio HIV o il diabete ed aventi un’età superiore ai 70 anni. Inoltre veniva chiesto di segnalare oltre al quadro sanitario l’eventuale presenza di un domicilio disponibile all’accoglimento dei detenuti stessi.
Questa circolare appare ad una prima lettura conforme alle indicazioni del cd. “Cura Italia” che al fine di tutelare al meglio i diritti dei carcerati ha previsto la possibilità a determinate condizioni di terminare l’espiazione della pena presso il proprio domicilio (la pena detentiva residua non superiore ai 18 mesi e licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà derogate fino al 30 giugno 2020).
Il problema però è sorto quando il Tribunale del Riesame di Milano per primo e molti altri Tribunali delle libertà in tutta Italia hanno predisposto la misura degli arresti domiciliari per soggetti condannati per associazione mafiosa alcuni dei quali al regime del 41 bis il cd. carcere duro.
Il carcere duro è un sistema carcerario aggravato che mira all’isolamento del detenuto che altrimenti potrebbe reiterare nella propria condotta criminosa anche dall’interno del carcere.
La domanda pertanto è sorta spontanea a tutti quanti: come è possibile che soggetti ritenuti pericolosi per lo Stato al punto da essere isolati nonostante la loro età superiore ai 70 anni e costretti a vivere in un regime di carcere duro improvvisamente vengano condotti agli arresti domiciliari?
Bilanciamento di più diritti tra loro contrastanti
Dopo questa vicenda non sono mancate le polemiche. Le due posizioni sorte possono essere così sintetizzate. Da una parte vi è chi ritiene che la predisposizione della misura degli arresti domiciliari sia necessaria affinché venga rispettato l’art. 32 Cost. e pertanto i condannati anche se per reati estremamente gravi vista la loro età, considerate le loro condizioni di salute ed il fatto che abbiano quasi scontato la loro pena abbiano pieno diritto a tornare al proprio domicilio.
Dall’altra parte c’è invece chi rivendica certamente la necessità di una tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost., ma in ogni caso il bisogno di contemperare questa esigenza con quella di tutela della certezza della Giustizia e soprattutto della tutela dello Stato stesso che potrebbe essere gravemente offeso se queste persone isolate da tempo, perpetuassero la loro condotta criminosa.
Il problema giuridico che si pone in questa situazione è la necessità di valutare in concreto e caso per caso la pericolosità sociale del condannato a prescindere dalle proprie condizioni di salute. Una volta che si siano individuate condizioni di salute gravi che si vanno ad aggiungere al pericolo della reiterazione della condotta criminosa si dovrebbe procedere non tanto alla predisposizione della misura degli arresti domiciliari quanto piuttosto alla previsione di un sistema ad hoc al fine di garantire sia cure adeguate nel rispetto dell’art. 32 Cost. sia un regime di detenzione tale da fronteggiare il rischio di recidive e realizzare la rieducazione del condannato.
Le proposte del Ministro della Giustizia
Il Ministro Bonafede ha risposto alle numerose critiche volendo approvare un decreto che coinvolga le Procure Antimafia nella valutazione della scarcerazione dei detenuti ex art. 416 bis c.p. così da permettere un contraddittorio tra la difesa e lo Stato rappresentato dai Procuratori.
Dott.ssa Giulia Mancino