Tra riservatezza e necessità delle indagini
Il 28 febbraio del 2020 è stato convertito in legge (l.n.7/20) il decreto legge del 30 dicembre 2019, n. 161 recante: “modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”. Tale normativa entrerà in vigore il 01/05/2020. Originariamente doveva dispiegare la sua efficacia a gennaio del 2020, poi il termine è stato posticipato al 01/03/2020 e ad oggi ulteriormente rinviato a maggio. Numerose sono state le modifiche previste così come le discussioni di tipo politico e giuridico.
Intercettazioni tra privacy ed investigazione
Il grande problema che si pone quando si parla dell’attività di intercettazione è quello di contemperare due diversi interessi: quello della riservatezza della parte intercettata e la necessità dello svolgimento dell’attività investigativa al fine di perseguire i reati.
Da sempre è stato difficile conciliare questi due diversi interessi. Ci si è chiesti quale fosse il limite dell’attività investigativa e fino a che punto potessero spingersi le attività di intercettazione. Il problema sorge nel momento in cui dall’attività dell’autorità giudiziaria vengono intercettate comunicazioni personali e private oppure se mediante l’installazione di un captatore informatico sul telefono od altri strumenti tecnologici dell’indagato si accede a dei momenti privati ed intimi della vita del soggetto stesso.
È vero che sussiste un’esigenza preminente di perseguimento dei reati, ma è anche vero che non vanno mai dimenticati i diritti della persona anche se ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato.
Le novità più rilevanti della riforma
È opportuno analizzare alcune delle novità più importanti introdotte dal legislatore.
In primo luogo cambierà il ruolo del Pubblico Ministero; infatti se ad oggi spetta alla polizia giudiziaria occuparsi di archiviare le intercettazioni in base alla riforma è stato previsto all’art. 269 c.p.p. che il Procuratore della Repubblica dirige e sorveglia l’archiviazione e la conservazione delle registrazioni e dei documenti.
È stata prevista una maggiore attenzione alla riservatezza delle persone intercettate e per tale motivo è stata sancita la cancellazione delle intercettazioni relative a casi ormai decisi in via definitiva con sentenze non più impugnabili e nei casi in cui la documentazione non è più necessaria per il procedimento penale.
È stato previsto all’art. 144 c.p.p. il divieto di pubblicare anche parzialmente o per iscritto, per riassunto o a mezzo stampa o con altro mezzo di diffusione le intercettazioni che sono state assunte in violazione degli articoli 268 c.p.p., 415 bis c.p.p. e 454 c.p.p. Tale previsione è stata predisposta al fine di evitare la diffusione di documenti ottenuti in violazione delle regole dettate dal codice di procedura penale che all’art. 266 c.p.p. prevede dei limiti di ammissibilità stringenti.
È stata ampliata la casistica in cui sono ammesse le intercettazioni estendendo la normativa “ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”. Inoltre è stata sancita la possibilità di impiegare le intercettazioni nel perseguimento dei reati contro la pubblica amministrazione e nello specifico:
”per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni […] e per i delitti dei pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni”.
La novità che sta facendo discutere maggiormente riguarda il captatore informatico e l’uso del c.d. trojan.
Captatore informatico e trojan di Stato
Per captatore informatico si intende un programma malevolo (malware) che una volta che è stato configurato ed installato su un sistema è in grado di effettuare delle operazioni, di inviare informazioni o di compiere attività all’insaputa dell’utente. Ad esempio l’autorità giudiziaria mediante l’installazione del trojan può accedere al microfono o alla videocamera dello strumento tecnologico su cui è stato installato e così intercettare le comunicazioni e ricercare mezzi di prova per il presunto reato.
Originariamente l’impiego del captatore vista la sua invasività nella sfera della riservatezza della persona era limitato alle attività investigative nel caso di reati molto gravi quali ad esempio quello di associazione a stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.
Con la riforma Orlando nel 2017 già si era valutata la possibilità di estendere l’impiego del trojan per altri reati gravi e limitatamente ai casi in cui il codice di procedura penale sanciva la possibilità di procedere ad intercettazioni fra presenti.
La legge n. 3/2019 la c.d. “spazza corrotti” ha esteso l’uso del captatore nel caso di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. La legge n. 3/2020 ha esteso l’utilizzo dei trojan nel caso dei reati perpetuati da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
Dott.ssa Giulia Mancino