Il sistema delle c.d. garanzie personali
Si tratta di garanzie che non comportano per il creditore l’acquisizione di uno speciale diritto reale su specifici beni giuridici (si pensi al pegno ed all’ipoteca), ma piuttosto il rafforzamento della garanzia patrimoniale è ottenuto offrendo al creditore un soggetto ulteriore (il garante), cui rivolgersi per ottenere la prestazione dovuta e sul cui patrimonio rivalersi in caso di inadempimento.
In particolare, la fideiussione è quella garanzia personale mediante la quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore per l’adempimento di una obbligazione altrui (art. 1936 c.c.), affiancando tutto il proprio patrimonio (a norma dell’art. 2740 c.c.) a quello del fideiuvato.
A differenza del terzo datore di pegno o ipoteca, quindi, il fideiussore non è solo responsabile, con il proprio patrimonio, di un’obbligazione altrui, ma è anch’esso debitore di un’obbligazione propria, detta di garanzia, il cui contenuto è determinato per relationem con riferimento a quella principale.
Le fonti della fideiussione
La prima e più importante fonte della obbligazione fideiussoria è rappresentata dall’autonomia privata, che si estrinseca attraverso un contratto bilaterale del quale sono parti il fideiussore ed il creditore beneficiario. Il debitore principale resta estraneo a tale pattuizione, può esserne all’oscuro o finanche contrario, senza che ciò abbia alcun rilievo, poiché non gli è dato vietare un negozio che non tocca la sua sfera giuridica, ma soltanto amplia quella del creditore.
Ne consegue che il consenso o l’accettazione della garanzia da parte del debitore c.d. fideiuvato sono irrilevanti ai fini della configurazione e della valida costituzione della garanzia fideiussoria. Ciò non toglie che il fideiussore spesso agisca in base ad un rapporto di provvista, in genere un mandato, intercorrente con il garantito.
In ogni caso, la volontà del fideiussore, sebbene validamente esprimibile anche con un accordo verbale, deve necessariamente risultare in modo espresso (art. 1937 c.c.), e non ammette dunque di essere dedotta da fatti concludenti. La forma espressa non rileva per la validità e l’efficacia della fideiussione, quanto invece per la sua opponibilità al creditore.
Nonostante una parte della dottrina ritenga che si tratti di un negozio a causa variabile, perché dipendente da quella del rapporto principale, la fideiussione ha sicuramente una funzione economico-sociale autonoma e distinta, cioè quella di garantire il debito altrui, che si realizza mediante estensione soggettiva del vincolo obbligatorio, diretta a rafforzare la tutela dell’interesse del creditore all’attuazione del suo diritto attraverso l’allargamento della garanzia patrimoniale ai beni del fideiussore.
La fideiussione può avere altresì come fonte un atto mortis causa, gravando l’erede o il legatario dell’onere di assumerla, oppure la legge.
Caratteristiche fondamentali della garanzia fideiussoria
Occorre richiamare sicuramente la solidarietà e l’accessorietà rispetto al rapporto principale.
Il fideiussore, ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile, è obbligato al pagamento del debito in solido col debitore principale. In forza, però, del beneficio della preventiva escussione (c.d. beneficium excussionis), il creditore ha l’onere di escutere il patrimonio dell’obbligato principale prima di potersi rivolgere al garante.
Di fatto, tale meccanismo giuridico opera in forma di eccezione, che il fideiussore convenuto per l’adempimento è legittimato a sollevare, indicando i beni del garantito suscettibili di esecuzione (art. 1944 c.c.).
La solidarietà tra fideiussore e debitore garantito presenta caratteri peculiari, poiché l’obbligazione è assunta nell’interesse esclusivo di quest’ultimo. In questo caso, l’obbligazione di rimborso non si divide ed il debitore garantito deve rimborsare al garante tutto quanto sia stato costretto a pagare in adempimento dell’obbligazione fideiussoria, essendo previsti a tal fine gli strumenti della surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore e dell’azione di regresso.
Con specifico riferimento al carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale, tutte le garanzie presuppongono la presenza di un rapporto base dal quale traggono la loro stessa ragion d’essere. La dipendenza dell’obbligazione fideiussoria dall’obbligazione garantita è sancita dall’articolo 1939 c.c., ove la validità della garanzia è condizionata dalla validità dell’obbligazione garantita. La mancanza originaria di quest’ultima (per nullità o inesistenza) ovvero sopravvenuta (per annullamento, ad esempio) travolge il negozio accessorio, rendendolo nullo per carenza di causa.
Come chiarito al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass., SS.UU., 05 febbraio 2008, n. 2655), per quanto fra loro collegate, l’obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva, data l’estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva, atteso che l’obbligazione fideiussoria non necessariamente coincide l’obbligazione principale: la prima, infatti, non può eccedere il debito garantito né può essere prestata a condizioni più onerose, pena l’invalidità dell’eccedenza o della maggiore onerosità; ma può, al contrario, essere prestata per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose (art. 1941 c.c.), giacché è nella piena disponibilità del fideiussore e del creditore limitare l’onere e i benefici della garanzia.
Inoltre, mentre la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, l’obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo.
Avv. Iacopo Correa