Funzione, funzionamento e procedura
La riscossione coattiva
E’ con questa che viene data esecuzione al cosiddetto principio della riscossione coattiva attraverso il quale un ente locale, si attiva al recupero forzato di somme di denaro dovute da un contribuente a titolo di tributi e relative somme accessorie dallo stesso non corrisposte volontariamente nel termine stabilito dalla legge di 60 giorni dal ricevimento di un avviso tributario (bonario, di accertamento, etc.) che fissa la sussistenza di un debito a suo carico.
La cartella esattoriale e la sua notifica, che va redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze a pena di nullità, rappresenta quindi il titolo in forza del quale si rende immediatamente esecutivo il processo di recupero del credito nei confronti del debitore che abbia lasciato decorrere il termine di adempimento indicato nella stessa. In questo senso possiamo dire che la cartella esattoriale, in sostituzione dell’avviso di mora, si configura alla stregua del precetto per funzioni e caratteri.
Ad emettere la cartella e procedere al recupero dei tributi (tassa, sanzione, etc.) è l’agente di riscossione incaricato (Equitalia sul territorio nazionale), per cui tale soggetto utilizzerà tutti gli strumenti utili per aggredire il patrimonio del contribuente fino ad estinzione del debito. Tali strumenti generalmente sono il fermo amministrativo, il pignoramento dei beni, il sequestro, l’ipoteca della casa. L’agente della riscossione o concessionario, agisce su segnalazione da parte dell’ente creditore che in seguito ad un controllo o accertamento, abbia rilevato l’inadempimento di un debitore che verrà iscritto a ruolo.
Il ruolo altro non è che l’elenco analitico di tutti i debitori, dei debiti e delle somme da riscuotere per il mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni, etc. E’ redatto secondo un preciso schema previsto dalla legge dall’ente creditore (INPS, Agenzia delle Entrate, etc.) e viene consegnato al concessionario dell’ambito provinciale presso cui il debitore ha domicilio fiscale. A nulla vale che i beni del debitore da sottoporre a recupero si trovino in ambito territoriale differente, applicandosi in questo caso l’istituto della delega (art.46 d.p.r. n.602 del 1973). Nel ruolo sono indicate le sanzioni principali e su queste, vengono calcolate sia le imposte che gli interessi anch’esse iscritte.
Per quanto riguarda i ruoli consegnati successivamente l’entrata in vigore della legge di conversione 12/07/2011 del “Decreto Sviluppo”, gli interessi di mora sugli interessi e le sanzioni pecuniarie, non vanno calcolati, in applicazione dell’articolo 30, comma 1, del D.P.R. 602/1973.
Il concessionario emetterà la cartella che verrà poi notificata (elemento essenziale del procedimento) al singolo debitore con l’invito a pagare nei 60 giorni successivi il ricevimento ed entro cui è possibile fare ricorso. Tale termine è perentorio. Trascorsi i termini, l’inerzia del debitore legittimerà il concessionario al recupero forzato delle somme dovute pur senza rivolgersi al giudice al fine di accertarne l’esistenza e l’ammontare, così come normalmente avverrebbe tra due soggetti privati.
E’ a carico del ricorrente l’onere della prova, il quale è tenuto a conservare le ricevute di pagamento per 10 anni. Queste potrebbero rivelarsi indispensabili qualora per errore, l’amministrazione notifichi cartelle esattoriali a fronte del pagamento di somme già versate. Non potere dar prova di pagamento, potrebbe costringere il contribuente a pagare la stessa somma per due volte.
Le funzioni di riscossione esattoriale del concessionario, solitamente una banca o società costituite o controllate da banche, vengono conferite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e ogni provincia ha un solo concessionario.
Più semplice e agevole, la nuova cartella di Equitalia
Nell’andare incontro alle esigenze del cittadino, dal 30 settembre 2010 è stato approvato un nuovo modello di cartella, maggiormente comprensibile e più snello. Questa avrà meno pagine, più istruzioni e informazioni e una nuova grafica. Il nuovo modello è anche il risultato del confronto tra il concessionario Equitalia e le associazioni dei consumatori.
In prima pagina, si evidenziano subito le prime novità per cui nel frontespizio sono indicate le informazioni principali che ci danno subito un quadro chiaro e preciso (ente impositore, somme da pagare, il termine di 60 giorni entro cui fare ricorso).
In seconda pagina si nota subito la grafica più chiara, in particolare la sezione che indica gli importi dovuti con il dettaglio di ruoli e addebiti Qui le istruzioni ci vengono in aiuto in maniera utile e pratica spiegandoci come e dove pagare, come rateizzare, etc.
La notifica: forma diretta e indiretta
Per dare seguito al processo di esecuzione forzata nei confronti del debitore iscritto a ruolo, di fondamentale importanza è la notifica della cartella. E’ proprio in forza di questa che si da avvio al processo di riscossione patrimoniale. Con la notifica si mette al corrente un soggetto circa la propria posizione debitoria e i termini entro i quali pagare. Può avvenire in forma diretta o per il tramite delle poste.
I soggetti cui il concessionario può fare riferimento nella forma diretta possono essere:
- ufficiali addetti alla riscossione;
- agenti della polizia municipale;
- messi del Comune, propriamente addetti alla notificazione degli atti;
- altri soggetti che vengono preposti alla funzione.
Il perfezionamento della notifica avviene con la consegna a mano della cartella al destinatario o se non possibile a persona della famiglia, dell’ufficio o azienda presso cui lavora e ancora al portiere, al vicino e comunque a persona che non abbia meno di 14 anni o che sia incapace. Salvo il caso di consegna a mano, il luogo della notificazione è il domicilio fiscale del destinatario. La consegna della cartella esattoriale a persona diversa da chi ne abbia titolo a riceverla, rende nulla la notifica così come anche l’incertezza assoluta circa la persona a cui è stata fatta o sul giorno in cui è stata effettuata, tuttavia il vizio è sanato, laddove questa abbia raggiunto il proprio scopo per cui, se in qualche maniera questa sia arrivata a conoscenza del destinatario, la notifica si intende valida.
Attraverso il servizio postale, la spedizione della cartella esattoriale avviene per raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa al fine di salvaguardare la privacy del debitore. Il funzionario del servizio postale dovrà seguire nella notificazione e nell’individuazione delle persone abilitate, tutte le regole che valgono per la consegna diretta, acquisendo inoltre la sottoscrizione di ricevimento (firma) che costituisce la prova dell’avvenuta notifica.
Nella consegna diretta fa fede invece la relata di notifica che viene redatta dal funzionario del concessionario. In questa, sono indicati data, ora e luogo in cui ha avuto luogo, il soggetto riconosciuto. Nel caso di impossibilità di consegna, ne va indicata la motivazione e le azioni di ricerca del destinatario svolte dal funzionario mentre, in caso di irreperibilità o di rifiuto da parte del destinatario, copia della cartella sarà depositata presso la casa comunale presso cui la notifica sarà in seguito effettuata. L’avvenuto deposito deve essere comunicato all’interessato per raccomandata.
L’obbligo di comunicazione per raccomandata di avvenuta notifica, vale in genere laddove questa avvenga in capo ad un terzo soggetto diverso dal debitore e che non sia un familiare convivente.
E’ chiaro dunque che soltanto i soggetti espressamente indicati dalla legge possono notificare una cartella esattoriale per cui questa è nulla nel caso in cui:
- venga notificata da soggetti differenti;
- venga spedita direttamente per posta ordinaria o prioritaria.