Origine, definizione e riferimenti normativi
Le azioni di recupero coatto del credito
Nel momento in cui, per un motivo o per un altro, non siamo in grado di soddisfare un impegno contrattuale da cui scaturisce un debito nei confronti di un altro soggetto, ci esponiamo all’eventualità che questo, nel pretenderlo, si avvalga di quei mezzi previsti dalla legge in grado di costringerci all’azione del suo soddisfacimento.
Esempio tipico per cui si innesca un meccanismo di recupero coattivo, è il mancato pagamento di cartelle esattoriali entro scadenza, oppure il mancato adempimento contrattuale con la Banca con la quale abbiamo acceso un mutuo e che in forza di ipoteca sulla casa, la vende per rivalersi. Entrambi i casi si traducono in esecuzione forzata.
Oltre al Pignoramento e al Fermo Amministrativo, vi è l’Ipoteca immobiliare, strumento molto utilizzato dalle banche.
Questi istituti hanno in comune l’elemento coercitivo, ovvero impositivo, a carico del debitore, a favore del creditore. Ogni strumento, ha modalità e procedure esecutive differenti ma il fine non cambia: recuperare un credito aggredendo il patrimonio del debitore.
Essere soggetti ad una di queste procedure comporta una serie di conseguenze spiacevoli per cui in genere è meglio regolare la propria posizione al fine di prevenire ma non sempre ciò è possibile e non certo per capriccio ma per oggettiva difficoltà.
Dal significato e origine del termine al codice vigente
Il termine ha origine dal diritto greco “Hypoteca” e faceva riferimento al più antico pegno costituito senza l’effettiva trasmissione della cosa. Ciò rendeva possibile l’applicazione del pegno anche per i beni immobili e il creditore ipotecario, in caso di inadempienza del debitore, ne acquistava subito la proprietà.
L’istituto, dopo una prima difficoltà del legislatore del 1942 di darne definizione nell’ambito di un contesto in cui era difficile trattare il concetto di Diritto Reale di Garanzia, viene disciplinata oggi dal codice civile all’art.2808 “costituzione ed effetti dell’ipoteca” che così recita:
I. L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto al terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione
II. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
III. L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
L’ipoteca è una forma di garanzia particolarmente efficace per il creditore a tutela del proprio credito, per cui si tratta di un diritto reale di garanzia, in forza del quale il creditore può rivalersi sui beni del debitore o di un terzo acquirente in caso di insolvenza. Tuttavia, il debitore mantiene la proprietà dei beni e il loro godimento, purché tale eventualità non si presenti. In qualità di diritto reale, il recupero del credito è immediato e non è richiesto concorso alcuno da parte del debitore.
Si configura quindi il diritto di prelazione che, a parità di condizioni, fa preferire il soggetto, a favore del quale l’ipoteca è iscritta, ad altri soggetti così come disciplinato dall’art.2741 del codice civile, che richiama le cause di legittima prelazione: i privilegi, il pegno e le ipoteche.
Specialità dei beni e della somma e l’Accessorietà dell’Ipoteca
Per il principio della Specialità, questo istituto richiede l’iscrizione sui pubblici registri dei beni specificamente indicati e per una certa somma (art.2809 c.c.). L’ipoteca non può riguardare in maniera generica l’intero patrimonio del debitore, senonché può esserlo in maniera specifica, laddove i beni indicati in iscrizione coincidano con l’intero patrimonio. In questo senso, il creditore ipotecario proprio per il principio della Specialità, non potrà estendere il proprio diritto ad altri beni.
Con questo istituto si viene incontro a due fondamentali quanto opposte esigenze, conseguendo da una parte, la tutela del mercato del credito, dall’altra, la libera circolazione dei beni. Il bene può essere acquistato da un terzo soggetto, ma, come detto, l’ipoteca segue le vicende del bene ipotecato per cui anche la compravendita. In questo senso il terzo sarà consapevole di aver acquistato un bene gravato da ipoteca, esponendosi a tutte le conseguenze che ne possono derivare. Ciò vale anche nel caso di successione del bene agli eredi.
L’oggetto dell’Ipoteca (art.2810 c.c.) sono esclusivamente i diritti reali su beni soggetti a circolazione. Se così non fosse, non sarebbe possibile la loro espropriazione e il conseguente soddisfacimento del credito conseguente alla vendita.
L’oggetto e l’indivisibilità
Possono essere oggetto di ipoteca:
- i beni immobili e loro pertinenze (ad esempio la casa di abitazione più il garage), miglioramenti e accessioni;
- i diritti reali di godimento (usufrutto, diritto di superficie, enfiteusi, etc.);
- i beni mobili registrati (navi, aeromobili, autoveicoli, rendite dello Stato, etc.).
I beni possono essere del debitore o di un terzo acquirente verso cui si estende la garanz
ia. L’ipoteca è indivisibile, ciò significa che il diritto di prelazione del creditore si estende a tutta la somma dovuta, anche se il bene ipotecato viene venduto in parti o se il debito viene frazionato tra più debitori (art.2816 c.c.).
Iscrizione dell’ipoteca
L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari (art.2808, comma 2, c.c.). L’iscrizione, oltre a costituire l’ipoteca, ha anche funzione di pubblicità legale, in quanto informa i terzi dell’esistenza del vincolo sul bene. La mancata iscrizione implica che l’ipoteca non produce effetti nei confronti dei terzi.
Classi di ipoteca e priorità
Esistono tre classi di ipoteche: legali, giudiziali e volontarie. Le ipoteche legali sono quelle previste dalla legge (es. ipoteca per tasse o contributi); le ipoteche giudiziali sono quelle conseguenti a una sentenza (es. ipoteca per pagamento di una somma determinata); infine, le ipoteche volontarie sono quelle costituite volontariamente dal debitore o da un terzo (es. ipoteca per garantire un mutuo). La priorità tra le ipoteche si stabilisce in base all’ordine cronologico di iscrizione.
Estinzione dell’ipoteca
L’ipoteca si estingue per diverse cause, tra le quali:
- l’estinzione del debito garantito;
- la rinuncia del creditore all’ipoteca;
- la perenzione del diritto di ipoteca (decorso il termine di 20 anni dalla data di iscrizione);
- la distruzione totale del bene ipotecato.
In conclusione, l’ipoteca è uno strumento legale di garanzia del credito che permette al creditore di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito in caso di inadempienza del debitore. Essa può avere ripercussioni importanti sul debitore, il quale dovrebbe cercare di regolare la propria posizione per evitare spiacevoli conseguenze.